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03/11/2023

Appalti pubblici: criteri di aggiudicazione per servizi di ingegneria e architettura

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione dei contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura negoziata senza bando per l'aggiudicazione di servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l'OICE aveva contestato gli atti della gara nella parte in cui prevedevano il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), perché in contrasto con l'art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023.
La stazione appaltante aveva replicato che l'applicazione del criterio del minor prezzo era giustificata dalle caratteristiche standardizzate dell'appalto e dunque prevista dall'art. 108, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023.

Osservazioni ANAC
L'ANAC, con parere di precontenzioso con procedura semplificata del 13/10/2023, ha svolto le seguenti considerazioni:
- la lett. b) dell'art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- è stato quindi previsto dal legislatore un vincolo nel criterio di aggiudicazione da adottare per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura superiori a certe soglie;
- l'art. 108, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 riconosce invece alle stazioni appaltanti la facoltà di utilizzare il criterio del minor prezzo per i i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera;
- secondo le Linee Guida ANAC n. 2, di cui alla Delib. ANAC 02/05/2018, n. 424, per servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali. Si consente dunque alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (si veda anche Sent. C. Stato 24/01/2023, n. 782);
- la ripetitività e standardizzazione costituiscono attributi che mal si conciliano con le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura, atteso che la loro ingegnerizzazione comprende attività che richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate, o la ideazione di soluzioni progettuali personalizzate;
- peraltro, anche in relazione all'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, appaiono certamente individuabili criteri di valutazione (ad es. le caratteristiche e modalità di espletamento del servizio, i tempi e la frequenza di presenza del coordinatore sul cantiere, i rapporti con la stazione appaltante e la direzione lavori) idonei a rendere un'offerta preferibile ad un'altra;
- non appare dunque possibile riconoscere ai servizi di ingegneria, ed in particolare ai servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la natura di servizio standardizzato.

L'ANAC ha dunque concluso che il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per l'affidamento dei servizi di ingegneria, anche con riferimento al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, non è conforme alla normativa di settore.

Dalla redazione