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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 270
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 270
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 270
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 270
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 270
- Delib. ANAC 03/07/2024, n. 346
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per: a) «codice», il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «Autorità», l’Autorità Nazionale Anticorruzio |
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Art. 2 - Oggetto1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavor |
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Art. 3 - Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza1. L’attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell’Autorità. |
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Art. 4 - Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione1. L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata dall’ufficio competente, secondo la direttiva annuale di cui all’art. 3 ovvero su disposizione del Consiglio. 2. L’attività di vigilanza dell’Autorità è attivata su iniziativa dell’ufficio competente e su disposizione del Consiglio: a) a seguito di grave mancato adeguamento della stazione appaltante o dell’ente concedente alle osservazioni dell’Autorità, ai sensi dell’art. |
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Art. 5 - Modalità di presentazione delle segnalazioni1. Le segnalazioni di terzi di cui all’art. 4, comma 4, sono presentate attraverso la compilazione del Modulo Unico Informatizzato disponibile sul sito |
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Art. 6 - Segnalazioni anonime1. Ai fini del presente Regolamento sono considerate anonime le segnalazioni che non appaiono riferibili a un soggetto, ovvero non consentono di indivi |
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Art. 7 - Definizione delle segnalazioni1. Il dirigente provvede all’archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all’art. 6, anche nei seguenti casi: a) manifesta infondatezza della segnalazione; b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenz |
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Art. 8 - Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso1. Qualora il procedimento di vigilanza debba essere avviato, d’ufficio o su segnalazione, in pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il |
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Art. 9 - Rapporti tra procedimento di vigilanza e procedimento per la proposizione del ricorso di cui all’art. 220, commi 2 e 3 del codice1. Qualora ricorrano i presupposti per la legittimazione al ricorso di cui all’art. 220, commi 2 e 3 del codice, il procedimento di vigilanza non è |
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Art. 10 - Rapporti tra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo ed al giudice ordinario civile1. Nel caso di pendenza di un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e/o di un giudizio dinanzi a quello ordinario civile avente il |
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Art. 11 - Responsabile del procedimento1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente. 2. Il responsa |
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Art. 12 - Richiesta di informazioni e avvio del procedimento di vigilanza1. Fermo restando il termine di 180 giorni di conclusione dei procedimenti di vigilanza di cui all’art. 18, la comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal responsabile del procedimento ed indica l’oggetto del procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti nonché, ove possibile, la contestazione delle presunte violazioni, il termine di conclusione del procedimento istruttorio, l’ufficio competente con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento. |
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Art. 13 - Partecipazione all’istruttoria1. Possono partecipare all’istruttoria: a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 12, comma 4; |
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Art. 14 - Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti1. Il responsabile del procedimento formula per iscritto le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, di cui all’art. 222, comma 13, del codice, che indicano: a) i fatti e le circostanze in ord |
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Art. 15 - Audizioni1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 12, ovvero gli ulteriori soggetti che si riterrà utile sentire ai fini di una più compiuta trattazione dell’indagine. 2. I |
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Art. 16 - Ispezioni1. Nell’ambito del procedimento di vigilanza, il dirigente può chiedere al Consiglio lo svolgimento di un’attività ispettiva, da eseguire secondo i termini e le moda |
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Art. 17 - Sospensione dei termini del procedimento1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori della ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi: a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre Amministrazio |
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Art. 18 - Conclusione del procedimento1. Il dirigente, ove non si proceda ai sensi dell’art. 19, entro 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o, per la vigilanza d’ufficio, dalla data di perfezionamento dell’atto contenente le notizie relative a possibili illegittimità o irregolarità, salva l’applicazione della sospensione di cui all’articolo 17, sottopone al Consiglio per l’approvazione una proposta di delibera o di atto di conclusione a firma del Presidente nei quali sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell’Autorità, i |
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Art. 19 - Comunicazione delle risultanze istruttorie1. In caso di accertamento di atti illegittimi e irregolari di particolare gravità o di particolare rilevanza economica e sociale, in rapporto al valore del contratto e al numero di operatori potenzialmente coinvolti nel mercato di riferimento, o nel caso in cui nel corso dell’attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella comunicazione di avvio, il dirigente, prima della conclusione del procedimento finalizzato alla formale proposta di delibera di cui all’art. 18, comma 2 |
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Art. 20 - Procedimenti in forma semplificata1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi: a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprude |
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Art. 21 - Comunicazione delle raccomandazioni e verifica della loro attuazione1. Qualora con la delibera approvata dal Consiglio, con l’atto a firma del Presidente o con l’atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata, siano adottate |
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Art. 22 - Pubblicità1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento, adottati con delibera del Consiglio o con atto di conclusione del procedimento a firma del Presidente, s |
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Art. 23 - Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’art. 222, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 140 del codice, la stazioni appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall’Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi a |
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Art. 24 - Vigilanza sulle varianti in corso d’opera1. Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’art. 120, comma 15, secondo periodo e allegato II.14 del codice in tema di varianti in corso d’opera nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle concessioni e nei contratti del contraente generale, svolta dall’ANAC nell’ottica di garantire le finalità di cu |
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Art. 25 - Comunicazioni1. Le segnalazioni inviate all’Autorità dai soggetti indicati nell’art. 4, comma 3 e le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effet |
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Art. 27 - Entrata in vigore1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. |
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