FAST FIND : FL7714

Flash news del
18/07/2023

Emanato il Regolamento per i ricorsi dell'ANAC avverso gli atti delle stazioni appaltanti

Con Delibera ANAC 268/2023 è stato emanato il Regolamento che disciplina l'esercizio dell’impugnazione da parte dell'ANAC di atti delle stazioni appaltanti mediante ricorso diretto o ricorso previo parere motivato.

La Delib. ANAC 20/06/2023, n. 268 ha emanato il Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Legittimazione straordinaria).

In particolare, il Regolamento disciplina l'esercizio della impugnazione da parte dell'ANAC degli atti della stazione appaltante mediante ricorso diretto o ricorso previo parere motivato, disciplinati, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 220 del D. Leg.vo 36/2023.

Ricorso diretto
L'art. 220, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che l’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Ai sensi del Regolamento, si intendono di rilevante impatto i contratti:
- che riguardino, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;
- relativi ad interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto
economico, ad interventi disposti a seguito di calamità naturali, di interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;
- riconducibili a fattispecie criminose, situazioni anomale o sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti;
- relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull'ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
- aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 10 milioni di euro;
- di importo pari o superiore a 5 milioni di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari.
Il Regolamento specifica inoltre quali sono gli atti impugnabili e le modalità di proposizione del ricorso.

Ricorso previo parere motivato
L'art. 220, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che l'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del Codice, emette un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante e, se quest'ultima non si conforma al parere entro il termine assegnato, l’ANAC può presentare ricorso innanzi al giudice amministrativo.
Il Regolamento specifica:
- in quali casi le violazioni sono considerate gravi;
- quali sono gli atti impugnabili;
- le fasi del procedimento per l'emissione del parere motivato ed i termini entro i quali è possibile emetterlo;
- i rapporti con la stazione appaltante e con l'ente concedente;
- le modalità per la proposizione del ricorso.

Il Regolamento prevede infine disposizioni comuni ai due tipi di ricorso, relative all'acquisizione della notizia, ai rapporti con altri procedimenti dell'ANAC, alla pubblicità dei ricorsi e del parere.

Dalla redazione