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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: requisiti speciali di partecipazione e esecuzione di servizi analoghi
REQUISITI SPECIALI PARTECIPAZIONE SERVIZI ANALOGHI - Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di servizi necessari per lo svolgimento dei grandi eventi del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, l'istante aveva contestato una clausola del disciplinare di gara che prevedeva, quale requisito speciale di partecipazione ex art. 100 del D. Leg.vo 36/2023, l’aver eseguito nel triennio antecedente la presentazione delle offerte almeno due contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo minimo per ciascun contratto di 100.000 euro. In particolare, si contestava la richiesta di aver stipulato almeno due contratti aventi a oggetto l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, anziché l’aver svolto, anche attraverso più contratti, servizi analoghi a quelli oggetto di gara per l’importo complessivo indicato, ritenendo la richiesta non proporzionata all’oggetto dell’appalto e quindi contraria all’interesse pubblico di garantire l’accesso al mercato degli appalti al più ampio numero di potenziali concorrenti (artt. 3, 4, 10 e 100, del D. Leg.vo 36/2023).
Considerazioni ANAC
L'ANAC con la Delibera del 30/09/2024, n. 436, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 3 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese;
- l'art. 100, comma 11, del D. Leg.vo 36/2023 statuisce che le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati;
- il Bando tipo ANAC 1/2023 (di cui alla Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309) prevede che la stazione appaltante possa richiedere quale requisito di capacità tecnica e professionale lo svolgimento, nell’ultimo triennio, di un numero minimo di servizi e forniture analoghe;
- la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto (si veda Requisiti speciali di partecipazione e discrezionalità della stazione appaltante);
- le amministrazioni aggiudicatrici possono quindi imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità; incentivando la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara;
- a tale scopo, all’amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito.
Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che il contestato requisito speciale di partecipazione rispettava sia il limite della congruità con l'oggetto della gara, sia quello della proporzione con l’importo del contratto (dato che l’importo richiesto di 100.000 euro per ciascun contratto era inferiore al 10% dell’importo del servizio da prestare). Il requisito richiesto appariva, dunque, congruo, proporzionato e pertinente all’oggetto del contratto e la condotta della s.a. conforme alla normativa di settore, in quanto non viziata da manifesta illogicità, incongruità, irragionevolezza o da palese travisamento dei fatti, stante il noto principio secondo cui le scelte rimesse alla discrezionalità della stazione appaltante sono sindacabili solo sotto tali profili.