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11/05/2023

Procedura negoziata senza bando e nomina del RUP per indagine di mercato

Con riferimento ad una procedura negoziata senza bando, il MIMS ha chiarito che è necessario nominare un RUP anche per le attività afferenti l'indagine di mercato volta a verificare l'infungibilità del prodotto.

Con il quesito 1662/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto se, prima di avviare un' indagine di mercato ai sensi dell'art. 63 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, volta a verificare la sussistenza del requisito di unicità/infungibilità di un bene e/o servizio, è necessario nominare e quindi indicare nell'avviso pubblico il RUP.

Con risposta al quesito, il MIMS ha indicato che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016, le stazioni appaltanti devono individuare e nominare un responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto.
Pertanto, è necessario individuare e nominare un RUP anche per le attività afferenti l'indagine di mercato volta a verificare l'infungibilità del prodotto nall'ambito di una procedura negoziata senza bando.

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Con riferimento al nuovo Codice dei contratti pubblici, l'art. 15, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell’avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell’invito a presentare un’offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Dalla redazione