Appalti pubblici di servizi: necessità della progettazione per definire caratteristiche e valore | Bollettino di Legislazione Tecnica
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11/04/2024

Appalti pubblici di servizi: necessità della progettazione per definire caratteristiche e valore

In tema di appalti di servizi, l'ANAC ha ricordato che la fase dell’affidamento è preceduta dalla fase di progettazione che definisce le caratteristiche del servizio e contiene tutte le valutazioni tecniche ed economiche, ivi compresi i criteri utilizzati per la determinazione del valore a base d’asta.

L'ANAC ha ricevuto una segnalazione, relativa ad una gara indetta per l’affidamento del servizio di gestione di un canile rifugio comunale, con la quale sono stati prospettati possibili profili di anomalia relativi alla determinazione dell’importo a base di gara.

Nel corso dell’istruttoria, il RUP non ha fornito chiarimenti riguardo alle voci che hanno concorso alla determinazione dell’importo a base d’asta, non fornendo dettagli in merito ad eventuali riferimenti a specifici tariffari/prezziari, anche regionali, ovvero ad una specifica analisi di mercato, né in merito alla stima dei costi della manodopera, dei costi della sicurezza, né in merito alle altre voci che hanno concorso alla determinazione dell’importo a base d’asta.

È dunque risultato che il comune, per mettere in gara un appalto di servizi di valore al di sopra delle soglie di rilevanza europea, non aveva redatto alcun progetto, o documentazione comunque idonea, in violazione dell’art. 41, comma 12, del D. Leg.vo 36/2023.
Inoltre, gli atti di gara, nel loro complesso, non consentivano di individuare le modalità di calcolo dell’importo a base d’asta, non rinvenendosi in merito, alcuna esplicazione dell’iter logico giuridico seguito, lo svolgimento di un’adeguata istruttoria (si veda il punto 3 della Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309).

A norma dell’art. 1, commi 3 e 4, del D. Leg.vo 36/2023, il principio del risultato, attuazione nel settore dei contratti pubblici del principio di buon andamento, costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale; inoltre, l’art. 1, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, laddove stabilisce che la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti pubblici, non ha riguardo unicamente alla rapidità e alla economicità, ma anche alla qualità della prestazione (Sent. C. Stato 29/12/2023, n. 11322).

Posto quanto sopra, l'ANAC ha evidenziato che la fase dell’affidamento degli appalti di servizi è preceduta dalla fase di progettazione, articolata in un unico livello e predisposta dalle stazioni appaltanti, che definisce le caratteristiche del servizio richiesto e contiene tutte le valutazioni tecniche ed economiche, ivi compresi i criteri utilizzati per la determinazione del valore a base d’asta.

Dalla redazione