Correttivo al Codice appalti: procedura di affidamento tramite finanza di progetto | Bollettino di Legislazione Tecnica
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23/10/2024

Correttivo al Codice appalti: procedura di affidamento tramite finanza di progetto

Il testo del correttivo al Codice appalti, approvato in via preliminare dal governo, sostituisce l'art. 193 relativo alla procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi mediante finanza di progetto.

CORRETTIVO CODICE APPALTI FINANZA DI PROGETTO - Il testo approvato in esame preliminare della bozza di decreto “correttivo” al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 prevede la sostituzione dell'art. 193 del D. Leg.vo 36/2023 che disciplina la procedura di affidamento in concessione di lavori o servizi tramite finanza di progetto.

Con il termine “finanza di progetto” - o “project financing” - ci si riferisce a una procedura di affidamento volta alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice e finanziabili in tutto o in parte con capitali privati.

Di seguito si sintetizza quanto previsto dall'art. 193 contenuto nel testo preliminare del correttivo.

Nel comma 1 si specifica che l'affidamento mediante finanza di progetto può avvenire:
- su iniziativa privata, nelle ipotesi di cui al comma 3, anche per proposte non incluse nella programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 175, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023;
- ovvero su iniziativa pubblica dell’ente concedente, nelle ipotesi di cui al comma 16, per proposte incluse nella programmazione del partenariato pubblico privato, di cui all’articolo 175, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023.
Il comma 2 prevede che, ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all’ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L’ente concedente comunica all’operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico all’elaborazione della proposta; in tale ipotesi, trasmette all’operatore economico i dati e le informazioni richiesti e ne dà adeguata comunicazione nella sezione Amministrazione trasparente del proprio sito istituzionale.

Proposte a iniziativa privata
Ai sensi del comma 3, ciascuna proposta presentata dagli operatori economici in qualità di promotori deve contenere:
- un progetto di fattibilità;
- una bozza di convenzione;
- il piano economico-finanziario asseverato, che comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- l’indicazione dei requisiti generali e speciali del promotore.
Le proposte di cui al comma 3 sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente concedente, che provvede, altresì, ad indicare un termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione da parte di altri operatori economici, in qualità di proponenti, di proposte relative al medesimo intervento.

Valutazione delle proposte
Entro 45 giorni dalla scadenza del suddetto termine, l’ente concedente seleziona una o più proposte ritenute di interesse pubblico, che vengono pubblicate sul sito istituzionale e comunicate ai soggetti interessati.
L'ente concedente valuta, anche in forma comparativa, la fattibilità della proposta o delle proposte individuate, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità al piano economico-finanziario e allo schema di convenzione le modifiche necessarie per la loro approvazione. Se il promotore o i proponenti non apportano le modifiche e integrazioni richieste per recepire le indicazioni dell'ente concedente entro il termine dallo stesso indicato la proposta è respinta.
Entro 60 giorni - differibili fino a 90 giorni per comprovate esigenze istruttorie - l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati.

Gara
Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione.
Nel bando l’ente concedente dispone che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.
I concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un’offerta contenente:
- il piano economico-finanziario asseverato;
- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- le varianti migliorative al progetto di fattibilità e le eventuali modifiche allo schema di convenzione posti a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando;
- le garanzie per la partecipazione alla procedura, di cui all’art. 106 del D. Leg.vo 36/2023.

L’ente concedente:
- prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- pone in approvazione il successivo livello progettuale elaborato dall’aggiudicatario. 

Prelazione del promotore non aggiudicatario
Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

Se il promotore:
- non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell’ingegno, per un importo complessivo che non può superare il 2,5% del valore dell’investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell’offerta (entro i limiti di cui sopra).

Proposte a iniziativa pubblica
Il comma 16 dell'art. 193 prevede che l'ente concedente può, mediante avviso pubblico, sollecitare i privati a farsi promotori di iniziative volte a realizzare in concessione, mediante finanza di progetto, progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, tramite la presentazione, entro un termine non inferiore a 60 giorni, di proposte redatte nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
Gli operatori economici interessati a rispondere all’avviso possono richiedere all’ente concedente di fornire integrazioni documentali per una migliore formulazione delle proposte. Le eventuali integrazioni documentali predisposte dall’ente concedente sono rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito istituzionale.
Ai sensi del comma 17, l’ente concedente valuta le proposte presentate ai sensi del comma 16 e pone a base di gara il progetto di fattibilità selezionato nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8. La procedura di gara si svolge in conformità ai commi 10, 11, 12 e 13.

Dalla redazione