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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 19/12/2023, n. 610
Delib. ANAC 19/12/2023, n. 610
Delib. ANAC 19/12/2023, n. 610
Delib. ANAC 19/12/2023, n. 610
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Premessa
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Nell'adunanza del 19 dicembre 2023; Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»; Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorità «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell' |
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Art. 1. - Soggetti tenuti alla contribuzione1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'ANAC, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati: a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36/2023; |
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Art. 2. - Entità della contribuzione1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'ANAC, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:
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Art. 3. - Modalità e termini di versamento della contribuzione1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento mediante avviso), emesso dall'ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo. 2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della cont |
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Art. 4. - Riscossione coattiva e interessi di mora1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente pro |
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Art. 5. - Indebiti versamenti1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'A |
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Art. 6. - Disposizione finale1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2024. |
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