Appalti pubblici: legittimità del diniego della richiesta tardiva di sopralluogo | Bollettino di Legislazione Tecnica
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03/10/2024

Appalti pubblici: legittimità del diniego della richiesta tardiva di sopralluogo

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che è legittimo il diniego della richiesta di sopralluogo presentata tardivamente.

DINIEGO RICHIESTA TARDIVA DI SOPRALLUOGO - Nell'ambito di un appalto per l’affidamento del servizio di pulizia di un museo e bosco circostante, la società istante aveva contestato il diniego della richiesta di sopralluogo, perché formulata con un giorno di ritardo, con preclusione della possibilità di partecipare alla gara.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 18/09/2024, n. 421, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 92 del D. Leg.vo 36/2023 rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione relativa alla necessità del sopralluogo, stabilendo che le stazioni appaltanti fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta;
- il bando tipo ANAC n. 1/2023, di cui alla Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309, all’art. 11, prevede l’obbligatorietà del sopralluogo tra le clausole opzionali, previa indicazione delle ragioni che ne hanno determinato la necessità;
- qualora la stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia fissato un termine entro il quale effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia lesivo della concorrenza in quanto non manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall’impresa deve ritenersi inammissibile;
- se da un lato grava sulla stazione appaltante l’obbligo di indicare in modo chiaro e percepibile i requisiti previsti ai fini della partecipazione a una gara, dall’altro il soggetto che decide di prendervi parte opera quale soggetto professionalmente qualificato e attua la diligenza che da lui è normativamente esigibile. Ne discende che, mentre la stazione appaltante ha l’onere di chiarire nella disciplina di gara l’effettiva portata e natura dei requisiti richiesti, spetta all’operatore economico, in ossequio al principio di autoresponsabilità, assumere una condotta confacente alla diligenza che viene richiesta a chi riveste una determinata qualifica professionale (Sent. T.A.R. Sicilia Catania 12/12/2023, n. 3738).

Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che nel caso di specie:
- la tempistica prevista dall’amministrazione per la trasmissione della richiesta di sopralluogo e per il suo espletamento non appariva censurabile come contraria all’art. 92 del D. Leg.vo 36/2023 e ai principi di correttezza, proporzionalità e parità di trattamento;
- pertanto, l’accoglimento di una richiesta tardiva di sopralluogo si sarebbe posta in contrasto con il principio di risultato di cui all’art. 1 del D. Leg.vo 36/2023, con il principio di tempestività e di non aggravamento dell’azione amministrativa, nonché con i principi di semplificazione del procedimento amministrativo e di autoresponsabilità e diligenza professionale connessi alla partecipazione di un operatore alla procedura di gara.

In via generale, l'ANAC ha indicato che, qualora la stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, abbia fissato un termine entro cui effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia illogico o irragionevole, il diniego della richiesta di sopralluogo presentata tardivamente è legittimo e coerente con i principi del Codice appalti.

Dalla redazione

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