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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 10/01/2018, n. 4
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Per rendere agevole la lettura del documento e l’individuazione delle modifiche intervenute rispetto al testo originario di cui alla Delib. ANAC 16/11/2016, n. 1190, le disposizioni di nuova introduzione sono state evidenziate in grassetto.
Con le modifiche introdotte da:
- Com. ANAC 18/07/2018 (revisione elenco sottosezioni Albo)
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Testo del provvedimentoIn ottemperanza a quanto previsto dall'art. 78 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 ( |
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Premessa1. Ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. Per poter far parte della commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono semp |
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1. Adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici1.1 Nei documenti di gara, le stazioni appaltanti devono fornire informazioni dettagliate sulla composizione della commissione giudicatrice, sulle modalità di scelta degli eventuali componenti interni e di nomina del presidente, nonché sulle funzioni e compiti della commissione. La stazione appaltante deve indicare: 1) numero di membri della commissione giudicatrice (3 o 5). Al fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di aggiudicazione è opportuno che le stazioni appaltanti prevedano un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di particolare complessità nel quale il numero di commissari può essere elevato a 5; 2) caratteristiche professionali dei commissari di gara. I commissari devono essere iscritti nelle sottosezioni che individuano le professionalità possedute. La stazione appaltante deve motivare adeguatamente circa le professionalità richieste per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico. In generale sarà necessario ricorrere a esperti caratterizzati da professionalità distinte, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi: 1) contratti misti di appalto; 2) gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice; 3) affidamenti particolarmente complessi, ad esempio finanza di progetto, che richiedono la presenza di esperti di aree diverse. 3) qualora ne ricorrano le condizioni, numero di componenti interni della commissione. A tal fine occorre contemperare le esigenze di contenimento dei tempi e dei costi, insite nella scelta di commissari interni, con quelle di imparzialità, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del Codice dei contratti pubblici. Con l'eccezione degli affidamenti di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo di cui all'art. 77, comma 3, la nomina di commissari i |
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2. Comprovata esperienza e professionalitàSezione ordinaria 2.1 La sezione ordinaria dell'Albo è divisa in sottosezioni individuate sulla base della normativa ordinistica e della nuova classificazione delle professioni CP2011, adottata dall'Istat in recepimento della International Standard Classification of Occupations - Isco08, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'elenco delle sottosezioni è contenuto nell'Allegato. L'Allegato è aggiornato periodicamente con deliberazione dell'Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2.2 Possono iscriversi a ciascuna sottosezione i seguenti soggetti: a. professionisti la cui attività è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi; b. professionisti la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi; c. dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1 lettera a) del Codice dei contratti pubblici; d. professori ordinari, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate. 2.3 I professionisti esercenti professioni regolamentate per poter essere iscritti nell'Albo devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti: a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni; b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione; d) regolarità degli obblighi previdenziali; e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del decreto del President |
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3. Requisiti di moralità e compatibilitàCondizioni di iscrizione 3.1 Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara: a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a); c) coloro ch |
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4. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'AlboL'iscrizione all'Albo 4.1 I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità e di onorabilità sopra descritti possono iscriversi all'Albo, secondo le modalità e i tempi previsti dall'Autorità nel proprio regolamento. La dichiarazione del possesso dei requisiti di moralità avviene compilando formulari predisposti dall'Autorità. 4.2 I candidati fanno domanda di iscrizione accedendo direttamente al sito dell'ANAC, all'indirizzo comunicato con successivo atto, riempiendo i campi obbligatori e facoltativi e caricando la documentazione richiesta, inclusa copia di un documento di riconoscimento. Alla domanda deve essere allegato un indirizzo PEC per le successive comunicazioni. 4.3 I candidati possono, in alternativa alla documentazione a comprova dei requisiti di esperienza e professionalità, presentare al momento della registrazione una certificazione del proprio stato rilasciata, su domanda, dall'ordine, collegio, associazione professionale o amministrazione di appartenenza, che attesti il possesso dei predetti requisiti di cui al punto 2. Tale certificazione rileva ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. 4.4 L'iscrizione all'Albo sarà possibile nelle date indicate dall'Autorità, con apposita comunicazione. A cadenze prestabilite sarà possibile procedere co |
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5. Periodo transitorio5.1 Le Linee Guida di cui al punto 1.2 saranno emanato entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto ministeriale di cui al co |
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Allegato - Elenco sottosezioni dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatriciA. Professioni tecniche N1 - Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8) - Paesaggista (1, 7) - Architetto iunior (1, 2, 3, 4) - Conservatore (1) - Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8) - Ingegnere civile e ambientale iunior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) - Ingegnere industriale (3*) - Ingegnere industriale iunior (3) - Ingegnere dell’informazione (3, 6*) - Ingegnere dell’informazione iunior (3, 6) - Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8) - Perito edile (1, 2, 4, 7, 8) - Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, |
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