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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolamento per l'assegnazione d’ufficio di una s.a. o centrale di committenza qualificata
L'art. 62, comma 10, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che:
- le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate;
- le stazioni appaltanti non qualificate presentano la domanda di svolgere la procedura di gara a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata;
- la domanda si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di 10 giorni dalla sua ricezione;
- in caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC;
- l'ANAC provvede entro 15 giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’art. 63, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023.
Con la Delib. ANAC 20/06/2023, n. 266, è stato emanato il regolamento che disciplina il procedimento di assegnazione d’ufficio da parte dell’ANAC delle richieste provenienti da una stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata individuata tra quelle presenti nell’elenco di cui all’art. 63, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023.
Il Regolamento prevede, in particolare, che le stazioni appaltanti ovvero le centrali di committenza non adeguatamente qualificate per eseguire la procedura d’affidamento che si necessita, a seguito di interpello, con esito negativo, di almeno una stazione appaltante e/o centrale di committenza adeguatamente qualificata per lo svolgimento della stessa, presentano domanda di assegnazione d’ufficio di una stazione appaltante o centrale di committenza indicando:
- i dati anagrafici;
- le stazioni e/o le centrali di committenza interpellate e le ragioni dell’indisponibilità opposte;
- l’ambito di competenza di cui si necessita (progettazione/affidamento e/o esecuzione);
- l’oggetto (appalto o partenariato pubblico privato);
- la tipologia (lavori, servizi e/o forniture) di affidamento da svolgere;
- l’importo dell’affidamento;
- eventuali termini decadenziali per l’avvio della procedura.
Il Regolamento disciplina inoltre l'esame della domanda di asegnazione della s.a., l'avvio del procedimento, la designazione delle stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate, le verifiche delle motivazioni di impossibilità a svolgere l'attività di committenza richiesta, la sospensione dei termini del procedimento, l'archiviazione per rinuncia della s.a. istante, la conclusione del procedimento.
***
Si ricorda che, in base al combinato disposto dell’art. 62, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 e dell’art. 2, comma 1, dell’All. II.4 del medesimo D. Leg.vo 36/2023, è necessaria la qualificazione per gli affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture d’importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.
Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, è istituito presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.
Con il Com. ANAC 17/05/2023, sono state fornite prime indicazioni operative per l'iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate (si veda Obbligo di qualificazione per le stazioni appaltanti dal 01/07/2023).
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