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23/09/2024

Appalti pubblici : chiarimenti MIT su principio di applicazione dei contratti collettivi

Il MIT ha fornito chiarimenti in merito al principio di applicazione dei CCNL nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni.

Fattispecie
Una stazione appaltante (s.a.) esposto quanto segue:
- è stato indicato nel disciplinare di gara il CCNL da applicarsi per l'appalto;
- un operatore economico (o.e.) ha indicato un CCNL diverso;
- la s.a. ha richiesto eventuale documentazione a supporto della dimostrazione dell'equivalenza dei due diversi contratti;
- l'o.e. ha risposto non indicando l'equivalenza dei due contratti, ma dichiarando che avrebbe applicato il CCNL indicato nella documentazione di gara, cambiando, in tal modo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara.
Con il quesito del 21/06/2024, n. 2518, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), la s.a ha chiesto se fosse possibile ammettere l'o.e. alla procedura di gara, oppure se lo stesso dovesse essere escluso per aver modificato quanto dichiarato in fase di partecipazione.

Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che:
- il quesito concerne l’applicazione dell'art. 11 del D. Leg.vo 36/2023, secondo il quale gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato nel disciplinare (comma 3);
- in questo caso la stazione appaltante, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, acquisisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che è anche verificata con le modalità di cui all’art. 110 del D. Leg.vo 36/2023 (si veda in proposito Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza economica del CCNL applicato dall'o.e.);
- nel caso di specie, per valutare la modifica dell'o.e. in rapporto alle dichiarazioni precedentemente rese, si deve tenere conto della disposizione dell'art. 101, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi della quale i chiarimenti resi dall’o.e. non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica;
- la nuova dichiarazione potrà essere accettata solo nel caso in cui le dichiarazioni già rese dall’operatore economico non abbiano carattere strettamente circostanziato e l’offerta tecnica ed economica non subisca variazioni;
- in ogni caso occorrerà procedere alle verifiche ai sensi degli artt. 57, 102 e 110, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023;
- saranno altresì necessarie verifiche in corso di esecuzione dell’appalto in rapporto al rispetto del CCNL dichiarato.

Dalla redazione