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22/11/2023

Applicazione Codice appalti a privati titolari di finanziamenti pubblici maggioritari

L'ANAC ha segnalato l’opportunità di modificare il nuovo Codice appalti in modo che esso sia applicabile agli appalti di lavori svolti dai privati per importi superiori al milione di euro sovvenzionati con finanziamenti pubblici in percentuali superiori al 50%.

Quesito
Sono stati posti all'ANAC dei quesiti relativi all'assoggettabilità al nuovo Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 36/2023, dei lavori di restauro di un complesso ecclesiale di interesse culturale storico artistico nell'ambito di un finanziamento pubblico concesso ad un soggetto privato.

Atto del Presidente e Atto di segnalazione ANAC del 18/10/2023
Con Atto del Presidente del 18/10/2023, l'ANAC ha osservato che riguardo alla possibilità che nella esecuzione dei lavori, e di tutti gli affidamenti che ne conseguono (servizi di architettura e di ingegneria, lavori, forniture, altri servizi), i soggetti privati titolari di finanziamenti pubblici maggioritari siano tenuti all'applicazione del nuovo Codice appalti, occorre distinguere tra gli affidamenti di importo superiore alle soglie comunitarie e quelli di importo inferiore.

Affidamenti di importo superiore alle soglie europee
Per gli affidamenti di lavori e servizi ad essi connessi di importo superiore alle soglie comunitarie, l'ANAC ha evidenziato che l’art. 13 della Dir. UE 26/02/2014, n. 24 stabilisce l’applicazione della Direttiva stessa all’aggiudicazione degli appalti di lavori sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 5.186.000 euro (importo originario, attualmente corrispondente a 5.382.00 euro e, dal 01/01/2024, a 5.538.000 euro), nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attività:
- attività che riguardano i lavori di genio civile di cui all’allegato II alla Direttiva;
- lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi (locuzione tradizionalmente intesa come riferita ad attività di pubblico interesse).
La norma prevede, altresì, l’applicazione della direttiva agli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell’IVA, sia pari o superiore a 207.000 euro (importo originario, attualmente corrispondente a 215.000 euro e, dal 01/01/2024, a 221.000 euro) allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui sopra.
Con riferimento a tale problematica, l'ANAC ha adottato l’Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 18/10/2023, evidenziando la necessità di procedere all’applicazione diretta dell’art. 13 della Dir. UE 26/02/2014, n. 24, per gli affidamenti di lavori e di servizi connessi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, oppure di accedere a una interpretazione comunitariamente orientata delle disposizioni del nuovo Codice appalti, in modo da evitare il contrasto con la Direttiva.

Affidamenti di importo inferiore alle soglie europee
Riguardo agli affidamenti di importo inferiore alle soglie europee, l'ANAC ha evidenziato che il D. Leg.vo 36/2023 non ripropone la disposizione di cui alla lett. a) dell'art. 1, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016, che assoggettava all’applicazione del Codice appalti gli appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportassero una delle seguenti attività:
- lavori di genio civile di cui all’allegato I al Decreto;
- lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche.
In proposito, con l'Atto di segnalazione del 18/10/2023, l'ANAC ha segnalato che:
- in assenza di specifiche indicazioni nella normativa nazionale, l’estensione dell’ambito di applicazione del nuovo Codice appalti a fattispecie ulteriori rispetto a quelle previste dalla Dir. 26/02/2014, n. 24 UE e dallo stesso Codice non può essere stabilita in via interpretativa;
- tuttavia, escludere dall’ambito di applicazione del nuovo Codice appalti affidamenti di notevole valore economico (ad esempio al di sotto della soglia comunitaria, ma comunque al di sopra di una soglia minima, quale quella di 1 milione di euro in passato utilizzata) finanziati con risorse pubbliche, soltanto in ragione della natura privata del soggetto che li effettua, è una scelta che si porrebbe in contrasto proprio con lo spirito del Codice;
- sarebbe, pertanto, opportuno estendere, mediante apposita modifica normativa, la disciplina della Dir. 26/02/2014, n. 24 UE anche a contratti di lavori di particolare rilievo economico e di riconosciuto interesse pubblico di importo inferiore alle soglie comunitarie, in linea con quanto era previsto dalla suddetta lett. a) dell’art. 1, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016;
- si potrebbe valutare l’opportunità di estendere la casistica riportata nella suddetta disposizione al fine di ricomprendere anche opere finanziate in misura maggioritaria con risorse pubbliche di importo superiore a un milione di euro anche quando non destinate direttamente ad essere fruite da parte della collettività.

Qualificazione dei soggetti privati
L’Atto di segnalazione del 18/10/2023 interviene anche sull’opportunità di prevedere un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del nuovo Codice appalti:
- nell’immediato, sulla base di quanto previsto anche per le altre stazioni appaltanti pubbliche non qualificate (quando superino la soglia di 500 mila euro), rivolgendosi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure;
- per il futuro, conseguendo la qualificazione, se già in possesso di specifiche competenze e know how che il privato intende conservare e valorizzare, tramite criteri di qualificazione snelli e definiti appositamente dall’ANAC.

Dalla redazione