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12/07/2023

Base d'asta, obbligo della S.A. di utilizzare prezzi rispondenti ai valori di mercato

Secondo il TAR Campania, la stazione appaltante ha l'obbligo di applicare i prezzari aggiornati e anche di accertare l’effettiva rispondenza dei prezzi utilizzati ai reali valori del mercato di riferimento.

Il principio è stato affermato dal TAR Campania-Napoli 23/06/2023, n. 3776, con riferimento all’art. 23, comma 16, D. Leg.vo 50/2016 secondo il quale, per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente (vedi, anche nel nuovo Codice, l’art. 41, D. Leg.vo 36/2023).

FATTISPECIE - Nel caso esaminato, l’ANCE e alcune imprese edili chiedevano l’annullamento del bando, del disciplinare e degli altri relativi ad una gara indetta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di completamento di una strada statale. Secondo i ricorrenti, la procedura era illegittima in quanto la stazione appaltante aveva assunto per il calcolo della base d’asta prezzi significativamente inferiori alle quotazioni di mercato previste nel vigente prezzario della Regione.

OBBLIGO DI VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI PREZZI A BASE DI GARA - Il TAR ha innanzitutto evidenziato che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un’offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l’importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all’aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione.
In linea generale infatti gli appalti devono sempre essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. Laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa.
Pertanto, l’aggiornamento dei prezzi ai reali valori di mercato ha carattere imperativo, in quanto posto a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni, l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto.

In ragione di ciò, in applicazione del citato art. 23, comma 16, del D. Leg.vo 50/2016, non solo le Regioni sono obbligate ad aggiornare annualmente i prezzi, intervenendo sui relativi prezzari regionali, ma le stesse stazioni appaltanti devono accertare l’adeguatezza e l’effettiva rispondenza di quelli applicati ai reali valori del mercato di riferimento.
Corrisponde pertanto, ad un principio di responsabilità, economicità e buona amministrazione, l’obbligo per le stazioni appaltanti di non limitarsi ad adottare un prezzario aggiornato, ma effettuare una verifica attenta della congruità dei prezzi posti a base di gara, e ciò nell’ottica di salvaguardare la par condicio e la serietà del confronto concorrenziale, che deve basarsi su parametri tecnico economici attendibili e rispondenti al reale andamento dei prezzi di mercato.

IMPOSSIBILITÀ DI FORMULARE L’OFFERTA - Secondo i giudici, inoltre, la disapplicazione dei prezzari determina la possibilità di impugnare gli atti della gara anche da parte dei soggetti non partecipanti alla procedura in quanto la previsione di una base d’asta non rispettosa dei valori stabiliti nel prezzario regionale impedisce la formulazione di un’offerta sostenibile da parte degli operatori economici interessati.
In questa prospettiva, la mancata partecipazione alla procedura è il presupposto per evitare acquiescenza a determinate regole di gara considerate illegittime. D’altronde, la partecipazione alle procedure pubbliche d’appalto costituisce accettazione del progetto a base di gara, dei relativi prezzi nonché dello stato dei luoghi e delle condizioni economiche ed ambientali per l’esecuzione dei lavori: in altri termini non può parteciparsi ad una gara contestandone a posteriori il prezzo, dal momento che il computo metrico di base rientra, per l’appunto, fra gli elementi che l’impresa partecipante deve necessariamente accettare in modo da presentare un’offerta economica a questi conforme.

CONCLUSIONI - Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il TAR ha ritenuto non rispondente ai criteri di ragionevolezza - e quindi illegittima - la scelta dell’Amministrazione resistente di adottare a base di gara un computo redatto in base al prezzario regionale del 2021 con evidenti scostamenti rispetto ai prezzi di mercato correnti. Nella fattispecie, i prezzi posti dalla stazione appaltante a base d’appalto risultavano sensibilmente inferiori sia ai prezziari 2022 vigenti, sia ai prezzi realmente praticati sul mercato, in ragione anche del c.d. “caro materiali” verificatosi negli ultimi periodi e che ha riguardato i costi delle principali materie prime utilizzate nell’ambito dei lavori pubblici. Di conseguenza il ricorso è stato accolto e la gara annullata.

Per il quadro normativo in materia previsto dal nuovo Codice del 2023, si vedano l’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 e l’allegato I.14 che ha pressoché integralmente ripreso il contenuto del D.M. 13/07/2022, n. 215, recante “Approvazione delle linee guida per la determinazione dei prezzari di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n. 50/2016”.

Dalla redazione