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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Certificazione parità di genere: parametri per il conseguimento e vantaggi
L’acquisizione della certificazione della parità di genere, istituita dal 01/01/2022 al fine di attestare le policy adottate dalle aziende per ridurre il divario di genere, consente di accedere ad una serie di vantaggi anche nell’ambito degli appalti.
FONTI NORMATIVE
L’art. 108, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) stabilisce che: “al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
Infatti, la L. 162/2021 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo) ha istituito per la prima volta la certificazione di parità di genere, introducendo una disposizione ad hoc, l'art. 46-bis del D. Leg.vo 198/2006, che stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genereal fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità”.
Il D.P.C.M. 29/04/2022 (GU n. 152 del 01/07/2022) stabilisce che i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere per le imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, pubblicata il 16/03/2022, contenente “Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni”.
PARAMETRI PER IL CONSEGUIMENTO: KPI E AREE DI VALUTAZIONE
La norma UNI/PdR 125:2022 prevede specifici indicatori chiave di prestazione (KPI) di natura quantitativa e qualitativa, utilizzati per valutare l’efficacia delle misure relative alle politiche di parità di genere adottate dalle aziende.
La norma individua 6 aree di indicatori attinenti alle differenti variabili che possono contraddistinguere un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere:
* cultura e strategia;
* governance;
* processi HR;
* opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda;
* equità remunerativa per genere;
* tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.
Per ciascuna area di valutazione sono individuati specifici KPI attraverso i quali misurare il grado di maturità dell’organizzazione attraverso un monitoraggio annuale e una verifica ogni due anni. Tali KPI variano a seconda del tipo di impresa (micro, piccola, media o grande impresa) e il sistema si applica a tutte le aziende (sia pubbliche che private, da 1 dipendente in poi).
PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONE
Ad ogni area è attribuito un peso percentuale, per un totale pari a 100:
* cultura e strategia: 15%
* governance: 15%
* processi HR: 10%
* opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda: 20%
* equità remunerativa per genere: 20%
* tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro: 20%
Ai fini dell’accesso alla certificazione della parità di genere, il punteggio non deve essere inferiore al 60%.
IPOTESI PRECLUSIVE
Vi sono ipotesi che precludono la possibilità di conseguire la certificazione di genere, il controllo viene svolto retroattivamente nei due anni precedenti e tali ipotesi riguardano:
* violazioni delle norme a tutela della genitorialità (es. rifiuto/opposizione all’ottenimento di congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, permessi e riposi riconosciuti per parti plurimi o per il figlio disabile in situazione di gravità);
* omessa priorità alla richiesta del genitore-lavoratore di svolgere la propria attività anche in regime di lavoro agile laddove previsto;
* assenza di misure di conciliazione vita/lavoro;
* presenza di comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, nei vari aspetti dell’attività lavorativa.
SOGGETTI EROGATORI
Il D.P.C.M. 29/04/2022 stabilisce che al rilascio della certificazione della parità di genere alle imprese in conformità alla UNI/PdR 125:2022 provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati da Accredia, l’Ente italiano di accreditamento (ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008).
VANTAGGI
L’acquisizione della certificazione della parità di genere consente alle aziende di accedere ad una serie di vantaggi:
* esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori, nella misura dell’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui (art. 5, comma 2, L. 162/2021);
* punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti (art. 5, comma 3, L. 162/2021).
Nell’ambito degli appalti:
* miglior punteggio nelle graduatorie (art. 108, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023);
* riduzione dell’importo delle garanzie per la partecipazione alla procedura e del loro eventuale rinnovo fino ad un importo massimo del 20% (art. 106, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023).
Inoltre, sempre nell’ambito degli appalti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, dell’Allegato II.3 al D. Leg.vo 36/2023, ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
* nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
* utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
* si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali;
* abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;
* abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla L. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).