RUP e responsabili di fase: indicazioni operative ANAC per registrazione e accesso ai sistemi | Bollettino di Legislazione Tecnica
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11/03/2024

RUP e responsabili di fase: indicazioni operative ANAC per registrazione e accesso ai sistemi

L'ANAC ha comunicato che in via transitoria i responsabili di fase potranno registrarsi come RUP per avere accesso e operare autonomamente nei sistemi dell'ANAC.

In tema di appalti pubblici, come noto, il nuovo Codice degli appalti (art. 15, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023) prevede che, ferma restando l'unicità del RUP (Responsabile unico del progetto) e su sua richiesta, la stazione appaltante può nominare:
- un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e
- un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.
In tal caso, le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti dai soggetti nominati in ciascuna fase (c.d. responsabilità per fasi), mentre rimangono in capo al RUP le funzioni e le responsabilità di supervisione, indirizzo e coordinamento.

Per poter accedere ai sistemi informativi dell’ANAC è necessario che i responsabili di fase nominati dalla stazione appaltante siano preventivamente registrati e associati alla stazione appaltante/ente concedente di appartenenza.

In proposito, l'ANAC, con il comunicato del 06/03/2024, ha indicato che:
- sta elaborando una soluzione operativa che consenta l’indicazione dei soggetti autorizzati a svolgere le funzioni di RUP e di responsabile di fase nell’ambito del profilo della stazione appaltante/ente concedente registrato sull’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA). In tal modo, i vari responsabili di progetto e di fase che risulteranno associati ad una determinata stazione appaltante potranno operare direttamente nei sistemi dell’ANAC, in relazione alle singole procedure di affidamento, per le fasi di rispettiva competenza;
- in via transitoria i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP, che consente di operare in tutte le fasi;
- dovrà essere cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità.

Dalla redazione