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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Affidamento di servizi di ingegneria e architettura sopra soglia: schema di Bando tipo 2/2023
Schema di Bando tipo - scadenza termine per osservazioni: 01/03/2024
Il 01/03/2024 scade il termine per l’invio delle osservazioni sullo Schema di Bando tipo n. 2/2023 posto in consultazione dall'ANAC e recante Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Nello schema sono presenti (evidenziate in modo diverso):
- le clausole alternative;
- le clausole eventuali e facoltative;
- le parti vincolanti;
- le indicazioni operative.
Le questioni per le quali l'ANAC ritiene opportuno acquisire l’avviso degli operatori, sono state riportate in appositi box all’interno del bando tipo, con indicazione delle possibili opzioni di regolazione e delle relative conseguenze applicative.
Offerta economica e equo compenso
Tra le questioni lasciate aperte, vi è quella del coordinamento della nuova disciplina dell’equo compenso con le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento dei servizi tecnici (si veda Equo compenso per servizi di architettura e ingegneria e inderogabilità tabelle ministeriali).
In proposito, l'ANAC riporta 3 possibili soluzioni:
1. necessità di svolgere gare a prezzo fisso - potrebbe sostenersi che il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali da porre a base di gara sia in ogni caso inderogabile e, pertanto, non possa essere soggetto al ribasso in sede di offerta. Conseguentemente le gare che hanno ad oggetto esclusivamente prestazioni professionali devono essere aggiudicate a prezzo fisso. La competizione tra i concorrenti quindi potrebbe essere soltanto di tipo qualitativo ed avere ad oggetto specifiche caratteristiche del servizio, ferma restando la possibilità di premiare l’offerta di un tempo di esecuzione inferiore rispetto a quello previsto nel bando di gara;
2. possibile ribasso limitato alle spese generali - fermo restando il divieto di sottoporre a ribasso il compenso professionale individuato sulla base delle tabelle ministeriali, si potrebbe mantenere ferma la possibilità di effettuare una gara con valutazione dell’offerta economica limitatamente alla parte di costo che esula dal compenso professionale e, pertanto, sostanzialmente, limitata alle spese generali (con il rischio che i concorrenti più strutturati offrano il massimo ribasso sostenibile, attestandosi tutti su una quota fissa). Si potrebbe anche ipotizzare un ribasso sulla quotazione delle prestazioni relative alle “altre attività”, di cui all'art. 6, comma 2, del D. Min. Giustizia 17/06/2016. In particolare, si chiede se il concorrente possa indicare un prezzo inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, sia per effetto dell’offerta di un prezzo migliore nell’ambito del range individuato dalla norma, sia prevedendo una migliore organizzazione del lavoro, cui consegue un impegno orario inferiore;
3. non applicabilità della disciplina dell’equo compenso alle procedure di evidenza pubblica - i sostenitori di tale tesi affermano che la previsione di tariffe minime si pone in netto contrasto con il principio di concorrenzialità, con evidenti dubbi di compatibilità anche a livello di normativa comunitaria. Ulteriori considerazioni muovono dall’esigenza di interpretare le disposizioni appartenenti a diversi ordinamenti in modo sistematico, tenendo conto del contesto ordinamentale complessivo in cui si inseriscono, pena l’annullamento dei principi di concorrenzialità e di evidenza pubblica che governano l'affidamento dei contratti pubblici.
In attesa dell’esito della consultazione, nello schema di bando tipo è stata riportata l’opzione n. 2.