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Delib. ANAC 20/06/2023, n. 261

Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale.
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Premessa

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

 

Visto l'articolo 19 del codice, secondo cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Visto l’articolo 19, comma 2, del codice, secondo cui, in attuazione del principio dell’unicità dell’invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.

Visto l’articolo 19, comma 3, del codice, secondo cui le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e, inoltre, i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Visto l’articolo 19, comma 4, del codice a mente del quale i soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Visto l’articolo 20 del codice, secondo cui, «fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell’articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 2. Le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni. 3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.»

Visto l’articolo 21, commi 1 e 2, del codice, secondo cui le attività inerenti al ciclo di vita digitale dei contratti pubblici articolato in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili.

Visto l'articolo 22, comma 1, del codice, secondo cui l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.

Visto l’articolo 22, comma 2, del codice, secondo le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare:

a) la redazione o l’acquisizione degli atti in formato nativo digitale;

b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

c) l’accesso elettronico alla documentazione di gara;

d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l’interoperabilità con il fascicolo virtuale dell’operatore economico;

e) la presentaz

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Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende per:

b) BDNCP, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita dall’articolo 62 bis del codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e disciplinata dagli articoli 23 e 222, comma 8 del codice dei contratti pubblici;

c) FVOE, il Fascicolo virtuale dell’operatore economico in cui sono contenuti tutti i dati c

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Art. 2 - Sezioni in cui si articola la BDNCP e relative funzionalità

2.1 La BDNCP si articola nelle seguenti sezioni:

a) Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)

b) Piattaforma contratti pubblici (PCP)

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Art. 3 - Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

3.1 L’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti è l’anagrafe istituita dall’articolo 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito c

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Art. 4 - Piattaforma Contratti Pubblici

4.1 La Piattaforma Contratti Pubblici è il complesso dei servizi web e di interoperabilità attraverso i quali le piattaforme di approvvigionamento di

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Art. 5 - Piattaforma per la pubblicità legale degli atti

5.1 La pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice è garantita dalla Piattaforma per la pubblicità legale con le modalit

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Art. 6 - Fascicolo virtuale dell’operatore economico

6.1 Il FVOE raccoglie le informazioni, i dati e i documenti da utilizzare a comprova dell’assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e

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Art. 7 - Anagrafe degli operatori economici

7.1 L’Anagrafe degli operatori economici censisce gli operatori economici coinvolti a qualunque titolo nei contratti pubblici, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche a

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Art. 8 - Piattaforme di approvvigionamento digitale

8.1 Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono certificate dall’AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall’ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”.

8.2 Le piattaforme di approvvigionamento digitale interagisc

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Art. 9 - Casellario informatico

9.1 Presso la BDNCP opera il Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in cui sono annotate le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori econom

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Art. 10 - Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:

a) programmazione

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;

2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture;

b) progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione

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Art. 11 - Termini per l’integrazione delle piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale

11.1 Al fine di acquisire la certificazione ai sensi dell’articolo 26 del codice le piattaforme telematiche di approvvigionamento digitale assicurano

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Art. 12 - Sanzioni

12.1 Gli enti certificanti pongono in essere le attività necessarie a garantire la piena interoperabilità delle proprie banche dati con la PDND entro il 31/12/2023.

12.2 Ai sensi dell’articolo 23, comma 8, del codice, l’omissione di informazioni richieste e il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoper

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Art. 13 - Entrata in vigore

13.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’ANAC e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2023.

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