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15/02/2024

Appalti pubblici: requisiti di professionalità del dipendente pubblico con funzione di RUP

Con riferimento al nuovo Codice appalti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che non è necessaria l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici che svolgono le funzioni di RUP.

Quesito
Con il quesito 2260/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se, ai sensi del nuovo Codice appalti (di cui al D. Leg.vo 36/2023) il tecnico, pubblico dipendente, al fine di svolgere, per conto dell'Amministrazione, le attività rientranti nel proprio mansionario (RUP, Progettista, DL, collaudatore) debba necessariamente essere iscritto all'albo professionale e se le spese di iscrizione, nonché i costi dei corsi obbligatori di aggiornamento debbano restare a suo carico o debbano essere rimborsate dall'amministrazione.

Secondo l'istante:
- per lo svolgimento delle attività di RUP è sufficiente l'abilitazione professionale e non l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo (art. 4 dell'All. I.2 al D. Leg.vo 36/2023);
- l'art. 4, comma 3, dell'art. 4 dell'All. I.2 prevede che il RUP può svolgere anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori, pertanto anche per la progettazione e la direzione lavori si ritiene sufficiente la mera abilitazione;
- anche per l'attività di collaudo è richiesta, dalla nuova normativa, la mera abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto (art. 14 dell'All. II.14 al D. Leg.vo 36/2023). Solo per il collaudo statico è richiesta l'iscrizione all'albo da almeno 10 anni.
Posto quanto sopra, l'istante ritiene che il tecnico, pubblico dipendente, non sia tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l'amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi.

Parere del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha confermato l'interpretazione dell'istante, purché ricorrano le condizioni di esperienza nel settore cui all'art. 4, comma 1, dell'All. I.2 del D. Leg.vo 36/2023.
Per quanto attiene le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo allegato è sufficiente la mera abilitazione; ma le le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea.

Si veda anche Appalti pubblici: requisiti professionali e polizze assicurative per progettisti.

Dalla redazione