Appalti pubblici: lavori sopra soglia e applicabilità del criterio del minor prezzo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/11/2024

Appalti pubblici: lavori sopra soglia e applicabilità del criterio del minor prezzo

In tema di appalti pubblici, l'ANAC si è pronunciata sulla possibilità di ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo per i lavori di importo superiore alle soglie europee.

LAVORI SOPRA SOGLIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - L’istante contestava il criterio di aggiudicazione del minor prezzo adottato dalla stazione appaltante in una procedura di gara indetta per un importo superiore alle soglie europee.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 09/10/2024, n. 454, riguardo alla legittimità dell’utilizzo del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ha svolto le seguenti considerazioni.
Dalle disposizioni dell'art. 108, commi 1-3, del D. Leg.vo 36/2023 consegue che per le procedure sopra soglia:
- le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), secondo l’alternativa del miglior rapporto qualità/prezzo, o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia;
- sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’OEPV, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, gli appalti elencati al comma 2 dell’art. 108 del D. Leg.vo 36/2023, tra cui i lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo;
- è riconosciuta la facoltà di utilizzare il minor prezzo solamente ai servizi ed alle forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera (si veda la Sent. C. Stato Ad. Plen. 21/05/2019, n. 8).
Inoltre, solo per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 50, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'OEPV oppure del prezzo più basso, facendo salva l’eccezione di cui all’articolo 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 concernente le fattispecie per le quali si conferma, a prescindere dell’importo, l’utilizzo esclusivo dell’OEPV secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Conclusioni ANAC
Secondo l'ANAC, acclarata, la mancata possibilità di fare ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo per i lavori sopra soglia, non è possibile ritenere legislativamente riconosciuta all’amministrazione la facoltà di scelta tra il criterio dell’OEPV ed il minor prezzo per appalti di lavori sopra soglia europea, non potendosi riconoscere sul punto alcun margine interpretativo.
Inoltre, nel caso di specie, le lavorazioni erano relative ad un'opera caratterizzata da notevole contenuto tecnologico, aggiudicabile esclusivamente sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023. Pertanto, le previsioni normative non avrebbero comunque consentito il ricorso al minor prezzo per il caso specifico.

Infine, l'ANAC, dopo aver richiamato gli impegni dell'operatore economico previsti dall'art. 102 del D. Leg.vo 36/2023, nonché le previsioni dell'art. 57, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023; ha indicato che anche i criteri ambientali avrebbero dovuto essere valorizzati per l’individuazione dell’OEPV, potendo a tale riguardo essere previste premialità connesse sia alle soluzioni progettuali, sia con riferimento alle misure adottabili per la realizzazione del minor impatto ambientale durante l’esecuzione delle opere.

Dalla redazione