Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: assicurazione obbligatoria dipendenti PA per attività tecniche
Quesito
Con il quesito 2163/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto:
- quali siano le figure interne per le quali vige l'assicurazione obbligatoria prevista dalla lett. c), dell'art. 45, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti);
- se tale assicurazione obbligatoria sia a carico totale dell'ente.
Parere del MIT
Il MIT ha precisato che:
- le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 per le sole attività tecniche elencate nell'Allegato I.10 al nuovo Codice appalti, se presenti all'interno della stazione appaltante;
- l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.
***
Si ricorda che, nel nuovo Codice appalti, gli incentivi alle funzioni tecniche sono disciplinati dall'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, il quale rinvia all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare.
L'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti previsti per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. L'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
Ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse indicate, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023.
La lett. c), dell'art. 45, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
In tema di incentivi per le funzioni tecniche, si veda anche Incentivi per funzioni tecniche tra vecchio e nuovo Codice appalti.