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11/09/2024

Appalti pubblici e requisiti speciali di capacità economica e finanziaria

L'ANAC ha indicato che è illegittima la clausola del bando di gara che prevede la necessità di dimostrare il possesso di un patrimonio netto di gran lunga superiore al doppio dell’importo del contratto.

Fattispecie
L'istante aveva chiesto ad ANAC di verificare la legittimità del bando di gara nella parte in cui, per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, prevedeva quale requisito di capacità economico finanziaria a pena di esclusione il possesso di un patrimonio netto annuo non inferiore a 20 milioni di euro.
L'istante contestava in particolare la previsione del bando in considerazione dell’entità del corrispettivo globale per un importo di 116.200 euro, nonché in relazione al valore annuale pari a 33.199 euro, e ne sosteneva l’illegittimità per contrarietà al principio di tassatività dei requisiti di partecipazione, nonché la sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 30/07/2024, n. 395, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 100 del D. Leg.vo 36/2023 indica i requisiti speciali che la stazione appaltante può richiedere all’operatore economico in relazione all’oggetto dell’appalto;
- in particolare, il comma 11 dell'art. 100, del D. Leg.vo 36/2023, tratteggia una disciplina transitoria e prevede che le stazioni appaltanti possono richiedere, come requisito della capacità economica finanziaria, un fatturato globale non superiore al doppio del valore dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura;
- l'art. 100, comma 12, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che la stazione appaltante non può prevedere ulteriori requisiti di partecipazione, salvo la richiesta di specifici impegni sociali volti a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriali di settore, nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa (si veda anche la Relazione illustrativa al Codice del 07/12/2022);
- la disciplina dei requisiti di qualificazione appare inderogabile;
- considerato che il patrimonio netto è principalmente composto dal capitale sociale cui vanno sommate riserve e utili non distribuiti, richiederlo nella misura di 20 milioni di euro è requisito, non solo normativamente non contemplato, ma notevolmente sproporzionato, soprattutto se si considera che il Codice appalti consente di esigere il fatturato maturato nel triennio precedente l'indizione della procedura nella misura massima del doppio a base d’asta.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che la clausola del bando che prevede la necessità di dimostrare per la partecipazione alla gara il possesso di un patrimonio netto di gran lunga superiore al doppio dell’importo del contratto è illegittima perché viola l’art. 100, commi 11 e 12, del D. Leg.vo 36/2023.

Dalla redazione