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30/09/2024

Contratti pubblici: divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha confermato la legittimità della clausola del disciplinare di gara che commini l’esclusione del concorrente a causa dell’inserimento di elementi di natura economica nell’ambito dell’offerta tecnica.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura competitiva con negoziazione per l'affidamento di un servizio gestione di asili nido, un concorrente aveva contestato la sua esclusione dalla procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante in ragione dell’inserimento, nell’offerta tecnica, di elementi afferenti all’offerta economica.
In particolare, l’istante, ai fini del conseguimento del punteggio massimo, aveva prodotto, nella busta contenente l’offerta tecnica, un preventivo di spesa per l’acquisto delle attrezzature. La stazione appaltante aveva ritenuto che attraverso l’inserimento di tale preventivo l’istante avesse violato il principio di segretezza dell’offerta economica e il divieto di commistione tra l’offerta tecnica ed economica, espressamente sanzionato con l’esclusione dalla gara dal disciplinare.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 30/07/2024, n. 393, ha svolto le seguenti considerazioni:
- la ratio del divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed economica è quella di evitare che la conoscenza degli aspetti economici dell’offerta possa influenzare la valutazione di quelli tecnici;
-  il divieto si declina in una triplice regola: a) la componente tecnica dell'offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate; b) è precluso ai concorrenti l'inserimento di elementi economico-quantitativi all'interno della documentazione che compone l'offerta tecnica (qualitativa); c) l'apertura della busta contenente l'offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell'offerta tecnica (si veda Sent. C. Stato 09/01/2020, n. 167);
- d'altra parte, il divieto di commistione non va inteso né in senso assoluto, né in senso formalistico, ben potendo nell’offerta tecnica essere contenuti elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (Sent. C. Stato 03/04/2017, n. 1530).

Conclusioni
L'ANAC ha dunque concluso che:
- nel caso di specie, dal disciplinare di gara emerge chiaramente che l’elemento relativo all'eventuale compartecipazione in termini di spesa alla realizzazione del servizio, doveva essere inserito all’interno della busta contenente l’offerta economica;
- la scelta della stazione appaltante di sanzionare con l’esclusione dalla gara il concorrente che avesse inserito il predetto elemento nell’ambito dell’offerta tecnica non appare viziata da illogicità manifesta o arbitrarietà, né tantomeno da nullità per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione;
- attraverso tale previsione, infatti, la stazione appaltante ha voluto preservare la piena e incondizionata trasparenza della valutazione della commissione di gara in merito agli elementi discrezionali e qualitativi delle offerte tecniche, evitando che la conoscenza anticipata di elementi di natura economica, ed in particolare del valore delle attrezzature proposte potesse alterare la serenità del giudizio;
- non si trattava, pertanto, di una prescrizione meramente formale, ma di una applicazione concreta del divieto di commistione: la stazione appaltante ha valutato che l’inserimento del valore delle attrezzature, pur se inidoneo ex se a disvelare il contenuto dell’offerta economica, fosse potenzialmente in grado di orientare il giudizio della commissione sulla parte tecnica dell’offerta;
- inoltre, la clausola del disciplinare che prevede il divieto di inserimento del valore economico delle attrezzature nell’ambito dell’offerta tecnica risulta attuativa dei principi del risultato e della fiducia (artt. 1 e 2 del D. Leg.vo 36/2023);
- infine, l’inserimento del preventivo di spesa risulta riconducibile ad un errore; in proposito, secondo il principio dell’autoresponsabilità, ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (Sent. C. Stato Ad. Plen. 25/02/2014, n. 9).

Dalla redazione