Appalti pubblici e determinazione dell'importo a base di gara | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/10/2024

Appalti pubblici e determinazione dell'importo a base di gara

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che nella determinazione della base d’asta, la stazione appaltante è tenuta non solo a individuare puntualmente il costo della manodopera, ma anche a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste dal capitolato speciale d’appalto.

DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA - Nel caso di specie, la società istante aveva chiesto all'ANAC un parere in ordine alla congruità dell’importo a base d’asta, in quanto, a suo giudizio, il sinallagma contrattuale non era sostenibile poiché la base d’asta non era sufficiente a remunerare il costo del lavoro e tutti i costi legati al corretto espletamento del servizio richiesto dal bando.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 18/09/2024, n. 420, ha indicato quanto segue:
- la misura del prezzo a base d’asta non implica una mera scelta di convenienza e opportunità, ma una valutazione alla stregua di cognizioni tecniche, sulla quale è possibile il solo sindacato estrinseco, ovvero limitato ai casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall’amministrazione, all'illogicità manifesta, alla disparità di trattamento;
- la base d’asta non corrisponde necessariamente al prezzo di mercato e, tuttavia, è necessario che la sua determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili e acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza;
- la corretta individuazione dell’importo di gara è funzionale alla selezione di operatori economici seri e competenti, che garantiscano un’offerta altrettanto seria e il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e, ancorché siano comprensibili le ragioni che inducono spesso le amministrazioni committenti ad operare una severa riduzione dei costi per evidenti motivi di equilibrio di bilancio, nondimeno un'eccessiva contrazione della spesa espone ad un'alta probabilità di inadempimento contrattuale con conseguente possibile contenzioso, con inevitabili effetti negativi, anche di tipo economico, sulla stazione appaltante e sull'intera collettività.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che l’importo a base di gara risultava manifestamente incongruo e sproporzionato e insufficiente a coprire adeguatamente i costi minimi di esecuzione di tutti i servizi richiesti e che pertanto la stazione appaltante era tenuta a procedere alla riedizione della procedura di gara e, a tal fine, a stimare e individuare correttamente il costo della manodopera, a verificare che il prezzo posto a base d’asta consentisse la remunerazione di tutti i servizi previsti dal capitolato e ad accertare che il prezzo consentisse la partecipazione anche dei soggetti che perseguono uno scopo di lucro.

In via generale, nella determinazione della base d’asta, la stazione appaltante è tenuta non solo a individuare puntualmente il costo della manodopera, calcolato secondo le tabelle ministeriali e il CCNL di riferimento, ma anche a valutare il costo di tutte le prestazioni richieste dal capitolato speciale d’appalto al fine di garantire il corretto gioco concorrenziale tra tutti gli operatori potenzialmente interessati a partecipare.

Sul tema del costo della manodopera, si veda anche Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza economica del CCNL applicato dall'o.e.

Dalla redazione