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20/09/2024

Appalti pubblici: verifica dell'equivalenza economica del CCNL applicato dall'o.e.

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che la stazione appaltante è tenuta ad accertare che il diverso CCNL indicato dall’operatore economico garantisca al personale impiegato nell’appalto lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL indicato nel bando.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l’affidamento della gestione di un asilo nido, è stato chiesto all’ANAC di esprimere un parere in merito al procedimento di verifica dell’equivalenza delle tutele economiche. In particolare, si domandava se la stazione appaltante potesse richiedere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, qualora dal raffronto non avesse riscontrato che quello differente applicato dall’operatore economico garantisse lo stesso livello retributivo complessivo annuale.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 30/07/2024, n. 392, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 11, commi 1-4, del D. Leg.vo 36/2023 mira a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto (si veda anche la Relazione illustrativa del Codice appalti del 07/12/2022);
- in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 11 del D. Leg.vo 36/2023, obbligando le stazioni appaltanti ad indicare nel bando di gara il CCNL applicabile e onerando il concorrente di indicare nell’offerta il CCNL applicato, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico;
- il CCNL indicato dalla stazione appaltante non è vincolante; il Codice appalti, infatti, salvaguarda la libertà di scelta dell'operatore economico nell'applicare un contratto collettivo diverso rispetto a quello indicato nel bando, gravandolo, tuttavia, dell'onere di dimostrare che tale scelta non pregiudichi i diritti economici e normativi dei lavoratori, compresi quelli in subappalto;
- l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta; di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la stazione appaltante sarà tenuta a verificare sempre - nei casi di indicazione di un diverso CCNL - prima dell’aggiudicazione;
- con il Bando tipo n. 1/2023, di cui alla Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309 e relazione illustrativa, l'ANAC ha fornito indicazioni in merito alle corrette modalità di individuazione, da parte della stazione appaltante, del CCNL applicabile al personale impegnato nell’appalto, nonché sugli aspetti da verificare al fine di ritenere provata l’equivalenza delle tutele tra il CCNL applicato dall’operatore economico e quello indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara;
- l'ANAC ha ritenuto che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisca tutele economiche e normative equiparabili;
- dalla lettura del combinato disposto degli artt. 11 e 110 del D. Leg.vo 36/2023, si ricava che l’offerta del concorrente, che, in ragione dell’applicazione di un diverso CCNL, preveda un costo del personale inferiore rispetto a quello stabilito dal CCNL indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara, merita di essere esclusa dalla gara, in quanto irrispettosa delle condizioni contrattuali minime fissate dall’amministrazione per l’aggiudicazione dell’appalto.

Conclusioni
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che:
- l'art. 11 del D. Leg.vo 36/2023 non prevede alcuna equivalenza automatica tra i contratti sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative, richiedendo, qualunque sia il diverso CCNL indicato dall’impresa, la verifica dell’equivalenza delle tutele economiche e normative;
- la stazione appaltante non può pretendere l’applicazione del CCNL indicato nel bando di gara, ma è tenuta a verificare che l’operatore economico, pur utilizzando un diverso CCNL, garantisca tutele equiparabili al personale impiegato nell’appalto; 
- la stazione appaltante è dunque  tenuta ad accertare che il diverso CCNL indicato dall’operatore economico garantisca al personale impiegato nell’appalto lo stesso trattamento economico previsto dal CCNL indicato nel bando;
- nel caso in cui la stazione appaltante accerti l’assenza dell’equivalenza economica, è tenuta ad escludere l’operatore economico dalla procedura di gara.

Dalla redazione