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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 16/12/2024, n. 193
L. 16/12/2024, n. 193
L. 16/12/2024, n. 193
In vigore dal 18/12/2024.
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Capo I - DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI |
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Sezione I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE |
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Art. 1. - Ambito di applicazione, finalità e definizioni1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all’approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l’intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti. 2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore. 3. Ai fini del presente capo, si intende per: |
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Sezione II - AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI |
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Art. 2. - Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali1. Ai fini dell’affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l’ente concedente tiene conto de |
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Art. 3. - Modalità di affidamento delle concessioni autostradali1. L’ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 182 del codice dei contratti pubblici. 2. L’affidame |
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Art. 4. - Bando di gara e criteri di aggiudicazione1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all’articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare: a) l’oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell’articolo 6; b) i necessari requisiti |
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Sezione III - AFFIDAMENTI IN HOUSE |
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Art. 5. - Affidamento in house delle concessioni autostradali1. Ai fini dell’affidamento in house di una concessione autostradale, l’ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici. 2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l’ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall’ART, che sottopone all’affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. 3. La proposta di affidamento, motiva |
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Sezione IV - CONTRATTO DI CONCESSIONE |
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Art. 6. - Oggetto del contratto di concessione1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto: a) l’attività di gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura autostradale; b) in relazione ai progetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all’articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione stra |
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Art. 7. - Criteri di remunerazione della concessione1. Le attività di cui all’articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all’articolo 12, comma 3, let |
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Art. 8. - Schema di convenzione a base dell’affidamento1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell’affidamento uno schema di convenzione, che definisce: a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell’infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall’ART ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 |
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Art. 9. - Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell’ente concedente e dell’affidatario individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2. All’esito dell’affidamento della concessione, l’ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell’affidamento ai sensi dell’articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all’ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo |
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Art. 10. - Durata delle concessioni1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall’ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori rich |
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Art. 11. - Estinzione del contratto di concessione1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall’attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell’articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. Quando l’estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l’articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici. 3. Quando l’estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l’articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell’ |
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Sezione V - TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI |
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Art. 12. - Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell’ART, adottata ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall’articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l’individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull’infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all’indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale. 2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell’affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l’integrale copertura dei seguenti oneri: a) l’onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell’infrastruttura, relativi alle attività di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b); b) l’onere relativo |
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Art. 13. - Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infr |
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Sezione VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE |
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Art. 14. - Disposizioni applicabili alle concessioni in essere1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 15. - Esternalizzazione delle concessioni autostradali1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell’Unione europea vigente al momento dell’affidamento o della pr |
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Sezione VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 16. - Disposizioni di coordinamento normativo1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all’applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l’applicazione dell’articolo 10 alle concessioni in essere. 2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. All’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera g), le parole: «nuove concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «concessioni affid |
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL’ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA |
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Art. 17. - Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe1. All’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti |
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Art. 19. - Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 20. - Art. 21 Omissis
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Art. 22. - Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente: |
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Art. 23. - Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati1. Dopo l’articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: |
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Art. 24. - Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali1. I clienti domestici vulnerabili di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legisl |
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Art. 25. - Disposizioni in materia di trasporto pubblico1. Omissis 2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 85: 1) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro |
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Art. 26. - Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attività dei pubblici esercizi1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività esercitata. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l’obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all’articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo codice, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettam |
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Art. 27. - Modifiche agli articoli 221-bis e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistemi autonomi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio nonché di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate l |
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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START-UP E DI ATTIVITÀ DI IMPRESA |
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Art. 28. - Modifiche alla definizione di start-up innovativa1. All’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) è premessa la seguente: «a-bis) è una microimpresa o una piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003»; b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguen |
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Art. 29. - Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 20 |
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Art. 30. - Modifiche alla definizione di incubatore certificato1. All’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera e), dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «oppure nell’attività di supporto e accelerazione di start-up innovative»; b) al comma 7: |
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Art. 31. - Ulteriori misure di incentivazione1. All’articolo 29, comma 7-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le agevolazioni sono concesse per la durata massima di cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano se l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o de |
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Art. 32. - Contributo sotto forma di credito d’imposta in favore degli incubatori e degli acceleratori certificati1. A decorrere dal periodo d’imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dall’articolo 30 della presente legge, è concesso, nel limite di spesa complessivo di cui al comma 2 del presente articolo, un contr |
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Art. 33. - Disposizioni per favorire l’investimento istituzionale nelle start-up innovative1. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 90 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «purché gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di |
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Art. 34. - Obbligo dei comuni di conformarsi alle nuove specifiche tecniche per il funzionamento dello sportello unico per le attività produttive1. Al fine di assicurare la semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese nei procedimenti previsti dal regolamento di cui al decreto de |
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Art. 36. - Sospensione dell’efficacia delle disposizioni in materia di accreditamento e di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale1. Al fine di procedere a una revisione complessiva della disciplina concernente l’accreditamento istituzionale e la stipulazione degli accordi contrattuali per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a |
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Art. 37. - Disposizioni in materia di buoni pasto1. Al fine di assicurare una regolamentazione omogenea e di garantire condizioni che promuovano lo sviluppo concorrenziale del mercato e il rispetto dei princìpi di parità di trattamento, ragionevolezza, equità e utilità sociale, l’articolo 131, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applica anche agli accordi, comunque denominati, che non rientrano nell’ambito di applica |
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Art. 38. - Omissis
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Capo IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE |
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Art. 39. - Disposizioni finanziarie1. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le relative attività sono svolte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
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Art. 40. - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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