Soccorso istruttorio inammissibile per documenti mancanti dell'offerta tecnica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/09/2024

Soccorso istruttorio inammissibile per documenti mancanti dell'offerta tecnica

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha ribadito che non è ammissibile il soccorso istruttorio per presentare documenti richiesti dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione di aree a verde, l'operatore economico istante aveva chiesto di accertare l’illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione giudicatrice.
Era circostanza pacifica che la società istante aveva presentato il modello di Offerta Tecnica (MOT) con mezzi di prova incompleti.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera 360/2024, ha svolto le seguenti considerazioni:
- è stata esclusa la possibilità di attivare il soccorso istruttorio per supplire la produzione di mezzi di prova relativi all’offerta tecnica, richiesti dalla lex specialis a fini premiali (si veda Appalti pubblici: elemento dell'offerta tecnica mancante e soccorso istruttorio; Sent. C. Stato 21/08/2023, n. 7870Sent. T.A.R. Lazio Roma 26/09/2023, n. 14255);
- quando la lex specialis richiede l’allegazione di determinati documenti ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, la necessaria tutela della par condicio tra i concorrenti, impone di non ammettere il soccorso istruttorio, soprattutto se l’elemento o il documento mancante riguarda l’assegnazione di un punteggio tecnico determinante ai fini della graduatoria e non, semplicemente, una previsione relativa alla partecipazione alla gara;
- nel caso di carenza di un documento di comprova dell’offerta tecnica, il soccorso istruttorio non è ammissibile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Leg.vo 50/2016 (applicabile ratione temporis alla procedura), che espressamente esclude dal suo perimetro applicativo le omissioni e incompletezze afferenti all’offerta tecnica;
- il soccorso istruttorio non è ammissibile neanche ai sensi dell’art. 101 del D. Leg.vo 36/2023. Tale disposizione esclude l’offerta tecnica sia dal perimetro del c.d. soccorso integrativo o completivo (volto a colmare carenze della documentazione necessaria, di cui alla lett. a) dell'art. 101, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023), sia del c.d. soccorso sanante (volto a rimediare a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione, di cui alla lett. b) dell'art. 101, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023);
- rispetto all'offerta tecnica, sarebbe ammesso il soccorso c.d. procedimentale sull’offerta tecnica (consistente nella richiesta di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta già completa, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023), nonché il c.d. soccorso correttivo (funzionale a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica, ai sensi dell'art. 101, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023);
- rispetto a quest’ultimo aspetto, non vi sono i presupposti per applicare il c.d. soccorso istruttorio correttivo sull’offerta tecnica, perché tale forma di soccorso istruttorio rappresenta una novità del nuovo Codice appalti, applicabile solo alle gare regolate dal D. Leg.vo 36/2023, e non può avere portata retroattiva con riferimento alle procedure indette ex D. Leg.vo 50/2016;
- inoltre, il soccorso istruttorio correttivo presuppone un errore materiale in cui è incorso l’operatore nella elaborazione dell’offerta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui l’operatore si avvede spontaneamente prima dell’apertura dell’offerta da parte della Commissione. Tale facoltà concessa all’operatore non può, invece, essere utilizzata strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dell’offerta tecnica che avrebbero dovuto essere esaminati dalla Commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio di qualità;
- infine, il principio di autoresponsabilità, in virtù del quale ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione, nonché l’obbligo di correttezza e buona fede imposto anche a carico degli operatori economici (ora positivizzato nell’art. 5 del D. Leg.vo 36/2023), impongono ai concorrenti di adempiere alle prescrizioni della disciplina di gara, prestando attenzione nel caricamento della documentazione afferente all’offerta;
- in assenza di un malfunzionamento della piattaforma telematica, è addebitabile esclusivamente alla responsabilità dell’operatore (e quest’ultimo ne sopporta le conseguenze) la mancata presentazione del documento richiesto per l’attribuzione del punteggio.

Posto quanto sopra, non è ammissibile il soccorso istruttorio per presentare documenti richiesti dalla lex specialis ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, soprattutto se l’elemento o il documento mancante riguarda l’assegnazione di un punteggio tecnico determinante ai fini della graduatoria.

Dalla redazione