Modifiche al Codice appalti su conflitto di interessi e procedura competitiva con negoziazione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/11/2023

Modifiche al Codice appalti su conflitto di interessi e procedura competitiva con negoziazione

La legge di conversione del D.L. 132/2023 apporta modifiche al nuovo Codice appalti in materia di conflitto di interessi e di procedure competitive con negoziazione.

La legge di conversione L. 27/11/2023, n. 170 ha inserito l'art. 15-quater nel D.L. 29/09/2023, n. 132, il quale apporta modifiche al D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti) con particolare riferimento alla definizione del conflitto di interessi ed al termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione.

Conflitto di interessi
L'art. 15-quater del D.L. 132/2023 sopprime le parole "concreta ed effettiva" dall'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, rendendo più facilmente individuabile la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza (non più circoscrivibile a quella concreta ed effettiva) e dunque più ampio l'ambito di applicazione della disposizione.

Il testo dell'art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, il quale peraltro risulta ora più in linea con quello dell'art. 24 della Dir. 26/02/2014, n. 24 dell'UE, è il seguente:
Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

Sul tema del conflitto di interessi, si veda anche Appalti pubblici: conflitto di interessi per potenziale asimmetria informativa.

Procedure competitive con negoziazione
Viene inoltre modificato l'art. 73, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, elevando da 10 a 30 giorni il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure competitive con negoziazione, allineando tale termine a quello di 30 giorni previsto dall’art. 29 della Dir. 26/02/2014, n. 24 dell'UE e dalle altre procedure utilizzate nei settori ordinari (procedura aperta, procedura ristretta, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione, di cui agli artt. 71-75 del D. Leg.vo 36/2023).

Il testo dell'art. 73, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 è ora il seguente:
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell’articolo 84 o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse.

Dalla redazione