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07/01/2024

Codice dei contratti pubblici: la digitalizzazione e le altre novità dal 2024

Parti del nuovo codice che acquistano efficacia; Parti del vecchio codice che conseguentemente decadono; Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici: obbligo utilizzo di piattaforme digitali certificate: FVOE 2.0; Nuove modalità di acquisizione del CIG; Accesso a verbali, atti e documenti relativi all’aggiudicazione.

A partire dal 01/01/2024, viene a completarsi il quadro di acquisto dell’efficacia di tutte le norme del D. Leg.vo 36/2023. Di seguito una sintesi, per un ampio approfondimento si rinvia alla SCHEDA TEMATICA Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

PARTI DEL NUOVO CODICE CHE ACQUISTANO EFFICACIA - Ai sensi dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2, le seguenti disposizioni del Codice 2023 hanno acquistato efficacia (quindi sono entrate concretamente in vigore) dal 01/01/2024: artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6.
Si tratta:
* dell’intera Parte II del Libro I, concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (compreso l’art. 27 del D. Leg.vo 36/2023 in materia di pubblicità degli atti di gara, anche se non presente in questo elenco, la cui vigenza del 2024 è prevista dal comma 1 del medesimo art. 225 del D. Leg.vo 36/2023);
* delle norme sulla programmazione;
* delle specifiche norme sulla garanzia provvisoria (per la partecipazione alla procedura);
* di specifiche norme sulla contabilità (controllo contabile, tecnico e amministrativo).
Quanto alla disposizione di cui al comma 6 dell’art. 224, si tratta della modifica all’art. 95 del D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), comma 5, relativa alla partecipazione alle gare dell’impresa in concordato nell’ambito di un raggruppamento temporaneo; la modifica di cui si prevede l’applicazione differita elimina il divieto per l’impresa in concordato di assumere la qualità di mandataria nel RTI.

Ai sensi del terzo, quarto, quinto e sesto periodo dell’art. 225, comma 1, del Codice 2023, inoltre, acquistano efficacia dal 01/01/2024, gli artt. 27, 81, 83, 84 e 85 del Codice 2023.
Si tratta delle disposizioni concernenti la pubblicità legale degli atti nonché gli avvisi di preinformazione, bandi e avvisi di gara e le pubblicazioni a livello europeo e nazionale.

PARTI DEL VECCHIO CODICE CHE CONSEGUENTEMENTE DECADONO - Conseguentemente all’elenco di norme ad applicazione differita al 2024, ai sensi dell’art. 225 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2, secondo periodo, hanno continuato ad applicarsi fino al 31/12/2023, e quindi hanno cessato di applicarsi dal 01/01/2024, le seguenti disposizioni del D. Leg.vo 50/2016: artt. 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6.
Ai sensi del secondo periodo dell’art. 225 D. Leg.vo 36/2023, comma 1, del Codice 2023, inoltre, hanno continuato ad applicarsi fino al 31/12/2023, e quindi hanno cessato di applicarsi dal 01/01/2024, le seguenti disposizioni del D. Leg.vo 50/2016: artt. 70, 72, 73, 127, comma 2 e 129, comma 4.
Si tratta delle norme concernenti gli avvisi di preinformazione e le modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara a livello europeo e nazionale, nei settori ordinari e nei settori speciali.
Ai sensi del comma 4, art. 226 del D. Leg.vo 36/2023, il D. Min. infrastrutture e trasporti 02/12/2016 (emanato in attuazione dell’art. 73 del D. Leg.vo 50/2016, comma 4 e concernente il regime transitorio in base al quale si è continuato a prevedere la pubblicazione di bandi e avvisi in modalità cartacea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sulla stampa quotidiana), è coerentemente abrogato dal 01/01/2024.

NORME PER I CONTRATTI PNRR E PNIEC - Continuano ad applicarsi anche dopo il 01/07/2023 le disposizioni di cui al D.L. 77/2021, al D.L. 13/2023, nonché le specifiche ulteriori disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal PNIEC (cfr. comma 8, art. 225 del D. Leg.vo 36/2023).

DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI - Il grosso degli articoli entrati in vigore dal 2024 riguarda la Parte II del Libro I, concernente la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, come sinteticamente illustrate qui a seguire.
A partire dal 01/01/2024 ha dunque acquistato piena efficacia la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice, e riferita a tutte le procedure di affidamento.
Tale disciplina sarà applicabile anche alle procedure di affidamento comprese nel PNRR avviate a partire dal 01/01/2024.

La principale novità in vigore dal 01/01/2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l’utilizzo di piattaforme digitali certificate.
Tutte le amministrazioni non dotate di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale, dovranno utilizzare piattaforme certificate, messe a disposizione da altri soggetti (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori etc..), non solo per la fase di affidamento, ma anche per tutte le altre fasi del ciclo di vita dei contratti ed in particolare l’esecuzione.
Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31/12/2023 sono state modificate le condizioni di utilizzo del sistema SIMOG e sarà dismesso il servizio SmartCIG.

Con la Delibera del 13/12/2023, n. 582, l’ANAC ha individuato le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarito alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi digitali.
In particolare, la Delibera fornisce indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in merito a:
* utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
* programmazione - trasmissione dati;
* acquisizione del CIG;
* utilizzo dell’interfaccia web della piattaforma contratti pubblici;
* verifica dei requisiti degli operatori economici;
* trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione;
* pubblicazione dati ai fini di trasparenza;

L’art. 24 del D. Leg.vo 36/2023 disciplina il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), stabilendo che gli elementi che compongono il fascicolo de quo riguardano dati e informazioni di ciascun operatore economico, onde consentire alle stazioni appaltanti di verificare i requisiti generali e speciali necessari per la partecipazione alle gare. E devono essere aggiornati automaticamente mediante interoperabilità.
Il FVOE è regolamentato dalla Delib. ANAC 20/06/2023, n. 262, che dettaglia le funzionalità del FVOE, il quale consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:
* il controllo dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori;
* il controllo della permanenza dei requisiti, in fase di esecuzione del contratto.

Il FVOE si è evoluto dalla versione 1.0 (che resta valido per i CIG acquisiti tramite il sistema SIMOG), nella quale era richiesto il PassOE da parte dell’operatore economico per autorizzare l’accesso al relativo fascicolo, alla versione 2.0, nella quale il PassOE non è più richiesto dal momento che sono previsti meccanismi di autorizzazione diversi.
La documentazione di gara relativa alle procedure avviate dopo il 01/01/2024 non deve più prevedere la presentazione del PassOE da parte degli operatori economici.
Ulteriori indicazioni relative alle modalità di verifica tramite il FVOE 1.0 e il FVOE 2.0 sono contenute nella Delib. ANAC 13/12/2023, n. 582.

A decorrere dal 01/01/2024, l’acquisizione del CIG viene effettuata direttamente dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP. Di conseguenza, il CIG non deve più essere acquisito inserendo dati in un sistema separato, come succedeva con SIMOG/SmartCIG. Non esite più lo SmartCIG, ora tutti i contratti sono gestiti mediante acquisizione del CIG.
La gestione del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata consente di acquisire immediatamente il CIG, al momento della gestione della specifica fase del contratto che lo richiede, mediante scambio di dati in modalità interoperabile tra BDNCP e la piattaforma.
L’acquisizione del CIG è obbligatoria non solo per tutti i contratti pubblici che sono sottoposti alla disciplina del Codice, ma anche per diversi tipi di contratti esclusi dal Codice, nonché per tutte quelle fattispecie sottoposte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010.

Per queste tipologie è stata prevista una duplice possibilità per acquisire il CIG: ricorrere alle piattaforme certificate oppure utilizzare un’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici - PCP (sezione della BDNCP).
Ulteriori e più dettagliate indicazioni sulle modalità di acquisizione dei CIG per le varie casistiche indicate e per alcuni ulteriori casi particolari, sono contenute nella Delib. ANAC 13/12/2023, n. 582.
Le modalità alternative di acquisizione del CIG sono valide fino al 30/06/2024, con successiva comunicazione verranno rese note le nuove indicazioni.

Si segnala infine come, ai sensi dell’art. 36 del D. Leg.vo 36/2023 e in via rivoluzionaria rispetto al passato, è previsto che, al momento della comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90, l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara e gli atti, dati e informazioni relativi all’aggiudicazione, sono resi disponibili, attraverso la piattaforma digitale di e-procurement utilizzata dalla stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi.

SOGLIE UE 2024-2025 - Si ricorda infine che a partire dal 01/01/2024 trovano applicazione le nuove soglie comunitarie, valevoli per il biennio 2024-2025, vedi Nuove soglie europee per gli appalti pubblici dal 2024.

Dalla redazione