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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 01/12/2017, n. 560
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- D. Min. Infrastrutture e Mobilità Sost. 02/08/2021, n. 312
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Premessa
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante: "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare l'articolo 23; VISTO il comma 13, del citato articolo 23 del codice dei contratti pubblici, che, nel prevedere che le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuov |
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Art. 1 - (Finalità)1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 23, |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini del presente decreto si intende per: 0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata; N1 a) ambiente di condivisione dei dati, un ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un'opera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai con |
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Art. 3 - (Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti)1. L'utilizzo dei metodi e strumenti di cui all'articolo 23, comma 13, del codice dei contratti pubblici è subordinato all'adozione, anche a titolo non oneroso, da parte delle stazioni appaltanti, di: a) un piano di formazione del personale in r |
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Art. 4 - (Interoperabilità)1. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui all'articolo 7 e devono |
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Art. 5 - (Utilizzo facoltativo dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti, purché abbiano programmato di adempiere agli obblighi di |
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Art. 6 - (Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture)1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica: a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° |
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Art. 7 - (Capitolato informativo e specifiche tecniche)1. Ai fini dell'introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, il capitolato, allegato alla documentazione di gara per l'espletamento di servizi di progettazione o per l'esecuzione di lavori o della gestione delle opere, deve contenere: a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell'opera, della fase di processo e del tipo di appalto; b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e d |
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Art. 7-bis - (Punteggi premiali)1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo: a) proposte |
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Art. 8 - (Commissione di monitoraggio)1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituita una Commissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, |
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Art. 9 - (Entrata in vigore)1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a opere la cui progettazione sia stata attivata successivamente alla data della sua entrata in vigore. È facoltà delle stazioni appaltanti utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici specifici alle varianti riguardanti proge |
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