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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuovo Codice appalti e principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale
L'art. 9 del D. Leg.vo 36/2023, recante il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, introduce una significativa innovazione attraverso la quale si codifica la disciplina da applicare per la gestione dell'eccessiva onerosità sopravvenuta negli appalti pubblici, dovuta a sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, tali da determinare una sostanziale alterazione nell’equilibrio contrattuale.
Presupposti
L'art. 9 del D. Leg.vo 36/2023 specifica i presupposti che devono ricorrere cumulativamente per l'applicazione del principio:
- la sopravvenienza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato;
- l'alterazione rilevante dell’equilibrio originario del contratto;
- i relativi rischi non devono essere stati assunti volontariamente dalla parte svantaggiata.
Conseguenze
Al verificarsi di tutti i presupposti suindicati, viene riconosciuto alla parte svantaggiata il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
La rinegoziazione:
- può svolgersi nell'ambito delle risorse reperite tra le somme a disposizione indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta;
- si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.
Impossibilità parziale
L'art. 9, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 disciplina la specifica ipotesi in cui le sopravvenienze suindicate rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti (come accaduto spesso nella fase pandemica, si veda in proposito Inadempimento o ritardo per impossibilità della prestazione ed emergenza sanitaria).
In tal caso, il contraente ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell’impossibilità parziale (regolata dall'art. 1464 del Codice civile).
Clausole di rinegoziazione
Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l’inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicità nel bando o nell’avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto - per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze - al rischio delle interferenze da sopravvenienze.
Si segnala infine che l'art. 9, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, in applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, richiama le disposizioni di cui all'art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 in tema di revisione dei prezzi (si veda Clausole di revisione prezzi obbligatorie nel nuovo Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 120 del D. Leg.vo 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione.
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