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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contributi all'ANAC per contratti pubblici: importi invariati dal 01/01/2024
Con la Delib. ANAC 19/12/2023, n. 610 l'ANAC ha indicato, per l’anno 2024, soggetti tenuti, entità, modalità e termini per il versamento dei contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici che partecipano alle gare, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266.
In particolare, la Delibera 610/2023, in vigore dal 01/01/2024, stabilisce che i soggetti obbligati alla contibuzione a favore di ANAC (indicati all'art. 1, comma 1 della Delibera stessa) sono tenuti a versare i seguenti contributi in relazione all'importo a base di gara:
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA | QUOTA STAZIONI APPALTANTI | QUOTA OPERATORI ECONOMICI |
Inferiore a Euro 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000 | Euro 35 | Esente |
Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000 | Euro 250 | Euro 18 |
Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000 | Euro 33 | |
Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000 | Euro 410 | Euro 77 |
Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000 | Euro 90 | |
Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000 | Euro 660 | Euro 165 |
Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000 | Euro 880 | Euro 220 |
Uguale o maggiore a Euro 20.000.000 | Euro 560 |
Tali importi sono invariati rispetto a quelli già determinati dalla Delib. ANAC 20/12/2022, n. 621 per le gare pubblicate dal 01/04/2023 (si veda Contratti pubblici e contributi all'ANAC: importi rimodulati dal 01/04/2023).
Viene altresì confermata l'esenzione dal contributo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, così come individuate dalla Delib. ANAC 359/2017, nonché dalla Delib. ANAC 1078/2018;
b) affidamento alle quali si applica il D.M. 02/11/2017, n. 192.
Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV, emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il portale dei pagamenti dell’ANAC, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
Le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti dell'ANAC.