FAST FIND : FL7398

Flash news del
04/04/2023

Clausole di revisione prezzi obbligatorie nel nuovo Codice dei contratti pubblici

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento.

Il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 - il quale è in vigore dal 01/04/2023, mentre le sue disposizioni e relativi allegati acquistano efficacia il 01/07/2023 - introduce l'obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi in tutti i documenti di gara.

In particolare, l’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. Tali clausole:
- non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell’importo complessivo;
- operano nella misura dell’80% della variazione stessa.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’ISTAT e pubblicati sul suo portale istituzionale con la relativa metodologia di calcolo:
- gli indici sintetici di costo di costruzione per i contratti di lavori;
- gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, per i contratti di servizi e forniture.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi le stazioni appaltanti utilizzano:
- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento (nel limite del 50%);
- le somme derivanti da ribassi d'asta (se non ne è prevista una diversa destinazione);
- le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di re-golare esecuzione.

Tale previsione attua la lett. g) dell'art. 1, comma 2, della L. 21/06/2022, n. 78.

***

Si ricorda che l'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 (c.d. Decreto Sostegni-ter) aveva già previsto l'obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19.

Dalla redazione