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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36
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- D.L. 10/05/2023, n. 51 (L. 03/07/2023, n. 87)
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento |
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LIBRO I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE |
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PARTE I - DEI PRINCIPI |
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Titolo I - I principi generali |
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Articolo 1 - Principio del risultato1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. |
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Articolo 2 - Principio della fiducia1. L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. 2. Il principio della fiducia |
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Articolo 3 - Principio dell’accesso al mercato1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici |
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Articolo 4 - Criterio interpretativo e applicativo1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. |
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Articolo 5 - Principi di buona fede e di tutela dell’affidamento1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell’affidamento. |
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Articolo 6 - Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata |
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Articolo 7 - Principio di auto-organizzazione amministrativa1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivat |
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Articolo 8 - Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto |
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Articolo 9 - Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buon |
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Articolo 10 - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice. |
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Articolo 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti |
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Articolo 12 - Rinvio esterno1. Per quanto non espressamente previsto nel codice: |
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Titolo II - L’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento |
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Articolo 13 - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione. 2. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. 3. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Re |
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Articolo 14 - Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti1. Per l’applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.538.000 N12 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; b) euro 143.000 N13 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; c) euro 221.000 N14 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE; d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono: a) euro 5.538.000 N15 per gli appalti di lavori; b) euro 443.000 N16 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione; c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE. 3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4. Il calcolo dell’importo |
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Articolo 15 - Responsabile unico del progetto (RUP)1. Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell’ente concedente, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell’inquadramento contrattu |
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Articolo 16 - Conflitto di interessi1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente |
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Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti concludono le |
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Articolo 18 - Il contratto e la sua stipulazione1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. 2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’e |
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PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI |
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Articolo 19 - Principi e diritti digitali1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. 2. In attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola v |
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Articolo 20 - Principi in materia di trasparenza1 |
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Articolo 21 - Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola |
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Articolo 22 - Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)1. L’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all’articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizza |
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Articolo 23 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi. 2. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati. 3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla le |
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Articolo 24 - Fascicolo virtuale dell’operatore economico1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell’operatore economico che consente la verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all’articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 100 che l’operatore eco |
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Articolo 25 - Piattaforme di approvvigionamento digitale1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall’insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all’articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell’intero ciclo di |
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Articolo 26 - Regole tecniche1. I requisiti tecnici d |
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Articolo 27 - Pubblicità legale degli atti1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo qua |
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Articolo 28 - Trasparenza dei contratti pubblici1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell’ |
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Articolo 29 - Regole applicabili alle comunicazioni |
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Articolo 30 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici1. Per migliorare l’efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia. 2. Nell’acquisto o sviluppo delle soluzioni di cui al comma 1 le stazioni appaltan |
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Articolo 31 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti1. È istituita presso l’ANAC l’An |
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Articolo 32 - Sistemi dinamici di acquisizione1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un’area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti. 2. Per l’aggiudicazione nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti osservano le norme previste per la procedura ristretta di cui all’articolo 72. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema e il numero dei candidati ammessi non può essere limitato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria. 3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall’articolo 72, si applicano i seguenti termini: a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di pre-informazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d’invio dell’invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l’invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato; |
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Articolo 33 - Aste elettroniche1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali sono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti strutturano l’asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un’indizione di gara, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono stabilire che l’aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un’asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, può essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, essi possono ricorrere all’asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all’articolo 59, comma 4, lettere b) e c), e dell’indizione di gare per appalti da aggiudicare nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 32. 3. L’asta elettronica è aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell’offerta: a) esclusivamente i prezzi, quando l’appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo; b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi |
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Articolo 34 - Cataloghi elettronici1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta. 2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. 3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: |
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Articolo 35 - Accesso agli atti e riservatezza1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l’accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l’esercizio del diritto di accesso è differito: |
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Articolo 36 - Norme procedimentali e processuali in tema di accesso1. L’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. 2. Agli operatori economic |
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PARTE III - DELLA PROGRAMMAZIONE |
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Articolo 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. |
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Articolo 38 - Localizzazione e approvazione del progetto delle opere1. L’approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni è effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle opere di interesse pubblico, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se concernenti la concessione e la gestione di opere pubbliche, oppure la concessione di servizi pubblici con opere da realizzare da parte del concessionario. 2. La procedura di cui al presente articolo non si applica se è stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica alla pianificazione urbanistica e alla regolamentazione edilizia: a) per le opere pubbliche di interesse statale, escluse quelle destinate alla difesa militare, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti territoriali interessati; b) per le opere pubbliche di interesse locale, dal comune, oppure dalla regione o dalla provincia autonoma interessata in caso di opere interessanti il territorio di almeno due comuni. 3. La stazione appaltante o l’ente concedente convoca, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall’opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio cultura |
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Articolo 39 - Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione. 2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell’opera. La qualificazione è operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti. 3. L’elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo è inserito nel documento di economia e finanza, con l’indicazione: |
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Articolo 40 - Dibattito pubblico1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell’allegato I.6, la stazione appaltante o l’ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l’opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell’intervento e del suo impatto sull’ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità. 2. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.6 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consi |
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PARTE IV - DELLA PROGETTAZIONE |
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Articolo 41 - Livelli e contenuti della progettazione1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni; c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti; d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali; e) l’efficientamento energetico e la minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili nell’intero ciclo di vita delle opere; f) il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell’intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani; g) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43; h) l’accessibilità e l’adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche; i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell’opera. 2. L’allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, c |
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Articolo 42 - Verifica della progettazione1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è |
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Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l’uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale. 2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in co |
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Articolo 44 - Appalto integrato1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria. |
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Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forni |
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Articolo 46 - Concorsi di progettazione1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. 2. Il concorso di progettazione |
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Articolo 47 - Consiglio superiore dei lavori pubblici1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa. 2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall’Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall’Osservatorio del collegio consultivo tecnico. 3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito d |
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LIBRO II - DELL’APPALTO |
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PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE |
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Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea1. L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svo |
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Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutiv |
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Articolo 50 - Procedure per l’affidamento1. N24 Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritt |
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Articolo 51 - Commissione giudicatrice1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione |
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Articolo 52 - Controllo sul possesso dei requisiti1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichi |
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Articolo 53 - Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive1. Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’art |
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Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, p |
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Articolo 55 - Termini dilatori1. La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 2. I term |
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PARTE II - DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI |
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Articolo 56 - Appalti esclusi nei settori ordinari1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un’associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; b) finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell’articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da: 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformità dei trattati dell’Unione europea, tra lo Stato e uno o più Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla re |
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Articolo 57 - Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale1. Per gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, devono contenere specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti necessari dell’offerta, misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativ |
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Articolo 58 - Suddivisione in lotti1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. 2. Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lott |
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Articolo 59 - Accordi quadro1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo. 2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell’indizione della procedura per la conclusi |
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Articolo 60 - Revisione prezzi1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo e operano nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle pres |
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Articolo 61 - Contratti riservati1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l’esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavorat |
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PARTE III - DEI SOGGETTI |
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Titolo I - Le stazioni appaltanti |
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Articolo 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. 2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. 3. L’allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l’ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. L’allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell’articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all’ANAC, dei soggetti aggregatori. 5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell’articolo 63, possono: a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo; b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata; c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11; d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14; |
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Articolo 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza1. N6 Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 62, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo. 2. La qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo. 3. Ogni stazione appaltante o cen |
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Articolo 64 - Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell’Unione europea che svolgono la propria attività in conformità alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate. 2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro |
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Titolo II - Gli operatori economici |
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Articolo 65 - Operatori economici1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 2. Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; |
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Articolo 66 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al res |
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Articolo 67 - Consorzi non necessari1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 100, comma 4. 2. L’allegato II.12 disciplina, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi |
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Articolo 68 - Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici1. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle. 3. I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione. 4. Le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto; b) specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori econo |
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Articolo 69 - Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’Accordo sugli Appalti Pubblici |
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PARTE IV - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
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Articolo 70 - Procedure di scelta e relativi presupposti1. Per l’aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione. 2. Nei soli casi previsti dall’articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. 3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo: a) per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l’appalto |
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Articolo 71 - Procedura aperta1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. 2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante. |
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Articolo 72 - Procedura ristretta1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. 2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato l’avviso di pre-informazione come mezzo di indizio |
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Articolo 73 - Procedura competitiva con negoziazione1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. 2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l’oggetto dell’appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto. Esse precisano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requ |
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Articolo 74 - Dialogo competitivo1. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. 2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84. 3. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell’avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo allegato le esigenze che intendono perseguire, i requisiti da soddisfare, il criterio di aggiudicazione, |
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Articolo 75 - Partenariato per l’innovazione1. Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l’esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l’ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura. 2. Nel partenariato per l’innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di |
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Articolo 76 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei. 2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, nè alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest’ultima; un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a ris |
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PARTE V - DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE |
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Titolo I - Gli atti preparatori |
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Articolo 77 - Consultazioni preliminari di mercato1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e |
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Articolo 78 - Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti1. Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all’articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di |
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Articolo 79 - Specifiche tecniche1. Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall’allegato II.5.
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Articolo 80 - Etichettature1. Le etichettature sono definite e disciplinate dall’allegato II.5.
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Articolo 81 - Avvisi di pre-informazione1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, l’avviso di pre-informazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest’ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l’avvi |
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Articolo 82 - Documenti di gara1. Costituiscono documenti di gara, in particolare: |
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Titolo II - I bandi, gli avvisi e gli inviti |
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Articolo 83 - Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice i |
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Articolo 84 - Pubblicazione a livello europeo1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità c |
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Articolo 85 - Pubblicazione a livello nazionale1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all’articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell’avviso c |
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Articolo 86 - Avviso volontario per la trasparenza preventiva1. L’avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all’articolo 3-ter, paragrafo 2, d |
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Articolo 87 - Disciplinare di gara e capitolato speciale1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte. |
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Articolo 88 - Disponibilità digitale dei documenti di gara1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato |
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Articolo 89 - Inviti ai candidati1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i |
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Articolo 90 - Informazione ai candidati e agli offerenti1. Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione: a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti |
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Titolo III - La documentazione dell’offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte |
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Articolo 91 - Domande, documento di gara unico europeo, offerte1. L’operatore economico che intende partecipare ad una procedura per l’aggiudicazione di un appalto utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante per compilare i seguenti atti: a) la domanda di partecipazione; b) il documento di gara unico europeo; |
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Articolo 92 - Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, |
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Titolo IV - I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti |
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Capo I - La commissione giudicatrice |
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Articolo 93 - Commissione giudicatrice1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell’anomalia. 2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti. 3. La commissi |
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Capo II - I requisiti di ordine generale |
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Articolo 94 - Cause di esclusione automatica1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; d) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 lug |
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Articolo 95 - Cause di esclusione non automatica1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; |
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Articolo 96 - Disciplina dell’esclusione1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95. 2. L’operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 94, a eccezione del comma 6, e all’articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del presente articolo. 3. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico, contestualmente all’offerta, la comunica alla stazione appaltante e, alternativamente: a) comprova di avere adottato le misure di cui al comma 6; b) comprova l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta e successivamente ottempera ai sensi del comma 4. 4. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta e comunica le misure di cui al comma 6. 5. In nessun caso l’aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell’adozione delle misure di cui al comma 6. 6. |
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Articolo 97 - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede |
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Articolo 98 - Illecito professionale grave1. L’illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h). 2. L’esclusione di un operatore economico ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6. 3. L’illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi: a) sanzione esecutiva irrogata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all’oggetto specifico dell’appalto; b) condotta dell’operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione; c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti caren |
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Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara |
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Articolo 99 - Verifica del possesso dei requisiti1. La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico |
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Articolo 100 - Requisiti di ordine speciale1. Sono requisiti di ordine speciale: a) l’idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. 2. Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 4. Per le procedure di aggiudicazione di appalt |
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Articolo 101 - Soccorso istruttorio1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di p |
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Articolo 102 - Impegni dell’operatore economico1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupa |
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Articolo 103 - Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo1. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre ai requisiti di cui all’articolo 100, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi: a) per |
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Articolo 104 - Avvalimento1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. 2. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, o di un appalto di servizi e forniture, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all’operatore economico di ottenere l’attestazione di qualificazione richiesta. 3. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’a |
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Articolo 105 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all’allegato II.8. In sede di |
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Articolo 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura1. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando o nell’invito. Per rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell’affidamento e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo sino all’1 per cento oppure incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del valore complessivo della procedura. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. 2. La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10. 3. N11 La garanzia fideiussoria di cui al com |
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Titolo V - La selezione delle offerte |
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Articolo 107 - Principi generali in materia di selezione1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 108 a 110 previa verifica, in applicazione dell’articolo 91 e dell’allegato II.8, quest’ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, della sussistenza dei seguenti presupposti: |
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Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita. 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1; b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; |
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Articolo 109 - Reputazione dell’impresa1. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema è fondato su requisiti reputazionali |
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Articolo 110 - Offerte anormalmente basse1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 2. In presenza di un’offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. 3. Le spiegazioni di cui al comma 2 possono riguardare i seguenti elementi: |
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Articolo 111 - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 84, conforme all’allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell’accordo quadro. |
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Articolo 112 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14 e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l’indirizzo della stazione appaltante, l’oggetto e il valore dell’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione; b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e della riduzione dei numeri di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare o del numero di offerte e soluzioni: |
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PARTE VI - DELL’ESECUZIONE |
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Articolo 113 - Requisiti per l’esecuzione dell’appalto1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e |
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Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell’esecuzione dei contratti1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. 2. Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed |
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Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo1. Con l’allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all’articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. 2. L’ese |
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Articolo 116 - Collaudo e verifica di conformità1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. 2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d’incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre |
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Articolo 117 - Garanzie definitive1. Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro di cui all’articolo 59, l’importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell’importo dell’accordo quadro; l’importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l’indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2. 2. Per salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro. 3. La garanzia è prestata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 |
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Articolo 118 - Garanzie per l’esecuzione di lavori di particolare valore1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, quando previsto dal bando o dall’avviso di gara, per gli appalti di ammontare superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all’articolo 117, una garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell’opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente co |
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Articolo 119 - Subappalto1. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall’appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.190, oppure nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato. 3. No |
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Articolo 120 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione1. Fermo quanto previsto dall’articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi; c) per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; d) se un nuovo contraente sostituisce l’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: 1) le modifich |
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Articolo 121 - Sospensione dell’esecuzione1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP. 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. 3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4. |
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Articolo 122 - Risoluzione1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni: a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 120; b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b); c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura |
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Articolo 123 - Recesso1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 se |
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Articolo 124 - Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell’affidamento con l’esecutore designato1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, le stazioni appaltanti interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relati |
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Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell’anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’allegato II.14. Per i contratti pluriennali l’importo dell’anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso c |
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Articolo 126 - Penali e premi di accelerazione1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giorn |
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PARTE VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI |
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Titolo I - I servizi sociali e i servizi assimilati |
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Articolo 127 - Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati1. Fermo quanto previsto dall’articolo 6 del codice, per l’affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1 l |
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Articolo 128 - Servizi alla persona1. Salvo quanto previsto dall’articolo 127, per l’affidamento dei servizi alla persona si applicano le disposizioni che seguono. 2. Ai fini della presente Parte, sono considerati servizi alla persona i seguenti servizi, come individuati dall’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014: |
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Titolo II - Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari |
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Articolo 129 - Appalti riservati |
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Articolo 130 - Servizi di ristorazione1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l’attribuzione di un punteggio premiale: |
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Articolo 131 - Servizi sostitutivi di mensa1. L’attività di emissione di buoni pasto ha per scopo l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il tramite di esercizi convenzionati, a mezzo di buoni pasto o di altri titoli rappresentativi di servizi. 2. L’affidamento dei servizi sostitutivi di cui al presente articolo è riservato a società di capitali, con capitale versato non inferiore a 750.000 euro e costituite con tale specifico oggetto sociale, il cui bilancio deve essere corredato della relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 2409-bis del codice civile. 3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 deve essere provato mediante preven |
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Titolo III - I contratti nel settore dei beni culturali |
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Articolo 132 - Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali1. Le disposizioni del presente Titolo dettano la disciplina relativa a contratti concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni cu |
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Articolo 133 - Requisiti di qualificazione1. Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonché i livelli e i contenut |
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Articolo 134 - Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato1. Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l’amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell’amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all’esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo. 2. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, f |
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Titolo IV - I servizi di ricerca e sviluppo |
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Articolo 135 - Servizi di ricerca e sviluppo1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del codice si applicano esclusivamente ai contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II.19, a condizione che: a) i risultati appartengano esclusivamente alla stazione appaltante, per essere destinati all’esercizio d |
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Titolo V - I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati |
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Articolo 136 - Difesa e sicurezza1. Le disposizioni del codice si applicano ai contratti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti: a) che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208; |
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Articolo 137 - Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell’ambito di applicazione del codice nonché appalti disciplinati dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni. 2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si ap |
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Articolo 138 - Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali1. Il codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a |
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Articolo 139 - Contratti secretati1. Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di si |
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Titolo VI - Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile |
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Articolo 140 - Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Ricorrendo i medesimi presupposti, il soggetto di cui al precedente periodo può disporre l’immediata acquisizione di servizi o forniture entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e, comunque, nei limiti della soglia europea. Il soggetto che dispone, ai sensi del presente comma, l’immediata esecuzione di lavori o l’immediata acquisizione di servizi o forniture redige, contemporaneamente, un verbale in cui sono indicati la descrizione della circostanza di somma urgenza, le cause che l’hanno provocata e i lavori, i servizi e le forniture da porre in essere per rimuoverla. 2. L’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure di cui agli articoli 37 e 41 del codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell’amministrazione competente. 3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo il RUP può ingiungere all’affidatario l’esecuzione di forniture, servizi o lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento. I prezzi di cui al primo periodo, se relativi all’esecuzione di lavori, sono comunque ammessi nella contabilità e, se relativi all’acquisizione di forniture e servizi, sono allegati al verbale e sottoscritti dall’operatore economico; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 4. Il RUP o altro tecnico dell’amministrazione competente compila una perizia giustificativa delle prestazioni ri |
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LIBRO III - DELL’APPALTO NEI SETTORI SPECIALI |
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 141 - Ambito e norme applicabili1. Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi. 2. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. 3. Ai contratti di cui al presente Libro si ap |
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Articolo 142 - Joint venture e affidamenti a imprese collegate1. Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati: a) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 e all’Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti; b) da una stazione a |
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Articolo 143 - Attività esposte direttamente alla concorrenza1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti per svolgere un’attività di cui agli articoli da 146 a 152 se l’attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’attività può costituire parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. 2. La valutazione dell’esposizione alla concorrenza ai fini del comma 1 è effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attività in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 3 e 4. Resta impregiudicata l’applicazione della normativa in materia di concorrenza. 3. Ai fini dei commi 1 e 2, per determinare se un’attività è direttamente esposta alla concorrenza si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza, tra i quali le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezz |
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Articolo 144 - Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi1. Le disposizioni del codice non si applicano agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando la stazione appaltante o l’ente concedente non gode di alcun dir |
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Articolo 145 - Attività svolte in Paesi terzi1. Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per l’esercizio delle attività di cui agli artico |
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Articolo 146 - Gas ed energia termica1. L’affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell’energia termica è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un ser |
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Articolo 147 - Elettricità1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore dell’elettricità è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposiz |
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Articolo 148 - Acqua1. L’affidamento dei contratti inerenti al settore idrico è soggetto all’applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile; b) di alimentazione di tali reti con acqua potabile, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all’ingrosso o al dettaglio. |
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Articolo 149 - Servizi di trasporto1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autob |
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Articolo 150 - Settore dei porti e degli aeroporti1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, |
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Articolo 151 - Settore dei servizi postali1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative alla prestazione di: a) servizi postali; b) altri servizi, diversi da quelli postali, quando siano |
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Articolo 152 - Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi1. Le disposizioni del codice si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica, ai seguenti fini: |
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PARTE II - DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
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Articolo 153 - Norme applicabili1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti nei settori speciali applicano i seguenti articoli: a) articolo 71, salvo che la disposizione sull’avviso di pre-informazione si intende riferita all’avviso periodico indicativo di cui all’allegato II.6, Parte II; |
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Articolo 154 - Accordi quadro1. Negli affidamenti di cui al presente Libro, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la ria |
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Articolo 155 - Tipi di procedure1. Per l’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l’innovazione, in conformità alle disposizioni della presente Parte. |
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Articolo 156 - Procedura ristretta1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedent |
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Articolo 157 - Procedura negoziata con pubblicazione di un bando1. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. |
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Articolo 158 - Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dal comma 2, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini si tiene conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure , se del caso, extraeuropei. 2. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono ricorrere a una procedura negoziata senza indizione di gara nei seguenti casi: a) quando, in risposta a una procedura con pubblicazione di un bando, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate; un’offerta non è ritenuta appropriata quando non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è quindi inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedente e ai requisiti specificati nei docume |
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PARTE III - DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI |
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Articolo 159 - Disponibilità digitale dei documenti di gara1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l’interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L’avviso e l’invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili. |
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Articolo 160 - Comunicazione delle specifiche tecniche1. Su richiesta degli operatori economici interessati all’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro app |
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Articolo 161 - Pubblicità e avviso periodico indicativo1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezioni A e C, sono pubblicati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente sul proprio sito istituzionale rendendoli accessibili tramite collegamento ipertestuale. |
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Articolo 162 - Avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione1. Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Il sistema è reso pubblico con un avviso di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione H, indicando le |
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Articolo 163 - Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alle pertinenti disposizioni dell’allegato II.6, Parte II e sono pubblicati conformemente all’articolo 164. 2. Entro trenta giorni da |
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Articolo 164 - Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli da 161 a 163 contengono le informazioni indicate nell’allegato II.6, Parte II, Sezioni A, B, C, D, E, F, G e H, nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche, stabiliti dalla Commissione. Tali bandi e avvisi sono trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 84, in conformità all’allegato II.7. 2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, scelta dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti, e il testo è l’unico |
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Articolo 165 - Inviti ai candidati1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure negoziate con indizione di gara, le stazioni appaltanti o gli enti c |
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Articolo 166 - Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. L |
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PARTE IV - DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE |
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Articolo 167 - Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice; b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto pre |
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Articolo 168 - Procedure di gara con sistemi di qualificazione1. Ai sensi dell’articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati. 2. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il |
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Articolo 169 - Procedure di gara regolamentate1. Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, accessibili a tutti gli operatori economici interessati, ferme le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94, l |
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Articolo 170 - Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con i quali l’Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell’Unione europea ai mercati di tali Paesi terzi. 2. Qualsiasi offerta presentata per l’aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti origin |
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Articolo 171 - Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture1. Su segnalazione da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Cabina di regia di |
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Articolo 172 - Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti: a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l’aggiudicazione degli appalti |
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Articolo 173 - Servizi sociali e altri servizi assimilati1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 141, comma 2, per l’aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi assimilati d |
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LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI |
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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Articolo 174 - Nozione1. Il partenariato pubblico-privato è un’operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto pr |
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Articolo 175 - Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio1. Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. 2. Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell’arco dell’intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente. 3. Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già |
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PARTE II - DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE |
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Titolo I - L’ambito di applicazione e i principi generali |
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Articolo 176 - Oggetto e ambito di applicazione1. La presente Parte disciplina le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione indette da enti concedenti e la relativa esecuzione. |
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Articolo 177 - Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo1. L’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell’offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. 2. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la ges |
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Articolo 178 - Durata della concessione1. La durata delle concessioni è limitata ed è determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. 2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il c |
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Articolo 179 - Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. 2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 p |
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Articolo 180 - Contratti misti di concessione1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l’oggetto principale delle concessioni stesse. 2. Nel caso di concessioni miste che consistono in par |
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Articolo 181 - Contratti esclusi1. I servizi non economici d’interesse generale non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Parte. |
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Titolo II - L’aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali |
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Articolo 182 - Bando1. Gli enti concedenti che intendono aggiudicare una concessione rendono nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione. 2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate nell’allegato IV.1 e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall’ente concedente, anche secondo il formato dei modelli uniformi predisposti dall’Autorità di regolazione del settore. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato IV.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 3. Gli enti concedenti: a) precisano nel contratto di concessione che i beni pubblici o a destinazione pubblica eventualmente assegnati al concessionario per la gestione del |
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Articolo 183 - Procedimento1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dall’ente concedente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’offerta risponde ai requisiti minimi eventualmente prescritti dall’ente concedente; b) l’offerente ottempera alle condizioni di partecipazione relative alle capacità tecniche e professionali e alla capacità finanziaria ed economica richieste nel bando; |
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Articolo 184 - Termini e comunicazioni1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo. 2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per l |
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Articolo 185 - Criteri di aggiudicazione1. Per l’aggiudicazione dei contratti di cui al presente Titolo, l’ente concedente pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L’aggiudicatario provvede alla predisposizione del successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individua |
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Articolo 186 - Affidamenti dei concessionari1. Agli appalti affidati dai concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti. 2. I titolari di concessioni di lavori e di servizi pubblici, ad esclusione di quelli disciplinati dal Libro III, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, di importo pari o superiore alle soglia di rilevanza europea, e non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della proroga, affidano mediante procedura ad evidenza pubblica una quota tra il 50 per cento e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario; l’ente concedente tiene conto dell |
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Articolo 187 - Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea1. Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente con |
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Titolo III - L’esecuzione delle concessioni |
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Articolo 188 - Subappalto1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all’articolo 119. |
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Articolo 189 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all’articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che altererebbero la natura generale della concessione; b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell’ambito della concessione iniziale; 2) comporti per l’ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi; |
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Articolo 190 - Risoluzione e recesso1. L’ente concedente può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano: a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione; b) il concessionario si trovava, al momento dell’aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione; c) la Corte di giustizia dell’Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che uno Stato membro ha violato uno degli obblighi su lui incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che un ente concedente appartenente |
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Articolo 191 - Subentro1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata. |
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Articolo 192 - Revisione del contratto di concessione1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull’equilibrio economico-finanziario dell’operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del ris |
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Titolo IV - La finanza di progetto |
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Articolo 193 - Procedura di affidamento1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. Ciascuna proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. Gli investitori istituzionali di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i soggetti di cui all’articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi. Gli investitori istituzionali, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requis |
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Articolo 194 - Società di scopo1. Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l’affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l’aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun s |
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Articolo 195 - Obbligazioni delle società di scopo1. Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali indicati nell’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei regolamenti attuativi o delle loro controllanti e controllate ai sensi dell’articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le obbligazioni e i titoli di debito di cui al primo periodo possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si ap |
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PARTE III - DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA |
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Articolo 196 - Definizione e disciplina1. Per finanziare la realizzazione, l’acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità gli enti concedenti possono stipulare contratti di locazione finanziaria (leasing). 2. La società di locazione finanziaria acquista da un operatore economico un bene esistente o da realizzare e lo cede in godimento, per un determinato periodo di tempo, alla pubblica amministrazione a fronte del pagamento di un canone periodico fisso e comprensivo di eventuali servizi accessori. 3. Se lo schema di contratto prevede |
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PARTE IV - DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ |
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Articolo 197 - Definizione e disciplina1. Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall’Autorità di regolazione del settore. 2. Il corrispettivo del contratto di disponibilità si compone di un canone di disponibilità, commisurato all’effettivo periodo per il quale l’operatore economico ha garantito il godimento dell’opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell’ente concedente ai sensi del comma 4. 3. Quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell’opera all’ente concedente il corrispettivo si compone anche: a) di un e |
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PARTE V - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO |
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Articolo 198 - Altre disposizioni in materia di gara1. Le proposte di cui all’articolo 193, comma 1, primo periodo, possono riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato. |
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Articolo 199 - Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, in qualunque forma, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario, delle società di scopo, delle società affidatarie, a qualunque titolo, di contratti di partenariato pubblico-privato, oppure di contraenti generali. |
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Articolo 200 - Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e |
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Articolo 201 - Partenariato sociale1. Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’Autorità di regolazione del settore, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o più delle prestazioni seguenti: a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attività sociali e culturali, ceduti al Comune |
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Articolo 202 - Cessione di immobili in cambio di opere1. Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall’ANAC, può prevedere: |
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PARTE VI - DEI SERVIZI GLOBALI |
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Articolo 203 - Affidamento di servizi globali1. L’affidamento di servizi globali si realizza mediante la conclusione di contratti, anche diversi da quelli disciplinati dalle disposizioni della presente Parte, con cui l’operat |
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Articolo 204 - Contraente generale1. L’affidamento dei servizi globali al contraente generale si realizza mediante la conclusione di un contratto che obbliga l’operatore economico a compiere un’opera e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio in cambio di un corrispettivo determinato in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese. L’affidamento al contraente generale è deciso dall’ente concedente tenendo conto della complessità e della eterogeneità delle prestazioni richieste e della esigenza di perseguire un risultato amministrativo di elevata qualità ed efficacia, e sempre che l’importo dell’affidamento non sia inferiore a 100 milioni di euro. 2. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati, oltre che dal bando di gara e dal contratto, dalle disposizioni del codice sui contratti di appalto e di concessione. 3. Il contraente generale è tenuto fra l’altro: a) a redigere il progetto esecutivo, in conformità del progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal soggetto aggiudicatore, e a compiere le attività strumentali alla sua approvazione; b) ad assicurare il prefinanziamento, in tutto o in parte, dell’opera; c) a comunicare costantemente al soggetto aggiudicatore le informazioni necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa. 4. Il contratto può prevedere che: |
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Articolo 205 - Procedure di aggiudicazione del contraente generale1. Il bando individua il progetto di fattibilità tecnico-economica e indica, in relazione alle caratteristiche e alla complessità dell’opera e del risultato da perseguire, il numero minimo e massimo di concorrenti invitati, assicurando in ogni caso una effettiva concorrenza. Quando le domande di partecipazione superano il numero massimo indicato, l’ente concedente seleziona gli operatori economici da invitare, sulla base di criteri pertinenti all’oggetto del contratto, resi noti nel bando. 2. L’aggiudicazione avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata, oltre che in base ai cri |
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Articolo 206 - Controlli sull’esecuzione e collaudo1. Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori. |
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Articolo 207 - Sistema di qualificazione del contraente generale1. Il contraente generale è una società avente per oggetto l’esercizio di una attività commerciale o una società cooperativa, o un consorzio di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, |
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Articolo 208 - Servizi globali su beni immobili1. L’affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all’ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un d |
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LIBRO V - DEL CONTENZIOSO E DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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PARTE I - DEL CONTENZIOSO |
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Titolo I - I ricorsi giurisdizionali |
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Articolo 209 - Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 1041. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 120 è sostituito dal seguente: «Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a)) - 1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice è indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d’ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell’articolo 86, comma 1. 2. Per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui agli articoli 84 e 85 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022. Il ricorso incidentale è disciplinato dall’articolo 42. 3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso è comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all’affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l’avviso deve contenere la motivazione dell’atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l’indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso può essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazi |
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Titolo II - I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale |
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Articolo 210 - Accordo bonario per i lavori1. Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili l’importo economico dell’opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. 2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque d |
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Articolo 211 - Accordo bonario per i servizi e le forniture1. Le disposizioni dell’articolo 210 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di be |
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Articolo 212 - Transazione1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice c |
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Articolo 213 - Arbitrato1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, possono essere deferite ad arbitri. L’arbitrato si applica anche alle controversie relative a contratti in cui sia parte una società a partecipazione pubblica oppure una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano a oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. 2. La stazione appaltante o l’ente concedente può direttamente indicare nel bando o nell’avviso con cui indice la gara oppure, per le procedure senza bando, nell’invito, se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria. In questi casi, l’aggiudicatario può rifiutare la clausola compromissoria entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione. In tal caso la clausola compromissoria non è inserita nel contratto. È nella facoltà delle parti di compromettere la lite in arbitrato nel corso dell’esecuzione del contratto. 3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell’avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell’invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell’organo di governo della amministrazione aggiudicatrice. 4. Il collegio arbitrale è composto da tre membri ed è nominato dalla Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all’art |
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Articolo 214 - Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari1. Presso l’ANAC è istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture. 2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell’Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il relativo codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale. 3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale. 4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall’ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’i |
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Articolo 215 - Collegio consultivo tecnico1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato second |
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Articolo 216 - Pareri obbligatori1. L’acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico è obbligatoria nei casi di sospensione, volontaria o coattiva, dell’esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14, nonché nei casi dei contratti relativi a servizi e forniture di cui all’articolo 121, comma 11, secondo periodo. 2. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non po |
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Articolo 217 - Determinazioni1. Quando l’acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale a |
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Articolo 218 - Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico |
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Articolo 219 - Scioglimento del collegio consultivo tecnico |
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Articolo 220 - Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell’ANAC1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell’ente concedente o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L’operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controve |
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PARTE II - DELLA GOVERNANCE |
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Articolo 221 - Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi1. La Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La sua composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dall’allegato V.3. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato V.3 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 2. La Cabina di regia è la sede istituzionale per il coordinamento nell’attuazione del codice, per l’analisi delle proposte di modifica legislativa e regolamentare, per l’indirizzo delle stazioni appaltanti, per la condivisione delle informazioni e per la diffusione della conoscenza delle migliori e delle peggiori pratiche. 3. Ciascuna amministrazione coinvolta nell’applicazione del codice trae dall’azione della Cabina di regia indicazioni e spunti p |
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Articolo 222 - Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. 2. L’ANAC, attraverso bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di cui al primo periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l’impugnabilità delle decisioni e degli atti assunti dall’ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L’ANAC, per l’adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice. I bandi-tipo, i capitolati-tipo e i contratti-tipo sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale dell’ANAC e dallo stesso scaricabili con modalità tale da garantirne l’autenticità. 3. Nell’ambito dei poteri ad essa attribuiti, l’ANAC: a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, nonché sui contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice; nell’ambito dell’attività di vigilanza nei settori di cui alle lettere b), f), l), m) e in tutti gli altri casi previsti dal codice può irrogare per le violazioni accertate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 |
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Articolo 223 - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione1. Nell’ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attività tecniche e amministrative occorrenti per l’adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attività di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell’autorità competente, sulla realizzazione delle infrastrutture. 2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impronta la propria attività al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare: a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori; b) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture; c) promuove la redazione dei progetti di fattibilità delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati; d) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attività di supporto al CIPESS per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazi |
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PARTE III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI |
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Articolo 224 - Disposizioni ulteriori1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice. 2. Dalla data in cui il codice acquista efficacia al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli a |
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Articolo 225 - Disposizioni transitorie e di coordinamento1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81, 83, 84 e 85. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative: a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; |
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Articolo 226 - Abrogazioni e disposizioni finali1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023. 2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i |
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Articolo 227 - Aggiornamenti1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del codice e dei suoi allegati, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediant |
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Articolo 228 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione del presente codice e dei suoi allegati non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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Articolo 229 - Entrata in vigore1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023. 2. Le disposizioni |
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ALLEGATO I.1 - DEFINIZIONI DEI SOGGETTI, DEI CONTRATTI, DELLE PROCEDURE E DEGLI STRUMENTI
(Articolo 13, comma 6) |
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Allegato I.1 - Art. 1 - Definizioni dei soggetti1. Nel codice si intende per: a) “stazione appaltante”, qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; b) “ente concedente”, qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; c) “amministrazioni centrali”, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale, Ministero dell’interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco), Ministero della giustizia e uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace), Ministero della difesa, Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero del lavoro e delle politiche sociali (incluse le sue articolazioni periferiche), Ministero della salute, Ministero dell’istruzione e merito, Ministero dell’università e della ricerca, Ministero della cultura (comprensivo delle sue articolazioni periferiche), Ministero del turismo, CONSIP S.p.A. (solo quando CONSIP agisce come centrale di committenza per le |
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Allegato I.1 - Art. 2 - Definizioni dei contratti1. Nel codice si intende per: a) “contratti” o “contratti pubblici”, i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente; b) “contratti di appalto” o “appalti pubblici”, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi; c) “contratti di concessione” o “concessioni”, i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori ec |
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Allegato I.1 - Art. 3 - Definizioni delle procedure e degli strumenti1. Nel codice si intende per: a) “affidamento del contratto”, l’atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all’operatore economico selezionato o scelto dalla stazione appaltante o dall’ente concedente; b) “scritto” o “per iscritto”, un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di e-procurement; c) “procedura di evidenza pubblica”, la procedura selettiva tramite gara fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della disciplina dettata dal codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la selezione del contraente, all’affidamento del contratto; d) “affidamento diretto”, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice; e) “affidamento in house”, l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE; f) “procedure aperte”, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un’offerta; |
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ALLEGATO I.2 - ATTIVITÀ DEL RUP
(Articolo 15) |
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Allegato I.2 - Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente allegato disciplina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, ai s |
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Allegato I.2 - Art. 2 - Modalità di individuazione del RUP1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. |
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Allegato I.2 - Art. 3 - Struttura di supporto1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, s |
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Allegato I.2 - Art. 4 - Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15 comma 7 del codice. Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da re |
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Allegato I.2 - Art. 5 - Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell’articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in |
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Allegato I.2 - Art. 6 - Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’articolo 15 comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. Per la fase dell’esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori. 2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell’articolo 37 comma 1 lettera a) |
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Allegato I.2 - Art. 7 - Compiti specifici del RUP per la fase dell’affidamento1. Il RUP: a) effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicur |
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Allegato I.2 - Art. 8 - Compiti specifici del RUP per la fase dell’esecuzione1. Il RUP: a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi; b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi; c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano; e) svolge, su delega del soggetto di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento; f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavo |
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Allegato I.2 - Art. 9 - Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto. 2. Il RUP, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di: a) programmazione dei fabbisogni; b) progettazione, relativamente all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi t |
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ALLEGATO I.3 - TERMINI DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCESSIONE
(Articolo 17, comma 3)
1. A norma dell’articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: a) procedura apert |
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ALLEGATO I.4 - IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
(Articolo 18, comma 10) |
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Allegato I.4 - Art. 11. Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della T |
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Allegato I.4 - Art. 21. Il pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostituiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti l |
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Allegato I.4 - Art. 31. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità telematiche di versamento, diverse da quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, coerenti con la piena digitalizzazione del procurement, al fine di ridurre gli oneri gestionali e di conservazione documentale.
Tabella A - Valori dell’imposta di bollo
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ALLEGATO I.5 - ELEMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E DEI SERVIZI. SCHEMI TIPO
(Articolo 37, comma 6) |
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Allegato I.5 - Art. 1 - Oggetto1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell’articolo 37, comma 6, del codice. |
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Allegato I.5 - Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente allegato si intende per: a) “BDAP”, la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; |
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Allegato I.5 - Art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza. 2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all’articolo 37, del codice, sono costituiti dalle seguenti schede: a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute; c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell’ente conceden |
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Allegato I.5 - Art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali1. Per le finalità di cui all’articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall’importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l’ordine di classificazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento. Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d’uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qu |
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Allegato I.5 - Art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità1. Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. 2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo. 3. La scheda F di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l’elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’attuazione. 4. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma. 5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l’elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osser |
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Allegato I.5 - Art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. 2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi sono costituiti dalle seguenti schede: a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento; |
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Allegato I.5 - Art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità1. Il programma di cui all’articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati. 2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento. 3. La scheda I, di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l’elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell’aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione. 4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente n |
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Allegato I.5 - Art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l’obbligo |
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Allegato I.5 - Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali1. Il presente allegato si applica per la formazione o l’aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e se |
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Allegato I.5 - Art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria1. All’attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibi |
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ALLEGATO I.6 - DIBATTITO PUBBLICO OBBLIGATORIO
(Articolo 40) |
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Allegato I.6 - Art. 1 - Opere soggette a dibattito pubblico obbligatorio1. Sono soggette a dibattito pubblico obbligatorio, ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 8 del codice, le opere rientranti nelle tipologie di cui alla Tabella 1. 2. I parametri di riferimento delle soglie dimensionali delle opere inserite nella tabella 1 annessa al presente allegato sono ridotti del 50 per cento se si tratta, con riferimento a particolari esigenze di salvaguardia, di interventi ricadenti, anche in parte: |
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Allegato I.6 - Art. 2 - Esclusioni1. Il dibattito pubblico è escluso: a) per le |
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Allegato I.6 - Art. 3 - Indizione del dibattito pubblico1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, ciascuno secondo il proprio ordinamento, il soggetto titolare del potere di indire il diba |
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Allegato I.6 - Art. 4 - Responsabile del dibattito pubblico1. Il responsabile dell’unità organizzativa titolare del potere di spesa nomina, con immediatezza e, comunque, entro dieci giorni dalla determinazione di indizione di cui all’articolo 3, comma 1, il responsabile del dibattito pubblico tra i dipendenti in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione di processi partecipativi, ovvero nella gestione ed esecuzione di attività di programmazione e pianificazione in materia infrastrutturale, urbanistica, territoriale e socio-economica. Su richiesta delle stazioni appaltati o degli enti concedenti, il responsabile del dibattito pubblico |
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Allegato I.6 - Art. 5 - Funzioni e compiti della stazione appaltante e dell’ente concedente1. La stazione appaltante o l’ente concedente provvede a: a) elaborare la relazione di progetto dell’opera, scritta in linguaggio chiaro e comprensibile, in cui è motivata l’opportunità dell’intervento e sono descritte le soluzioni progettuali proposte, comprensive delle valutazioni degli impatti sociali, ambientali ed economici, in coerenza con le linee guida d |
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Allegato I.6 - Art. 6 - Svolgimento del dibattito pubblico1. Dalla pubblicazione di cui all’articolo 3, comma 2, decorrono i termini di conclusione di cui all’articolo 40, comma 5, del codice. |
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Allegato I.6 - Art. 7 - Conclusione del dibattito pubblico1. Nel termine di cui all’articolo 40, comma 5, del codice, il responsabile del dibattito pubblico presenta alla stazione appaltante o all’ente concedente la relazione conclusiva sull’andamento dell’intera procedura, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente, non |
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Allegato I.6 - Tabella 1
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ALLEGATO I.7 - CONTENUTI MINIMI DEL QUADRO ESIGENZIALE, DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE, DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Articoli da 41 a 44) |
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Allegato I.7 - Sezione I - Quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, documento di indirizzo alla progettazione
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Allegato I.7 - Art. 1 - Quadro esigenziale1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell’intervento stesso, riporta: |
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Allegato I.7 - Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito “DOCFAP”, è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 3. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali. 2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l’ipotesi di non realizzazione dell’intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; s |
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Allegato I.7 - Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito “DIP”, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d’incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni: a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione; b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere; c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b); |
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Allegato I.7 - Art. 4 - Livelli della progettazione di lavori pubblici1. Ai sensi dell’articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti t |
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Allegato I.7 - Art. 5 - Quadro economico dell’opera o del lavoro1. Il quadro economico dell’opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, è così articolato: a) lavori a corpo, a misura; b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; c) importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso; |
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Allegato I.7 - Sezione II - Progetto di fattibilità tecnico-economica
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Allegato I.7 - Art. 6 - Progetto di fattibilità tecnico-economica1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito “PFTE”, costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività. 2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System - GIS). 3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell’esistente. 4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione: a) dell’assetto geometrico-spaziale dell’opera (localizzazione sul territorio); b) degli aspetti funzionali dell’opera; c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell’opera mede |
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Allegato I.7 - Art. 7 - Relazione generale1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento si articola in: a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell’intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti; b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare. c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta; d) |
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Allegato I.7 - Art. 8 - Relazione tecnica1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati). 2. La relazione tecnica riporta: a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP; b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell’intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l’opera; c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell’intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti; d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente; e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera; f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all’efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali; |
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Allegato I.7 - Art. 9 - Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico1. La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 41, comma 4, d |
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Allegato I.7 - Art. 10 - Studio di impatto ambientale1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento “Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell’opera. 2. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d’impatto ambientale. L’allegato IV alla direttiva, citato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato: a) descrizione del progetto - Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emi |
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Allegato I.7 - Art. 11 - Relazione di sostenibilità dell’opera1. La relazione di sostenibilità dell’opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP: a) la descrizione degli obiettivi primari dell’opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l’individuazione dei principali portatori di interessi e l’indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d’interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell’opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico; |
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Allegato I.7 - Art. 12 - Elaborati grafici1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati. 2. La stazione appaltante o l’ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento. 3. Per le opere puntuali gli elaborati sono: a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell’intervento; b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate; c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione: 1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite; 2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell’intervento, estese a un ambito territoriale s |
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Allegato I.7 - Art. 13 - Relazione specialistica sulla modellazione informativa1. Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale può essere incluso il capitolato informativo (CI) così come previsto dall’articolo 43 del codice, in materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni. Tale documento integra e approfondisce il capitolato infor |
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Allegato I.7 - Art. 14 - Disciplinare descrittivo e prestazionale1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene: a) l’indicazione delle |
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Allegato I.7 - Art. 15 - Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi: a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con: |
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Allegato I.7 - Art. 16 - Calcolo sommario dei lavori1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e |
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Allegato I.7 - Art. 17 - Quadro economico dell’intervento1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all’articolo 5, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo so |
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Allegato I.7 - Art. 18 - Cronoprogramma1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo svilupp |
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Allegato I.7 - Art. 19 - Piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti1. Il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico. 2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate. 3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione: a) il manuale d’uso; |
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Allegato I.7 - Art. 20 - Avvio delle procedure espropriative1. Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all’arti |
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Allegato I.7 - Art. 21 - Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-c |
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Allegato I.7 - Sezione III - Progetto esecutivo
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Allegato I.7 - Art. 22 - Progetto esecutivo1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa. 2. Qualora, ai sensi dell’articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l’ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all’interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l’equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4. 3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno risp |
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Allegato I.7 - Art. 23 - Relazione generale1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto: a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel pre |
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Allegato I.7 - Art. 24 - Relazioni specialistiche1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE. 2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, ill |
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Allegato I.7 - Art. 25 - Elaborati grafici1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato: a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica; b) elaborati che risultino n |
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Allegato I.7 - Art. 26 - Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici. 2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione. 3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo. 4. La progettazion |
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Allegato I.7 - Art. 27 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti1. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate. 2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione: a) il manuale d’uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione. 3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative dell’opera |
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Allegato I.7 - Art. 28 - Piano di sicurezza e di coordinamento1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione d |
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Allegato I.7 - Art. 29 - Quadro di incidenza della manodopera1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui a |
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Allegato I.7 - Art. 30 - Cronoprogramma1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cron |
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Allegato I.7 - Art. 31 - Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono. 2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi: a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dal |
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Allegato I.7 - Art. 32 - Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione e penali; b) programma di esecuzione dei lavori; c) sospensioni o riprese dei lavori; d) oneri a carico dell’appaltatore; e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo; f) liquidazione dei corrispettivi; g) controlli; |
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Allegato I.7 - Art. 33 - Piano particellare di esproprio1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d’acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l’indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagame |
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Allegato I.7 - Sezione IV - Verifica della progettazione
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Allegato I.7 - Art. 34 - Verifica preventiva della progettazione1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati. 2. L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di e |
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Allegato I.7 - Art. 35 - Accreditamento1. Per le attività di verifica sono: a) Organismi di contro |
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Allegato I.7 - Art. 36 - Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazio |
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Allegato I.7 - Art. 37 - Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica |
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Allegato I.7 - Art. 38 - Requisiti per la partecipazione alle gare1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi: a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto relativo ai predetti servizi; |
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Allegato I.7 - Art. 39 - Criteri generali della verifica1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: a) affidabilità; b) completezza e adeguatezza; c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; d) compatibilità. 2. Ai fini del comma 1 si intende per: a) affidabilità: 1) la verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 2) la |
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Allegato I.7 - Art. 40 - Verifica della documentazione1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione. 2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve: a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; b) per le relazioni di calcolo: 1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 2) verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili; 3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle |
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Allegato I.7 - Art. 41 - Estensione del controllo e momenti della verifica1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilit� |
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Allegato I.7 - Art. 42 - Responsabilità1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli ac |
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Allegato I.7 - Art. 43 - Garanzie1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche: a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la |
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Allegato I.7 - Art. 44 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a b |
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ALLEGATO I.8 - VERIFICA PREVENTIVA DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO
(Articolo 41, comma 4) |
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Allegato I.8 - Art. 11. La verifica preventiva dell’interesse archeologico, prevista dall’articolo 41 comma 4, del codice, si svolge secondo la seguente procedura. 2. Ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, per le opere sottoposte all’applicazione delle disposizioni del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilità dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni volte all’osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. 3. Presso il Ministero della cultura è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Minis |
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ALLEGATO I.9 - METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI
(Articolo 43) |
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Allegato I.9 - Art. 11. Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all’interno della stazione appaltante, per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell’intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L’utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti. 2. Le stazioni appaltanti, prima di adottare i processi relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni per i singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere, provvedono necessariamente a: a) definire e attuare un piano di formazione specifica del personale, secondo i diversi ruoli ricoperti, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti digitali di modellazione, anche per assicurare che quello preposto ad attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabili della gestione informativa di cui al comma 3; b) definire e attuare un piano di acquisizione e di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi; c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione delle procedure di controllo e gestione volte a digitalizzare il sistema organizzativo dei processi relativi all’affidamento e alla esecuzione dei contratti pubblici, oltre che per la gestione del ciclo di vita dei beni disponibili e indisponibili. Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante. 3. Le stazioni appaltanti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un gestore dell’ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi. Tali stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un coordinatore dei flussi informativi all’interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all’articolo 15 del codice. Tali gestori e coordinatori devono conseguire adeguata competenza anche mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione. 4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell’affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d’autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pu |
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ALLEGATO I.10 - ATTIVITÀ TECNICHE A CARICO DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI PER LE SINGOLE PROCEDURE
(Articolo 45, comma 1)
Attività di: - programmazione della spesa per investimenti; - responsabile unico del progetto; |
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ALLEGATO I.11 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE, ALLE COMPETENZE, ALLE REGOLE DI FUNZIONAMENTO, NONCHÉ ALLE ULTERIORI ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
(Articolo 47, comma 4) |
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Allegato I.11 - Art. 1 - Ulteriori competenze e attribuzioni1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell’ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni e delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, oltre a quanto previsto dall’articolo 47 del codice, esercita altresì funzioni consultive ed esprime pareri: a) su ogni questione a esso attribuita, quando previsto dalla legislazione vigente; b) sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, per i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi normat |
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Allegato I.11 - Art. 2 - Composizione1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui al comma 3, dai componenti di diritto di cui al comma 4. La composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio. 2. Il dirigente di livello generale preposto fino al 31 dicembre 2026 alla struttura di supporto di cui all’articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, assume la funzione di Presidente della Sezione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 3. Sono componenti effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici: a) in numero non inferiore a nove dirigenti di seconda fascia con funzione di consiglieri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, scelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nominati, su proposta del Presidente, con le procedure di cui all’articolo 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2 |
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Allegato I.11 - Art. 3 - Assemblea generale1. L’Assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è costituita dal Presidente, dai Presidenti di Sezione, dal Segretario generale, dai dirigenti del Servizio tecnico centrale, dai componenti effettivi di cui all’articolo 2, comma 3, dai componenti di diritto di cui all’articolo 2, comma 4, nonché da eventuali esperti scelti dal Presidente, in numero non superiore a quaranta e senza diritto di voto. Agli esperti senza diritto di voto, per la partecipazione alle attività dell’Assemblea generale, non spettano indennità o gettoni di presenza, ma è riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti |
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Allegato I.11 - Art. 4 - Sezioni1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si articola in quattro sezioni distinte per materie e compiti, denominate “Sezione I”, “Sezione II”, “Sezione III” e “Sezione speciale”. La ripartizione delle materie è definita con |
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Allegato I.11 - Art. 5 - Servizio tecnico centrale1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di un Presidente di sezione da lui delegato e svolge le seguenti funzioni: a) supporto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e allo stesso Consiglio superiore; b) studi e ricerche sui materiali da costruzione, predisposizione delle norme tecniche, delle linee guida e degli studi tecnici di carattere generale e normativo, negli ambiti di competenza; c) attività istruttorie ed emanazione dei provvedimenti relativi a: 1) certificazione, ispezione e benestare tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione del regolament |
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Allegato I.11 - Art. 6 - Osservatorio del Collegio consultivo tecnico1. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da: a) il Capo dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
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Allegato I.11 - Art. 7 - Regole di funzionamento1. Le adunanze dell’Assemblea generale e delle Sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza. 2. Il Presidente del Consiglio dei lavori pubblici: a) convoca e presiede l’Assemblea generale; b) convoca e presiede l’adunanza della Sezione speciale; c) assegna gli affari all’Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici; d) assegna gli affari alle Sezioni; e) programma le sedute dell’Assemblea generale; f) con proprio decreto definisce la composizione delle Sezioni assegnandone i componenti, anche non interni; |
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Allegato I.11 - Art. 8 - Disposizioni finali1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio superiore dei lavori pubblici rientra nell’ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall’articolo |
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ALLEGATO I.12 - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
(Articolo 13, comma 7) |
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Allegato I.12 - Art. 1 - Ambito di applicazione1. Con il presente allegato sono individuate le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo previste dall’articolo 13, comma 7, |
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Allegato I.12 - Art. 2 - Progettazione1. L’amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere |
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Allegato I.12 - Art. 3 - Modalità di affidamento1. Con riferimento all’affidamento delle opere di cui all’articolo 2, l’amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed econo |
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Allegato I.12 - Art. 4 - Urbanizzazione a scomputo1. Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 13, comma 7, del codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli impo |
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Allegato I.12 - Art. 5 - Urbanizzazione primaria1. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, calcolato s |
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ALLEGATO I.13 - DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA PROGETTAZIONE
(Articolo 41, comma 15) |
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Allegato I.13 - Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente allegato disciplina le modalità di determinazione dei corrispettivi dovuti per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti de |
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Allegato I.13 - Art. 2 - Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 20161. Fino alla data di adozione del decreto di cui all’articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato. 2. Le aliquote relative alla progettazione preliminare come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE). |
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Allegato I.13 - Tabella A
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ALLEGATO I.14 - CRITERI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI REGIONALI
(Articolo 41, comma 13) |
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Allegato I.14 - Art. 1 - Indicazioni di carattere generale1. I prezzari regionali sono redatti ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del codice dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il presente allegato contiene indicazioni per la determinazione dei prezzari, nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascuna regione e provincia autonoma, promuovendo l’omogeneità dei relativi criteri di formazione e aggiornamento. Il prezzario opera come strumento posto a supporto dell’intera filiera degli appalti pubblici, al fine di garantire la qualità delle opere pubbliche, la sicurezza nei cantieri e la congruità del costo delle opere, tenendo conto delle specificità dei sistemi produttivi delle singole regioni. |
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Allegato I.14 - Art. 2 - Struttura e contenuti del prezzario1. Il prezzario di riferimento è codificato in termini di lavorazioni e risorse. Con il termine “lavorazioni” si intende il risultato di un insieme di lavori necessari a realizzare un’opera che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica, incluse quelle di presidio e difesa ambientale. 2. Le lavorazioni sono classificate secondo “livelli successivi” e la successione degli elementi che le compongono segue la struttura del processo produttivo. A titolo indicativo, tali livelli possono essere classificati in: a) tipologia: individuazione di lavorazioni in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche, prevalentemente utilizzati per la costruzione di determinate opere; b) capitolo: segmento di carattere organizzativo nell’ambito della classificazione delle attivi |
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Allegato I.14 - Art. 3 - Prezzi delle risorse e metodologia di rilevazione1. Nella voce relativa alle risorse dei prezziari regionali rientrano le risorse umane, le attrezzature e i prodotti. Nel presente articolo si riportano le procedure e i riferimenti per l’attribuzione del prezzo di tali risorse. Ad eccezione delle risorse umane, per le altre risorse il prezzo è determinato sulla base di una rilevazione dei costi di prodotti e attrezzature operata sul territorio attraverso le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. 2. I costi delle risorse umane sono definiti attraverso il costo del lavoro, che viene determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In assenza del riferimento in tabella, si fa riferimento allo specifico contratto collettivo applicabile. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e riportato in apposite tabelle. Tale costo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario e, pertanto, non risultano comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno o festivo. 3. Il costo delle attrezzature, definito tecnicamente “nolo”, viene determinato mediante una rilevazione operata seguendo le metodologie riportate nei commi da 5 a 12. Si distingue in “nolo a freddo” e “nolo a caldo” in funzione dei costi ricompresi in esso, secondo le seguenti definizioni: a) nolo a freddo: il nolo a freddo del mezzo d’opera o dell’attrezzatura non comprende, se non diversamente specificato, i costi della manodopera necessaria per il suo impiego, le spese per i materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, etc.) e della normale manutenzione e le assicurazioni R.C.; |
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Allegato I.14 - Art. 4 - Ambito oggettivo di applicazione e validità1. I prezzari elaborati dalle regioni e dalle province autonome di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti devono essere utilizzati ai fini della quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione di un’opera. La concertazione tra ciascuna regione o provincia autonoma e la corrispondente articolazione territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avviene in sede di elaborazione del prezzario mediante la partecipazione e l’espressione del parere di rappresentanti del provveditorato interregio |
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Allegato I.14 - Art. 5 - La determinazione del prezzo a base di gara1. Il prezzo a base di gara delle opere da realizzare è calcolato sulla base del computo metrico estimativo che comprende l’indicazione delle lavorazioni, le relative quantificazioni ed i relativi prezzi unitari. Il prezzo unitario di ciascuna lavorazione è ottenuto ricorrendo alla descrizione analitica delle attività da svolgere, e attribuendo alle risorse impiegate i costi determinati con le metodologie descritte nell’articolo 3. Le analisi si riferiscono a lavorazioni effettuate in condizioni di normale difficoltà di esecuzione. La descrizione analitica che porta alla definizione del costo dell’opera da realizzare è resa pubblica e consultabile secondo le istruzioni definite dal tavolo di coordinamento di cui all’articolo 6. 2. L’analisi del prezzo è un procedimento attraverso il quale si ottiene il valore di una lavorazione mediante la definizione dei suoi componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell’opera, elaborato sulla base dei seguenti fattori: a) costo primo diretto o costo tecnico (CT) così ripartito: 1) costo per unità di tempo del lavoro (RU); 2) costo per unità di misura di prodotti da costruzione (PR); 3) costo per unità di tempo delle attrezzature (AT); b) costo indiretto costituito dalle spese generali (definite tra il 13 per cento e il 17 per cento) (SG); c) costo figurativo (U): 1) utili d’impresa pari al 10 per cento (U). 3. Il prezzo è determinato mediante le seguenti operazioni di analisi: a) applicando alle quantità di prodotti, attrezzature e risorse umane necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi costi elementari; b) aggiungendo la percen |
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Allegato I.14 - Art. 6 - Organizzazione e attività di coordinamento1. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa regionale, al fine di consentire un efficace e organizzato sistema di formazione del prezzario, le regioni si dotano di un modello organizzativo, ispirato a principi di semplificazione e promozione dell’efficienza dell’azione amministrativa, che garantisca il rispetto del principio di imparzialità nell’adozione di atti, quali il prezzario, che coinvolgono interessi pubblici e privati fra loro potenzialmente confliggenti. 2. È costituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di coordinamento composto da cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati nell’ambito delle attività della rete dei prezzari, di cui un rappresentante di ITACA, e da cinque rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le seguenti funzioni: a) ricognizione dello stato dei prez |
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Allegato I.14 - Tabella A - Schema-tipo di organizzazione del prezziario
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Allegato I.14 - Tabella B - Codici di transcodifica con funzioni identificative e di ordinamento dei prezzari regionali
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ALLEGATO II.1 - ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E INDAGINI DI MERCATO PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA
(Articolo 50, commi 2 e 3) |
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Allegato II.1 - Art. 1 - Disposizioni generali1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cu |
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Allegato II.1 - Art. 2 - Indagini di mercato1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazion |
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Allegato II.1 - Art. 3 - Elenchi di operatori economici1. In alternativa all’indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all’articolo 1, comma 3. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC. L’avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la mod |
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ALLEGATO II.2 - METODI DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA PER L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE
(Articolo 54, comma 2)
Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell’esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.
METODO A 1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale, pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a), applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 2) Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a zero virgola quindici la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.
METODO B 1) La soglia di anomalia è determinata come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a); c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b); e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a); f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c): 1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari; 2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari. 2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte “non-anomale”. Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l’impresa che abbia offerto lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d. “metodo del secondo prezzo”). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall’aggiudicataria. Descrizione del metodo del “secondo prezzo”: una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia. Dopodiché, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come s1 > s2 >…> sN: vince l’impresa con sconto pari a s1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s2. Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se s1 = s2), allora l’impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.
METODO C 1) L’applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara (o nell’invito di partecipazione) lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti. Tale sconto è espresso come percentuale della base d’asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all’esigenza di selezionare un’offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un’offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore. 2) La soglia di anomalia è determinata come segue: a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a); c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b); d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a); e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1): 1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia pari; 2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui li valore di cui alla lettera d) sia dispari. 3) Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi. Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all’impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l’effettiva anomalia in contraddittorio.
Tabella A
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ALLEGATO II.3 - SOGGETTI CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATI CUI PUÒ ESSERE RISERVATA LA PARTECIPAZIONE AD APPALTI
(Articolo 61, commi 4 e 5) |
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Allegato II.3 - Art. 11. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 2. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 3. Gli operatori economici di cui al comma 2 sono, altresì, tenuti a consegn |
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ALLEGATO II.4 - QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA
(Articolo 62) |
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Allegato II.4 - PARTE I - AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE
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Allegato II.4 - Art. 1 - Finalità1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di racc |
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Allegato II.4 - Art. 2 - Ambito di applicazione1. La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle sogli |
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Allegato II.4 - PARTE II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
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Allegato II.4 - Art. 3 - Livelli di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti1. Per la progettazione e l’affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli: a) qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 di euro; b) qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea; |
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Allegato II.4 - Art. 4 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di lavori per le stazioni appaltanti1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all’articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con mo |
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Allegato II.4 - Art. 5 - Livelli di qualificazione relativi alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti1. Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli: a) qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 euro; |
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Allegato II.4 - Art. 6 - Requisiti per la qualificazione relativa alla progettazione e all’affidamento di servizi e forniture per le stazioni appaltanti1. Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l’affidamento di servizi e forniture le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione all’AUSA; |
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Allegato II.4 - Art. 7 - Requisiti per la qualificazione relativa all’affidamento per le centrali di committenza1. Le centrali di committenza si qualificano almeno per il livello L2 per i lavori e a SF2 per i servizi e le forniture. 2. Le c |
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Allegato II.4 - Art. 8 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per l’esecuzione1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l’esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. 2. Dopo il termine di cui al comma 1 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai co |
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Allegato II.4 - Art. 9 - Qualificazione con riserva e termine del periodo transitorio.1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle pr |
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Allegato II.4 - PARTE III - ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE STAZIONI APPALTANTI E DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA QUALIFICATE E SANZIONI
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Allegato II.4 - Art. 10 - Domanda di iscrizione1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza presentano domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA |
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Allegato II.4 - Art. 11 - Revisione della qualificazione1. Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni due anni. Entro tre mesi dalla scadenza, le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione. |
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Allegato II.4 - Art. 12 - Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione |
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Allegato II.4 - PARTE IV - COMPETENZA DELL’ANAC
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Allegato II.4 - Art. 13 - Competenza dell’ANAC1. L’ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalità con cui: |
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Allegato II.4 - Tabella A - Requisiti riferiti all’articolo 4, comma 2
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Allegato II.4 - Tabella B - Requisiti riferiti all’articolo 6, comma 2
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Allegato II.4 - Tabella C - Requisiti di qualificazione, indicatori elementari e pesi
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ALLEGATO II.5 - SPECIFICHE TECNICHE ED ETICHETTATURE
(Articolo 70, comma 3) |
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Allegato II.5 - PARTE I - DEFINIZIONI
Ai fini del codice si intende per: 1) «specifiche tecniche»: a) nel caso di appalti pubblici di lavori, l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati dalla stazione appaltante; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l’accessibilità per persone con disabilità), la valutazione della conformit� |
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Allegato II.5 - PARTE II
A - SPECIFICHE TECNICHE 1. Le specifiche tecniche sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per i lavori, i servizi o le forniture. Tali caratteristiche possono riferirsi al processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un’altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all’oggetto dell’appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. 2. Le specifiche tecniche possono indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale. 3. Per tutti gli appalti destinati all’uso da parte di persone fisiche, le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. 4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici e non devono comportare ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: |
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ALLEGATO II.6 - INFORMAZIONI IN AVVISI E BANDI
(Articolo 71, comma 4) |
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Allegato II.6 - PARTE I - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI
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Allegato II.6 - A - Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante di un avviso di pre-informazione (articolo 81, comma 1)1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se di |
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Allegato II.6 - B - Informazioni che devono figurare negli avvisi di pre-informazione (articolo 81, comma 1)
Sezione B.1. - Informazioni che devono comparire in ogni caso
1. Nome, codice identificativo della gara, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 88, comma 2, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 3. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata. 4. Se del caso, l’indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta o può trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 5. Codici CPV. Se l’appalto è sudd |
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Allegato II.6 - C - Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all’articolo 83)1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo internet della amministrazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Collegamento ipertestuale al quale i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 88, comma 2, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 3. Tipo di amministrazione appaltante e principale attività esercitata. 4. Se del caso, l’indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che è coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 5. Codici CPV. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 6. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. 7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture; natura ed entità dei servizi. Se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione. 8. Ordine di grandezza totale stimato dell’appalto o degli appalti; se l’appalto è suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. |
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Allegato II.6 - D - Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 111)1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Tipo di stazione appaltante e principale attività esercitata. 3. Se del caso, l’indicazione che la stazione appaltante è una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto. 4. Codici CPV. 5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6. Descrizione |
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Allegato II.6 - E - Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 127, comma 1)1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante. 2. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei |
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Allegato II.6 - F - Informazioni che devono figurare negli avvisi per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 127, comma 1)1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante. 2. Una breve descrizione dell’appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV. |
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Allegato II.6 - G - Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all’articolo 127, comma 3)1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante. |
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Allegato II.6 - PARTE II - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI, NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA NEI SETTORI SPECIALI (articoli 153, comma 1, lettera a), 161, commi 1 e 2, 162, comma 1, 163, commi 1, 2 e 4 e 164, comma 1)
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Allegato II.6 - Sezione A - Informazioni che devono figurare in ogni caso
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o de |
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Allegato II.6 - Sezione B - Informazioni aggiuntive che devono essere fornite se l’avviso funge da mezzo di indizione di gara o consente una riduzione dei termini di ricezione delle candidature o delle offerte (articolo 161, comma 2, lettere b) e c))
6. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere alla stazione appaltante o all’ente concedente il loro interesse per l’appalto o gli appalti. 7. Indirizzo di posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d’oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l’accesso gratuito, illimitato e diretto non è disponibile per i motivi illustrati all’articolo 159, commi 3 e 4, un’indicazione relativa alle modalità di accesso ai documenti di gara. 8. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 9. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentar |
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Allegato II.6 - Sezione C - Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante o dell’ente concedente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all’articolo 161, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo |
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Allegato II.6 - Sezione D - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l’aggiudicazione degli appalti in caso di procedure aperte (di cui all’articolo 155, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell’ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6. Per le forniture e i lavori: a) natura e quantità dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l’altro eventuali opzio |
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Allegato II.6 - Sezione E - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l’aggiudicazione degli appalti in caso di procedure ristrette (di cui all’articolo 156, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell’ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6. Per le forniture e i lavori: |
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Allegato II.6 - Sezione F - Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara per l’aggiudicazione degli appalti in caso di procedure negoziate (di cui all’articolo 157, comma 1)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell’ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 4. Natura dell’appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità. 5. Il codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. 6. Per le forniture e i lavori: |
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Allegato II.6 - Sezione G - Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all’articolo 163, comma 2)
I. INFORMAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell’ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro). 4. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti. 5. Indicare: a) forma di indizione della |
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Allegato II.6 - Sezione H - Informazioni che devono figurare negli avvisi sull’esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all’articolo 162, comma 1)1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante o dell’ente concedente e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servi |
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Allegato II.6 - PARTE III - INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI (di cui all’articolo 127, comma 4)
I. BANDO O AVVISO DI GARA 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet della stazione appaltante e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. 2. Principale attività esercitata. 3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell’appalto, indicando quantità o valori coinvolti e codici CPV. 4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi. 5. Indicare eventualmente se l’appalto è riservato a laboratori protetti o se l’esecuzione è riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti. 6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l’indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate. 7. Scadenze per contattare l’ente aggiudicatore, in vista della partecipazione. |
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ALLEGATO II.7. - CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE
(Articolo 84, comma 1)
1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi: I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 46, 81, 82, 111, 128, 161, 162, 163 e 164 del codice devono essere trasmessi dalle stazioni e dagli enti concedenti all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca |
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ALLEGATO II.8 - RAPPORTI DI PROVA, CERTIFICAZIONI DELLE QUALITÀ, MEZZI DI PROVA, REGISTRO ON LINE DEI CERTIFICATI E COSTI DEL CICLO VITA
(Articolo 87, comma 3)
I. Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell’offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. A tal fine, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 oppure autorizzato, per l’applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli |
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ALLEGATO II.9 - INFORMAZIONI CONTENUTE NEGLI INVITI AI CANDIDATI
(Articoli 89, comma 2 e 165, comma 2) |
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Allegato II.9 - PARTE I - CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO COMPETITIVO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI PER I SETTORI ORDINARI DI CUI ALL’Articolo 89 DEL CODICE
1. L’invito a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo ai sensi dell’articolo 74 del codice deve contenere almeno: a) un riferimento all’avviso di indizione di gara pubblicato; b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte; c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l’indirizzo o piattaforma per l’inizio della fase della consultazione, nonché la l |
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Allegato II.9 - PARTE II - CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO, A NEGOZIARE O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI PER I SETTORI SPECIALI DI CUI ALL’Articolo 165 DEL CODICE
1. L’invito a presentare un’offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare ai sensi dell’articolo 165 del codice deve contenere almeno: a) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l’indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte. Tuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l’innovazione, tali informazioni non figurano nell’invito a partecipare a una trattativa, bensì nell’invito a presentare un’offerta; b |
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ALLEGATO II.10 - VIOLAZIONI GRAVI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E TASSE O DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2) |
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Allegato II.10 - Art. 21. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla: |
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Allegato II.10 - Art. 31. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione |
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Allegato II.10 - Art. 41. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all’articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente |
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ALLEGATO II.11 - REGISTRI PROFESSIONALI O COMMERCIALI PER OPERATORI ECONOMICI DI ALTRI STATI MEMBRI (ALLEGATO XI DIRETTIVA 2014/24/UE)
(Articolo 100, comma 3)
I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono: - per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister» e, per gli appalti di servizi, «Ordres professionels/Beroepsorden», - per la Bulgaria, «Търговски регистър», - per la Repubblica ceca, «obchodnì rejstřìk», - per la Danimarca, «Erhvervsstyrelsen», - per la Germania, «Handelsregister», «Handwerksrolle», e, per gli appalti di servizi «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder», - per l’Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus», - per l’Irlanda, un operatore economico può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un’attestazione che precisi che l’interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata, - per la Grecia, «Μhtrώo Εrgolhptikώn Εpiceirήsewn - ΜΕΕP |
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ALLEGATO II.12 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(Articoli 66, comma 2 e 100, comma 4) |
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Allegato II.12 - PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Allegato II.12 - Art. 1 - Ambito di applicazione1. Il presente allegato disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all’art |
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Allegato II.12 - Art. 2 - Categorie e classifiche1. Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. 2. La qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ci |
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Allegato II.12 - Art. 3 - Qualificazione di operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 69 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la |
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Allegato II.12 - Art. 4 - Sistema di qualità aziendale1. Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II. 2. La certificazione del sistema |
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Allegato II.12 - PARTE II - AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE
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Allegato II.12 - Art. 5 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione». Le SOA devono avere sede in uno Stato membro dell’Unione europea che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici. 2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 |
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Allegato II.12 - Art. 6 - Controlli sulle SOA1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito dell’indipendenza e l’assenza de |
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Allegato II.12 - Art. 7 - Partecipazioni azionarie1. Le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, gli organismi di certificazione e i soggetti indicati all’articolo 65 del codice, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA. 2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazi |
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Allegato II.12 - Art. 8 - Requisiti tecnici delle SOA1. L’organico minimo delle SOA è costituito: a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsab |
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Allegato II.12 - Art. 9 - Rilascio della autorizzazione1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è subordinato alla autorizzazione dell’ANAC. 2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dei seguenti documenti: a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale; |
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Allegato II.12 - Art. 10 - Elenco delle SOA ed elenchi degli operatori economici qualificati1. L’ANAC iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l’attività di attestazione e ne assicura la pubblicità. |
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Allegato II.12 - Art. 11 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - tariffe1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono: a) operare con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi generali del codice; b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare e operare in modo da assicurare adeguata informazione; c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento; d) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalle disposiz |
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Allegato II.12 - Art. 12 - Vigilanza dell’ANAC1. L’ANAC, ai sensi dell’articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA: a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione e approvate dall’ANAC stessa; b) abbiano un comportamento che |
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Allegato II.12 - Art. 13 - Sanzioni nei confronti delle SOA1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000, in caso di: a) mancata risposta alle richieste dell’ANAC ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 7, comma 4, nel termine indicato dall’ANAC stessa; b) mancata comunicazione di cui agli articoli 5, comma 5, 6, comma 2, 8, commi 3 e 4, 11, comma 7, 14, comma 4, e 21, comma 6, nei termini ivi previsti; c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 9; d) violazione degli ulteriori obblighi imposti di comunicazione dai provvedimenti dell’ANAC. 2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di 50.000 euro in caso di: a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di attestazione; b) svolgimento dell’attività della SOA in m |
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Allegato II.12 - Art. 14 - Sanzioni per violazione da parte degli operatori economici dell’obbligo d’informazione1. La mancata risposta da parte degli operatori economici alle richieste dell’ANAC, ai sensi dell’articolo 222, comma 13, del codice, nel termine di trenta giorni, implica l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 25.000. 2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenz |
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Allegato II.12 - Art. 15 - Attività delle SOA1. La SOA, relativamente agli operatori economici ai quali ha precedentemente rilasciato l’attestazione ovvero per i quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione, qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato ai medesimi operatori attestazioni in modo |
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Allegato II.12 - PARTE III - REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE
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Allegato II.12 - Art. 16 - Domanda di qualificazione1. Per il conseguimento della qualificazione gli operatori economici devono possedere i requisiti stabiliti dalla presente Parte. A esclusione delle classifiche I e II, gli operatori economici devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice. 2. L’operatore economico che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste. 3. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante a |
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Allegato II.12 - Art. 17 - Verifica triennale1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo. 2. Nel caso in cui l’ANAC abbia disposto nei confronti di un |
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Allegato II.12 - Art. 18 - Requisiti degli operatori economici1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice. 2. L’ANAC col provvedimento di cui all’articolo 24, comma 4, del codice stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e operatore economico. 3. Le SOA nell’espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva. 4. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità dell’attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’ANAC, ovvero da parte dell’ANAC in caso di inerzia della SOA; l’ANAC ordina l’iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 5. I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono: a) l’idoneità professionale attestata ai sensi dell’articolo 100 del codice; b) l’adeguata capacità economica e finanziaria; c) l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa. d) adeguata dotazione di attrezzature tecniche; e) adeguato organico medio annuo. 6. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata: a) da idonee referenze bancarie; b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 21, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore al 100 per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito |
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Allegato II.12 - Art. 19 - Incremento convenzionale premiante1. Qualora l’operatore economico, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 100, comma 5, lettera c), del codice, presenti almeno tre dei seguenti requisiti e indici economico-finanziari, ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dalla Tabella C, dei valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 6, lettera b), e 9, lettere b) e c), e gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18: a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del pa |
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Allegato II.12 - Art. 20 - Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla Tabella A, sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTA |
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Allegato II.12 - Art. 21 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati1. La cifra di affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 6, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 18, comma 9, lettere b) e c), sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, come previsto dall’articolo 100, comma 7, del codice. 2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati e ultimati nel periodo di cui al comma 1, ovvero la parte di essi eseguita nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecu |
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Allegato II.12 - Art. 22 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero1. Per i lavori eseguiti all’estero da operatori economici stabiliti in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, del certificato di collaudo. 2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un tecnico di fiducia dell’ufficio consolare di prima categoria o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, c |
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Allegato II.12 - Art. 23 - Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri: a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi della Tabella A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette; |
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Allegato II.12 - Art. 24 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi1. L’attribuzione, nel certificato lavori, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, delle categorie di qualificazione, individuate dalla Tabella A, relative ai lavori eseguiti, è effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori. Qualora il responsabile unico del progetto (RUP) riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 222, comma 3, lettera a), del codice, fino a un massimo di euro 50.000. 2. Per i lavori |
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Allegato II.12 - Art. 25 - Direzione tecnica1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’operatore economico, o da più soggetti. 2. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea |
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Allegato II.12 - Art. 26 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento1. Per la qualificazione in gara, il contratto di cui all’articolo 104 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; |
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Allegato II.12 - Art. 27 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA1. L’ANAC provvede a individuare, conformemente a quanto stabilito dal presente allegato, le informazioni che debbono essere riportate nelle attestaz |
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Allegato II.12 - Art. 28 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel |
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Allegato II.12 - Art. 29 - Decadenza dell’attestazione di qualificazione1. Qualora la SOA o l’ANAC disponga la decadenza dell’attestazione di qualificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 100, comma 4, del codice ovvero ai sensi dell’articolo 26 del presente al |
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Allegato II.12 - PARTE IV - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI
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Allegato II.12 - Art. 30 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), del c |
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Allegato II.12 - Art. 31 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati1. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori dei lavori, dopo l’aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. |
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Allegato II.12 - Art. 32 - Consorzi stabili1. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 1, lettera d), e 67, comma 4, del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma l |
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Allegato II.12 - Art. 33 - Requisiti del concessionario1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l’affidamento di concessioni di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 100, comma 4, del codice e dall’articolo 18, comma 11, del presente allegato, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi: a) fatturato medio relativo alle attiv |
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Allegato II.12 - PARTE V - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
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Allegato II.12 - Art. 34 - Requisiti dei professionisti singoli o associati1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono po |
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Allegato II.12 - Art. 35 - Requisiti delle società di professionisti1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti: a) organigramma aggiornato comprendente i sogge |
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Allegato II.12 - Art. 36 - Requisiti delle società di ingegneria1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 66 sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 2. Il direttore tecnico di cui al comma 1 deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea in ingegneria o architettu |
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Allegato II.12 - Art. 37 - Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera e), del predetto articolo sono tenuti a ricomprendere nell’oggetto sociale le prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a: a) predisporre e aggiornare il proprio organigramma comprendente le persone direttamente impiegate nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, includendo, tenuto conto della propria natura giuridica: |
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Allegato II.12 - Art. 38 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE1. Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE, costituiti ai sensi dell’articolo 66, comma 1, lett |
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Allegato II.12 - Art. 39 - Requisiti dei raggruppamenti temporanei1. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 68 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, lettera f) del codice, i requisiti di cui agli articoli 35 e 36 del presente allegato, devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve |
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Allegato II.12 - Art. 40 - Verifica dei requisiti e delle capacità1. Ai sensi dell’articolo 99 del codice, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all’arti |
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Allegato II.12 - PARTE VI - QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
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Allegato II.12 - Art. 41 - Domanda di qualificazione a contraente generale1. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, ai fini degli affidamenti di cui all’articolo 204 del codice, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, è istituito il Sistema di qualificazione dei contraenti generali, disciplinato dal presente allegato, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale. 2. Le attività del Sistema di qualificazione dei contraenti riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono svolte dalla competente struttura individuata nel regolamento di organizzazione del Mini |
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Allegato II.12 - Art. 42 - Procedimento per il rilascio e la decadenza dell’attestazione1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta il possesso, da parte dell’impresa richiedente, dei requisiti di cui all’articolo 41, comma 1. Ove si rilevi la necessità, ai fini istruttori, di chiarimenti, precisazioni o altra documentazione integrativa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ne fa motivata richiesta all’operatore economico. La richiesta interrompe, per una sola volta e sino alla ricezione dei chiarimenti, delle precisazioni o della documentazione integrativa, la decorrenza del termine di tre mesi di cui all’articolo 41, comma 5. 2. Conclusa la fase istruttoria, in un termine comunque non superiore a due mesi dall’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 41, comma 3, fatta salva l’eventuale interruzione del termine di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette gli atti assunti, corredati di relazione, ai fini di riscontro tecnico, al Consiglio superi |
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Allegato II.12 - Art. 43 - Procedimento per il rinnovo dell’attestazione1. Almeno novanta giorni prima della scadenza della validità della attestazione di cui all’articolo 42, il contraente generale deve presentare l’i |
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Allegato II.12 - Art. 44 - Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia1. Le imprese, stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 65, comma 1, del codice, che intendano richiedere la qualificazione di contraente gene |
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Allegato II.12 - Art. 45 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento1. Per la qualificazione in gara si applicano le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 1. 2. Per la qualificazione mediante avvalimento, si applicano le disposizioni di cu |
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Allegato II.12 - Art. 46 - Monitoraggio e sperimentazione1. Per le finalità di cui all’articolo 100, comma 10, del codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è avviata una attività di |
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Allegato II.12 - TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
Premesse Ai fini delle seguenti declaratorie per «opera» o per «intervento» si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l’acronimo «OG», è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l’attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all’uso da parte dell’utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l’esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali. La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l’acronimo «OS», è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa e organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione e il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche e amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Categorie di opere generali OG 1: Edifici civili e industriali Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende, in via esemplificativa, le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità. OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie. OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma», «ferro» e «aerea», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la trazione elettrica necessari a fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende, in via esemplificativa, le strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aeromobili e i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali e artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera. OG 4: Opere d’arte nel sottosuolo Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione, mediante l’impiego di specifici mezzi tecnici speciali, di interventi in sotterraneo che siano necessari per consentire la mobilità su «gomma» e su «ferro», qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, puntuale o a rete, quali strade di accesso di qualsiasi grado di importanza, svincoli a raso o in sopraelevata, parcheggi a raso, opere di sostegno dei pendii e di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici nonché di armamento ferroviario occorrenti per fornire un buon servizio all’utente in termini di uso, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende, in via esemplificativa, gallerie naturali, trafori, |
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Allegato II.12 - TABELLA B - CORRISPETTIVI E ONERI PER LE ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE
Parte I - Corrispettivi per le attività di qualificazione delle SOA
1. CB - Corrispettivo Base Il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione è determinato in euro con la seguente formula:
P = [C/12500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R
dove: C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione. R = Coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati da applicare con cadenza annuale a partire dall’anno 2005 con base la media dell’anno 2001.
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Allegato II.12 - TABELLA C - INCREMENTO CONVENZIONALE PREMIANTE
L’incremento percentuale è dato da:
C1 = (30/3)*{[(p-0,15)/0,075]+[(a-0,02)/0,01]+ q}
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ALLEGATO II.13 - CERTIFICAZIONI E MARCHI RILEVANTI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELLA GARANZIA
(Articolo 106, comma 8)
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ALLEGATO II.14 - DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLA FASE ESECUTIVA. COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
(Articolo 114, comma 5) |
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Allegato II.14 - CAPO I - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORI
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Allegato II.14 - Sezione I - Direzione dei lavori
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Allegato II.14 - Art. 1 - Attività e compiti del direttore dei lavori1. Nell’esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento. Nell’esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 2. Sono attribuiti al direttore dei lavori i seguenti compiti: a) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) rilasciare, prima dell’avvio della procedura di scelta del contraente, un’attestazione al RUP, eventualmente aggiornata su richiesta di quest’ultimo, sullo stato dei luoghi con riferimento all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all’approvazione del medesimo progetto; c) provvedere alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 3; d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell’articolo 4; e) impartire all’esecutore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della ge |
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Allegato II.14 - Art. 2 - Ufficio di direzione dei lavori1. In relazione alla complessità dell’intervento e in ausilio al direttore dei lavori la stazione appaltante può istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente da figure professionali competenti in materia informatica. 2. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; |
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Allegato II.14 - Sezione II - Esecuzione in senso stretto
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Allegato II.14 - Art. 3 - Consegna dei lavori1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. 2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. 3. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal co |
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Allegato II.14 - Art. 4 - Accettazione dei materiali1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamen |
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Allegato II.14 - Art. 5 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi. 2. Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 120, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 3. In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico. |
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Allegato II.14 - Art. 6 - Cessioni di crediti1. Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. |
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Allegato II.14 - Art. 7 - Riserve1. In linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti. Non costituiscono riserve: a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità; b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte i |
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Allegato II.14 - Art. 8 - Sospensione dei lavori1. Nei casi di cui all’articolo 121 del codice il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, ove possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate: a) le ragioni che abbiano determinato l’interruzione dei lavori; b) lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell’intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri; |
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Allegato II.14 - Art. 9 - Gestione dei sinistri1. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’esecutore: a) tutte le misure, comprese le opere provvis |
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Allegato II.14 - Art. 10 - Risoluzione1. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell’articolo 122, comma 3, del codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’ap |
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Allegato II.14 - Art. 11 - Recesso1. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite ai fini dell’applicazione dell’articolo 123, comma 1, del codice è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lav |
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Allegato II.14 - Art. 12 - Documenti contabili1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni; 2) la qualifica e il numero degli operai impiegati; 3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; 4) l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili; 6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori; 7) le relazioni indirizzate al RUP; 8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche o aggiunte ai prezzi; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedent |
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Allegato II.14 - Sezione III - Collaudo
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Allegato II.14 - Art. 13 - Collaudo tecnico-amministrativo1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contra |
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Allegato II.14 - Art. 14 - Nomina del collaudatore1. Le stazioni appaltanti, entro trenta giorni dalla consegna dei lavori, attribuiscono l’incarico del collaudo ed eventualmente quello del collaudo statico, secondo quanto indicato nell’articolo 116, comma 4, del codice. 2. Nel caso di lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo può essere affidato a una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. 3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell’incarico di collaudo il possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura e |
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Allegato II.14 - Art. 15 - Documenti da fornirsi al collaudatore1. Il RUP trasmette all’organo di collaudo, in formato cartaceo o digitale: a) la copia conforme del contratto d’appalto e dei documenti allegati, nonché il provvedimento di approvazione del progetto; b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi; c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’esecutore e relativi eventuali |
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Allegato II.14 - Art. 16 - Avviso ai creditori1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il RUP dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, |
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Allegato II.14 - Art. 17 - Termine di conclusione ed estensione delle verifiche di collaudo1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l’emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all’articolo 116, comma 2, del codice. 2. Nel caso di prolungamento del termine per particola |
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Allegato II.14 - Art. 18 - Commissione di collaudo1. Quando il collaudo è affidato a una commissione ai sensi dell’articolo 14, comma 2, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l’att |
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Allegato II.14 - Art. 19 - Procedimento di collaudo1. Esaminati i documenti acquisiti e accertatane la completezza, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il RUP e il direttore dei lavori; quest’ultimo ne dà tempestivo avviso all’esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita di collaudo. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. |
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Allegato II.14 - Art. 20 - Oneri dell’esecutore nelle operazioni di collaudo1. L’esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario |
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Allegato II.14 - Art. 21 - Valutazioni dell’organo di collaudo1. L’organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All’esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull’esecuzione dei lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP: a) se il lavoro sia collaudabile; b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c) i provvedimenti da prendere q |
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Allegato II.14 - Art. 22 - Certificato di collaudo1. Effettuate le valutazioni di cui all’articolo 21, l’organo di collaudo emette il certificato di collaudo, il quale contiene almeno le seguenti parti: a) INTESTAZIONE PRELIMINARE, nella quale sono riportati: 1) il committente e la stazione appaltante; 2) l’individuazione dell’opera attraverso la descrizione dell’oggetto e della tipologia dell’intervento; 3) la località e la provincia interessate; 4) la data e l’importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni; 5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto; 6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi; 7) l’indicazione dell’esecutore; 8) il nominativo del RUP; 9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l’ufficio di direzione lavori; 10) il nominati |
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Allegato II.14 - Art. 23 - Richieste formulate dall’esecutore sul certificato di collaudo1. Il certificato di collaudo provvisorio è trasmesso dall’organo di collaudo, per tramite del RUP, per la sua accettazione all’esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di ven |
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Allegato II.14 - Art. 24 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata1. La stazione appaltante, qualora abbia necessità di occupare o utilizzare l’opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell’opera o del lavoro, prima che intervenga l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che: a) sia stato ese |
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Allegato II.14 - Art. 25 - Lavori non collaudabili1. L’organo di collaudo, nel caso in cui ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ul |
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Allegato II.14 - Art. 26 - Ulteriori provvedimenti amministrativi1. Terminate le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi: a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita; b) la dichiarazione del direttore dei lavori a |
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Allegato II.14 - Art. 27 - Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rat |
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Allegato II.14 - Art. 28 - Certificato di regolare esecuzione1. Ai sensi dell’articolo 116, comma 7, del codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora: a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro; b) per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a) del codice, non si tratti di una delle seguenti tipologie di opere o interventi: |
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Allegato II.14 - Art. 29 - Compenso spettante ai collaudatori1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislati |
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Allegato II.14 - Art. 30 - Collaudo statico1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti e depositate presso gli organi di controllo competenti. 2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere cui si applicano le vig |
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Allegato II.14 - CAPO II - DELL’ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
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Allegato II.14 - Art. 31 - Attività e compiti del direttore dell’esecuzione1. L’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione del contratto. 2. Sono attribuiti al direttore dei lavori N4 i seguenti compiti: a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazi |
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Allegato II.14 - Art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza1. Ai fini dell’individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell’articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007. 2. Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall’importo, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze |
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Allegato II.14 - Art. 33 - Esclusione dall’anticipazione del prezzo1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1 del codice i contratti per prestazioni di forniture e di serv |
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Allegato II.14 - Art. 34 - Contestazioni e riserve1. Fermo restando quanto previsto nel presente Capo e nei documenti contrattuali sulle contestazioni in corso di esecuzione, l’esecutore è tenuto, a |
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Allegato II.14 - Art. 35 - Valutazione delle variazioni contrattuali1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il pr |
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Allegato II.14 - Art. 36 - Verifica di conformità1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 2. Quando le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. 3. Quando le particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale non consentono l’effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le norme del presente allegato, le stazioni appaltanti possono effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali. 4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall’ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto. 5. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza e aper |
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Allegato II.14 - Art. 37 - Certificato di verifica di conformità1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno: a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l’indicazione dell’esecutore; c) il nominativo del direttore dell’esecuzione; |
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Allegato II.14 - Art. 38 - Certificato di regolare esecuzione1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l’incarico di verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione e confermato dal RUP. |
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Allegato II.14 - Art. 39 - Norme applicabili1. Per quanto non previsto nel presente Capo, all’esecuzione dei contratti di servizi e forniture si applicano le norme del Capo I dettate per l’es |
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ALLEGATO II.15 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI PER GLI ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E LE VERIFICHE TECNICHE
(Articolo 116, comma 11) |
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Allegato II.15 - Art. 1 - Definizioni1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 11, del codice e del presente allegato si intende per: a) «prezz |
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Allegato II.15 - Art. 2 - Criteri di determinazione dei costi degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche1. Il presente allegato individua, ai sensi dell’articolo 116, comma 11, del codice, i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale |
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Allegato II.15 - Art. 3 - Tavolo tecnico1. È istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale, un tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio composto da due rappresentanti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui uno con funzioni di coordinatore, due rappresentanti designati dalla Confe |
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Allegato II.15 - Tabella A
I componenti elementari di costo che concorrono alla determinazione del prezzo sono: 1) costo primo diretto (CDIR) così ripartito: (a) costo dell’operatore tecnico; (b) costo dell’ammortamento attribuito all’attrezzatura di prova; (c) costo dei materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova; (d) costo attribuito alla prova relativo all’attività di direzione e coordinamento tecnico; 2) costo indiretto di produzione (CIND) determinato in termini di coefficiente espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, all’ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e altri costi indiretti; 3) costo figurativo (U); 4) costi fissi della prova (C |
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ALLEGATO II.16 - INFORMAZIONI A LIVELLO EUROPEO RELATIVE ALLA MODIFICA DI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE
(Articolo 120, comma 14)
1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell’amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. |
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ALLEGATO II.17 - SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA
(Articolo 131, comma 6) |
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Allegato II.17 - Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità1. Con il presente allegato sono individuati gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pa |
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Allegato II.17 - Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente allegato si intende: a) per attività di emissione di buoni pasto, l’attività finalizzata a rendere, per il tramite di esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa aziendale; b) per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagl |
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Allegato II.17 - Art. 3 - Esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa1. Il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), è erogato dai soggetti legittimati a esercitare: a) la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287; b) l’attività di mensa aziendale e interaziendale; |
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Allegato II.17 - Art. 4 - Caratteristiche dei buoni pasto1. Ai sensi del presente allegato i buoni pasto: a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto; b) consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione; c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pa |
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Allegato II.17 - Art. 5 - Contenuto degli accordi1. Gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi: a) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, e il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o la disdetta; b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità, ai limiti di utilizzo e ai termini di scadenza, specificati in modo espresso e uniforme; c) l’indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società emittente dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell’utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi; |
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Allegato II.17 - Art. 6 - Disposizioni finali1. Il valore facciale del buono pasto è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e beva |
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ALLEGATO II.18 - QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI, PROGETTAZIONE E COLLAUDO NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
(Articolo 133) |
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Allegato II.18 - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Allegato II.18 - Art. 2 - Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno |
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Allegato II.18 - Art. 3 - Specificità degli interventi1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice dei beni |
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Allegato II.18 - TITOLO II - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
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Allegato II.18 - Capo I - Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
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Allegato II.18 - Art. 4 - Qualificazione1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 100 del codice, il presente Capo individua, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all’articol |
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Allegato II.18 - Art. 5 - Requisiti generali1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall’allegato II.12 al codice, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltu |
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Allegato II.18 - Art. 6 - Requisiti speciali1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1 del presente allegato sono, a |
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Allegato II.18 - Art. 7 - Idoneità professionale e capacità tecniche e professionali1. L’idoneità professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 11; b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione. 2. L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale è richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa. 3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il |
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Allegato II.18 - Art. 8 - Capacità economica e finanziaria1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dall’ar |
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Allegato II.18 - Art. 9 - Lavori utili per la qualificazione1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 10, lettera |
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Allegato II.18 - Art. 10 - Lavori di importo inferiore a 150.000 euro1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti: |
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Allegato II.18 - Capo II - Requisiti di qualificazione dei direttori tecnici
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Allegato II.18 - Art. 11 -Direttore tecnico1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. 2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II del presente allegato; tali soggetti pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o a essa legato me |
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Allegato II.18 - TITOLO III - PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
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Allegato II.18 - Capo I - Livelli e contenuti della progettazione
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Allegato II.18 - Art. 12 - Attività di progettazione1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16, i cui contenuti sono quelli previsti dall’allegato I.7 al codice. L’elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all’elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui all’allegato I.7. 2. Le linee guida di cui |
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Allegato II.18 - Art. 13 - Progetto di fattibilità tecnico-economica1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 6, del codice, il progetto di fattibilità tecnico-economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale. 2. Sono documenti del progetto di fattibilità: a) la relazione generale; |
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Allegato II.18 - Art. 14 - Scheda tecnica1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima |
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Allegato II.18 - Art. 15 - Progetto esecutivo1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette e adeguate campionature di intervento, giustificate da |
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Allegato II.18 - Art. 16 - Progettazione dello scavo archeologico1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca archeologica disciplina l’impianto del cantiere di ricerca e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici. 2. La relazione di cui al comma 1 illustra i tempi e i modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, ed è redatta da archeologi in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l’int |
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Allegato II.18 - Art. 17 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l’impiego de |
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Allegato II.18 - Art. 18 - Verifica dei progetti1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 42 del codice, per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante provvede direttamente all’attività di verifica, avvalendosi altresì: a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati d |
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Allegato II.18 - Capo II - Soggetti incaricati dell’attività di progettazione e direzione lavori
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Allegato II.18 - Art. 19 - Progettazione, direzione lavori e attività accessorie1. Secondo quanto disposto dall’articolo 133 del codice per i lavori concernenti i beni culturali di cui al presente allegato, nei casi in cui non sia prevista l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva possono essere espletate anche da un soggetto con qua |
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Allegato II.18 - TITOLO IV - SOMMA URGENZA
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Allegato II.18 - Art. 20 - Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza1. L’esecuzione dei lavori di cui al presente allegato è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubbl |
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Allegato II.18 - TITOLO V - ESECUZIONE, VARIANTI E COLLAUDO DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
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Allegato II.18 - Art. 21 - Varianti1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento |
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Allegato II.18 - Art. 22 - Collaudo1. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento. |
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Allegato II.18 - Art. 23 - Lavori di manutenzione1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibil |
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Allegato II.18 - Art. 24 - Consuntivo scientifico e vigilanza sull’esecuzione dei lavori1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito |
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Allegato II.18 - Art. 25 - Disposizione transitoria1. Fino all’eventuale revisione dell’allegato II.12 al codice, le categorie OS 2-A e OS 24 del medesimo allegato ricomprendono anche i lavori relat |
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ALLEGATO II.19 - SERVIZI DI RICERCA E SVILUPPO
(Articolo 135)
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ALLEGATO II.20 - APPALTI E PROCEDURE NEL SETTORE DIFESA E SICUREZZA
(Articolo 136, comma 4) |
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Allegato II.20 - Art. 1 - Contratti misti1. Nel caso di contratti misti, aventi a oggetto due o più tipi di prestazioni, che contengono elementi di appalti di lavori, servizi, o forniture, aggiudicati unitariamente in conformità a quanto previsto dagli articoli 14 e 137 del codice, si applicano le seguenti disposizioni. 2. Ai contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, servizi e lavori, si applica in via prevalente la dis |
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Allegato II.20 - Art. 2 - Programmazione1. Costituiscono motivo di modifica dei programmi del Ministero della difesa e dell’ordine di priorità di lavori e acquisti: a) la sopravvenuta variazione delle risorse finanziarie disponibili; b) la variazione dell’ordine di priorità di un intervento dovuto a imprescindibili esigenze di prontezza operativa dello strumento militare; c) le sopravvenute esigenze connesse all’operatività delle Forze armate, gli stati di emergenza, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. 2. Un lavoro o un acquisto non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato quando reso necessario dalle ragioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, utilizzando risorse rese disponibili dalla cancellazione di una o più lavori o acquisti già previsti in relazione alla rivisitazione delle priorità. |
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Allegato II.20 - Art. 3 - Soggetti dell’attività di verifica della progettazione1. La verifica della progettazione, qualora svolta mediante strutture interne della stazione appaltante, è effettuata dagli organismi tecnici dell’e |
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Allegato II.20 - Art. 4 - Casi di affidamento a un unico operatore economico tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara1. Costituiscono ragioni di natura tecnica ovvero ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale per l’affidamento a un unico operatore economico mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, tra le altre, le seguenti: |
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Allegato II.20 - Art. 5 - Lavori di manutenzione1. I lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice, sulla base di un progetto costituito almeno: 1) dalla |
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Allegato II.20 - Art. 6 - Enti esecutori del contratto1. In caso di contratti di servizi e di forniture di beni che soddisfino le esigenze di una o più Forze armate ovvero di uno o più enti, la stazione appaltante può individuare uno o più enti esecutori del contratto i quali: a) curano l’esecuzione contrattuale con le modalità previste dai documenti contrattuali; |
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Allegato II.20 - Art. 7 - Anticipazioni pagamenti1. Per i pagamenti relativi a forniture di materiali destinati alle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, e relativi ad attività anche adde |
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Allegato II.20 - Art. 8 - Tipologie di acquisti sotto soglia funzionali al mantenimento delle strutture e alla continuità delle attività istituzionali e operative dell’amministrazione difesa1. Sono di norma affidati con le procedure di cui all’articolo 50 del codice e aggiudicati con il criterio del minor prezzo, fermo restando il rispetto degli articoli 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 del codice, i seguenti approvvigionamenti, aventi carattere di ripetitività, ovvero caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato: a) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento dei fari e dei segnalamenti marittimi, delle telecomunicazioni, di assistenza al volo e di difesa aerea; b) acquisizione di beni e servizi per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione marittima e aerea, nonché necessari per l’agibilità dei campi di volo e degli specchi d’acqua destinati all’ammaraggio di velivoli; c) acquisizione di beni e servizi per assicurare il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle infrastrutture in caso di esecuzione in amministrazione diretta; d) spese per il funzionamento delle sale mediche e delle strutture veterinarie, compreso l’acquisto dei medicinali, delle apparecchiature e dei materiali sanitari; |
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Allegato II.20 - Art. 9 - Contratti relativi ai concorsi emergenziali a supporto del Dipartimento della protezione civile1. Ai contratti stipulati dalle stazioni appaltanti del Ministero della difesa per conto delle Forze armate in qualità di strutture operative nazional |
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ALLEGATO IV.1 - INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 182
(Articolo 182, comma 2)
1. Nome, numero di identificazione, indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni. 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta. 3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, |
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ALLEGATO V.1 - COMPENSI DEGLI ARBITRI
(Articoli 213, commi 15 e 214, comma 9) |
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Allegato V.1 - Art. 1 - Compensi degli arbitri1. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessità delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all’effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell’eventuale compenso per il segretario, non può comunque superare l’importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i dec |
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Allegato V.1 - Art. 2 - Albo degli arbitri, elenco dei periti ed elenco dei segretari1. La Camera arbitrale cura, altresì, in sezione separata, la tenuta dell’elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all’elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, con relativa iscrizione all’albo professionale, se richiesta. 2. I soggetti di cui al comma 7 dell’articolo 214 del codice, nonché al comma 1 d |
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ALLEGATO V.2 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
(Articolo 215, comma 1) |
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Allegato V.2 - Art. 1 - Formazione del Collegio e compensi1. Il Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell’opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. 2. I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di c |
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Allegato V.2 - Art. 2 - Costituzione e insediamento del Collegio1. Il Collegio consultivo tecnico deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell’avvio dell’esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile sia ai fini della resp |
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Allegato V.2 - Art. 3 - Decisioni del Collegio consultivo tecnico1. Il procedimento per l’espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all’altra parte. Resta fermo l’onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la doma |
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Allegato V.2 - Art. 4 - Decadenze1. Ogni componente del Collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di |
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Allegato V.2 - Art. 5 - Osservatorio1. I Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all’Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei colle |
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Allegato V.2 - Art. 6 - Costituzione facoltativa del Collegio consultivo tecnico1. Il Collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 218 del codice è formato da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla stazione appalt |
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ALLEGATO V.3 - MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLA CABINA DI REGIA
(Articolo 221, comma 1) |
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Allegato V.3 - Art. 1 - Composizione1. La Cabina di regia di cui all’articolo 221 del codice è composta da: a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; |
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Allegato V.3 - Art. 2 - Modalità di funzionamento1. Le riunioni della Cabina di regia sono convocate dal Presidente, specificando l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. 2. All’esito delle riunioni della Cabina d |
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Allegato V.3 - Art. 3 - Sede1. La Cabina di regia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In relazione a specifici temi da trattare possono essere convocate riuni |
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Allegato V.3 - Art. 4 - Funzioni di segreteria e di supporto1. Una struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri svolge funzioni di segreteria e assicura il necessario supporto tecnico. |
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Allegato V.3 - Art. 5 - Oneri1. Ai componenti della Cabina di regia, o ai rispettivi delegati, non è riconosciuto alcun compenso. 2. Eventuali oneri di missione restano a carico delle Amministrazioni |
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