Criterio dell'ordine cronologico nelle procedure negoziate: inidoneo anche secondo il MIT | Bollettino di Legislazione Tecnica
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12/06/2024

Criterio dell'ordine cronologico nelle procedure negoziate: inidoneo anche secondo il MIT

In tema di procedure negoziate per l'affidamento di appalti pubblici, il MIT ha confermato che non è ammissibile il criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare.

Quesito
Con il quesito del 03/06/2024, n. 2597 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto se in vigenza del nuovo Codice appalti è possibile indicare in un avviso d'indagine di mercato che alla procedura negoziata di cui alle lett. c), d) o e) dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 verranno invitati i 5 o 10 operatori economici (o.e.) che manifesteranno interesse per primi tramite PEC.
Secondo l'istante, tecnicamente tale modalità non è classificabile né come sorteggio né come estrazione casuale dei nominativi e parrebbe quindi un metodo incontestabile ed oggettivo per poter individuare le ditte da invitare.

Risposta del MIT
Con risposta al quesito, il MIT ha indicato che, come previsto dall’art. 50 del D. Leg.vo 36/2023 e dall’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1 del D. Leg.vo 36/2023, in caso di indicazione del numero massimo di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, il criteri per la scelta degli o.e. devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
Il criterio prospettato nel quesito non soddisfa le predette condizioni e appare piuttosto assimilabile ad una metodologia di selezione casuale.
Il MIT ha inoltre richiamato il parere ANAC n. 11 del 28/02/2024, che si è espresso nello stesso senso (si veda Procedura negoziata: inidoneo il criterio cronologico per selezionare gli o.e. da invitare).

Dalla redazione