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14/11/2023

Falsa dichiarazione o documentazione resa da RTI, RTP o consorzi stabili: indicazioni ANAC

L'ANAC fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in merito alle segnalazioni di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti generali di partecipazione rese, in sede di gara, dai soggetti appartenenti a raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti e consorzi stabili.

Con il Comunicato del 26/09/2023, l'ANAC ha fornito indicazioni a stazioni appaltanti ed operatori economici, al fine di evitare l’inutile avvio di procedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione in fase di gara nell’ipotesi di concorrente plurisoggettivo (raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti - RTI/RTP - e consorzi stabili).

Contesto normativo
L'art. 96, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023 (e, per quanto riguarda le procedure per le quali, ratione temporis, trova ancora applicazione, l’art. 80, comma 12, del D. Leg.vo 50/2016) prevede che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ANAC. Quest'ultima, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lett. e), dell'art. 94, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, per un periodo fino a 2 anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Indicazioni ANAC
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione o la documentazione non veritiere siano rese da un operatore economico appartenente ad un raggruppamento temporaneo di imprese/professionisti o parte di consorzio stabile, l'ANAC invita le stazioni appaltanti:
- nelle ipotesi di RTI e RTP, a segnalare, mediante l’apposito modello pubblicato sul sito istituzionale dell’ANAC, il soggetto, singolo operatore economico/professionista partecipante ai raggruppamenti, che si sia reso effettivamente responsabile, in sede di gara, della dichiarazione non veritiera o abbia presentato documentazione falsa in ordine al possesso dei requisiti generali;
- nel caso di consorzio stabile, dovrà essere indicato, nel predetto modulo, il soggetto, consorzio e/o consorziata, che abbia effettivamente posto in essere le medesime condotte.

L'ANAC, laddove, all’esito del procedimento sanzionatorio, dovesse ravvisare la sussistenza dei presupposti per procedere all’iscrizione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 222, comma 10, del D. Leg.vo 36/2023, darà evidenza nel testo dell’annotazione del solo nominativo dell’impresa/professionista interessata/o che ha reso le dichiarazioni - o prodotto la documentazione - non veritiere, omettendo qualsiasi riferimento agli altri operatori raggruppati o consorziati a cui la condotta non è imputabile, ed evidenziando unicamente che l’operatore economico/professionista nei cui confronti viene disposta l’annotazione ha reso le dichiarazioni nell’ambito di un raggruppamento (RTI-RTP) o consorzio stabile.

Con riferimento ai consorzi stabili, si veda anche la recente Delibera ANAC sintetizzata in Appalti pubblici: necessaria qualificazione della consorziata designata per l'esecuzione.

Dalla redazione