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06/11/2024

Appalti di fornitura e nomina obbligatoria del direttore dell'esecuzione (DEC)

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito ai casi in cui è obbligatoria la nomina del direttore dell'esecuzione per i contratti di fornitura.

CONTRATTI FORNITURA NOMINA DEC OBBLIGATORIA - L'amministrazione richiedente aveva avviato una procedura di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500.000 euro. Per tali procedure era stato nominato un direttore per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2. del Codice di cui al D. Leg.vo 36/2023, ricorrendo le ipotesi previste alle lettere a), b), c) ed e) della norma, per l’individuazione di tale figura tecnica, distinta dal RUP. L’istante aveva chiesto all'ANAC di chiarire in quali casi deve procedersi alla nomina del DEC quale soggetto distinto dal RUP per i contratti di forniture e, in particolare, se le ipotesi legittimanti la nomina del DEC previste Allegato I.2 del Codice, siano da considerarsi alternative rispetto a quelle previste dall'art. 114, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023 e dagli artt. 31, comma 1, e 32 dell’Allegato II.14; e, quindi, se sia possibile nominare il DEC ai sensi dell’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2 anche per affidamenti di importo inferiore ai 500.000 euro.
L’istante aveva sottolineato - con specifico riferimento agli appalti di fornitura - che la disciplina contenuta nell’Allegato II.14 (il cui art. 32, comma 3, considera forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro) parrebbe superflua rispetto a quanto già previsto dall'Allegato I.2, all’art. 8, comma 4, lett. a), che prevede la nomina del DEC per affidamento di importo superiore alla soglia di rilevanza europea.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con il parere del 16/10/2024, n. 53, ha svolto le seguenti considerazioni:
- il responsabile unico di progetto (RUP) è investito della funzione di assicurare la piena realizzazione dell’intervento, dalla fase di programmazione alla completa esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, i suoi compiti sono individuati dall’Allegato I.2 al Codice;
- tale Allegato I.2, dopo aver elencato le attività di competenza del RUP per ciascuna fase di realizzazione del contratto ed avere disposto che il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), stabilisce all'art. 8, comma 4, che il DEC è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice; b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento;
- in assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2, per la nomina del DEC, può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere alla predetta nomina anche in presenza di una sola di esse;
- l’art. 114, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che l’Allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP;
- l’art. 31, comma 1, dell’Allegato II.14 stabilisce che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32;
- tale ultima disposizione individua a sua volta, al comma 2, i servizi considerati di particolare importanza, indipendentemente dall’importo. Individua inoltre i servizi individuati in via di prima applicazione;
- secondo l'art. 32, comma 3, ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

Conclusioni ANAC
Dalle disposizioni sopra richiamate deriva che ordinariamente, in fase di esecuzione, le funzioni di DEC sono svolte dal RUP. Tuttavia, nei casi elencati dall’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2, nonché dall’art. 32, commi 2 e 3, dell’Allegato II.14 il legislatore ha previsto come necessaria la nomina del DEC. Tale nomina è prevista dal citato art. 32, comma 2, dell’Allegato II.14, per i servizi, con riguardo alla qualità delle prestazioni, mentre nel caso delle forniture, la previsione del successivo comma 3 dell'art. 32 attribuisce rilevanza esclusivamente al dato quantitativo dell'importo della prestazione, che deve essere superiore a 500.000 euro. 
Posto quanto sopra, e pur condividendo i dubbi interpretativi della richiedente, l'ANAC ha concluso che per gli appalti di fornitura (sui quali verteva il quesito) la nomina del DEC deve ritenersi obbligatoria nei seguenti casi:
(i) appalti di fornitura di importo superiore a 500.000 euro, in quanto ritenuti dal Codice di particolare importanza (art. 32, comma 3, dell’Allegato II.14 del Codice);
(ii) appalti di fornitura di importo inferiore a 500.00 euro ma superiore alla soglia comunitaria (art. 8, comma 4, lett. a), dell'Allegato I.2);
(iii) appalti di fornitura (anche) di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti in uno dei casi di cui alle lett. da b) a e) dell’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2.

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In effetti, allo stato, il punto (i) apparirebbe superfluo perché assorbito dalla disposizione di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) dell'Allegato I.2 (per prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie).
Si segnala che il testo approvato in via preliminare del decreto “correttivo” al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 prevede che il comma 4 dell'art. 8 dell'Allegato I.2 venga sostituito dal seguente: “4. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 32 dell’allegato II.14.”. Scomparirebbe dunque il riferimento alle prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie per la nomina del DEC.
Secondo il citato correttivo poi, l'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 farebbe riferimento, per i servizi, anche agli interventi di importo superiore a 500.000 euro; mentre ai sensi dell'art. 32, comma 3, sarebbero considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

Dalla redazione