FAST FIND : FL7935

Flash news del
09/01/2024

Appalti pubblici: indicazioni operative ANAC per verifica della garanzia fideiussoria

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che la verifica della garanzia fideiussoria necessaria per la partecipazione alle procedure di gara può essere effettuata anche tramite PEC fino al 30/06/2024.

L'ultimo periodo dell'art. 106, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 - efficace a decorrere dal 01/01/2024 - prevede che la garanzia fideiussoria necessaria per la partecipazione alle procedure di gara deve essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente.

L'ANAC ha preso però atto della difficoltà, allo stato diffusa tra gli operatori interessati, di consentire la verifica telematica della garanzia fideiussoria in tempo reale mediante accesso diretto ai relativi siti internet. Pertanto, con la Delib. ANAC 19/12/2023, n. 606 sono state fornite indicazioni transitorie per consentire le verifiche facendo salve le esigenze di certezza e celerità richieste nelle procedure di evidenza pubbliche.

In particolare, l'ANAC ha indicato in sintesi quanto segue:
- l’operatore economico che intenda partecipare ad una procedura di affidamento pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fideiussoria, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet indicati nella Delibera;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti accedono ai medesimi siti per le verifiche di competenza;
- al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l’operatore economico, all’atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l’indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale;
- nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara per il riscontro di autenticità e veridicità;
- le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano;
- l’indirizzo internet o l’eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche sono indicati dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportati dall’operatore economico nella domanda di partecipazione;
- nel caso di utilizzo della verifica a mezzo PEC, l’operatore economico acquisisce l’impegno del garante a riscontrare le richieste pervenute dalla stazione appaltante nel termine massimo di 5 giorni lavorativi. 

Le suddette indicazioni si applicano fino al 30/06/2024.

Dalla redazione