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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: applicazione dell'inversione procedimentale ai contratti sotto soglia
Fattispecie
Con il quesito del 18/07/2024, n. 2615, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), e con riferimento all'istituto dell'inversione procedimentale previsto dall'art. 107, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, è stato chiesto se:
1. l'appllicazione dell'istituto è conforme alla normativa sui contratti pubblici, anche nel caso delle procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ex art. 50 del D. Leg.vo 36/2023;
2. se si applica sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
3. per "verifica di idoneità degli offerenti" (di cui all'art. 107, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023) si intenda il solo scrutinio della documentazione amministrativa richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.), oppure il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.). In tale ultimo caso, si chiede una conferma relativa all'applicazione del procedimento di verifica dei requisiti di partecipazione per tutti i concorrenti e non solo per gli aggiudicatari, come si procede di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravi procedimentali.
Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:
1. l’art. 107, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che l’istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, trovi applicazione nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara. Pertanto, l’istituto in esame può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la stazione appaltante utilizzi una procedura aperta (si veda la Circolare Mit n. 298/2023 e Appalti pubblici: Circolare del MIT sulle procedure di affidamento sotto soglia e Affidamenti sotto soglia: secondo ANAC sono consentite anche le procedure aperte);
2. per quanto riguarda l'applicazione alle procedure di aggiudicazione, la scelta è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la quale dovrà puntualmente darne indicazione nei documenti di gara;
3. rispetto alla “verifica dell’idoneità degli offerenti”, si ritiene che con quest’ultimo sintagma debba intendersi - in conformità all'art. 56, par. 2, della Dir. 26/02/2014, n. 24 UE - la verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale (artt. 94 - 98 del D. Leg.vo 36/2023) e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del D. Leg.vo 36/2023). Ove la stazione appaltante si avvalga dell’inversione procedimentale, secondo costante giurisprudenza la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta, in quanto non si verifica quella di tutti i concorrenti al fine di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.