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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e garanzie definitive per gli accordi quadro
Quesito
Un'azienda ospedaliera, quale capofila per conto di altre aziende ospedaliere, aveva espletato una gara d'appalto nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59 del D. Leg.vo 36/2023.
Con il quesito del 18/07/2024, n. 2516 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito alle garanzie definitive da richiedere agli aggiudicatari ai sensi dell'art. 117 del D. Leg.vo 36/2023.
Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che l'accordo quadro è un contratto assistito da propria garanzia definitiva, distinta dalla garanzia definitiva che assiste i singoli contratti attuativi:
- per la garanzia definitiva dell'accordo quadro, a norma dell'art. 117, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, l'importo deve essere indicato nei documenti di gara e non può superare il 2% dell'importo massimo spendibile previsto dall'accordo quadro stesso. La garanzia definitiva sull'accordo quadro dovrà essere richiesta da chi lo sottoscrive;
- i contratti attuativi dovranno avere una propria garanzia definitiva del 10% del valore degli stessi, salvo che la lex specialis di gara non preveda una percentuale inferiore. La garanzia definitiva sul singolo accordo attuativo dovrà essere richiesta da chi sottoscrive lo stesso.