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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: chiarimenti ANAC alle SOA per le verifiche della documentazione
Con il Com. ANAC 24/05/2023, l'ANAC, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui contratti pubblici, ha riscontrato la necessità di fornire chiarimenti a tutte le SOA autorizzate in relazione alle verifiche da compiere sulla documentazione presentata a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati, ai fini della qualificazione.
In proposito, l'ANAC ha richiamato le seguenti disposizioni:
- l'art. 86, comma 5, del D.P.R. 207/2010, ai sensi del quale, nel caso di lavori eseguiti per committenti privati, le imprese debbano corredare la domanda di qualificazione con il permesso di costruire, ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato; il contratto stipulato; le fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti; il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
- l'art. 24, comma 5, dell'allegato II.12 del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 (nuovo Codice degli appalti pubblici), il quale riproduce sostanzialmente il contenuto della suddetta disposizione;
- il Manuale dell’Autorità sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro (di cui al Com. ANAC 16/10/2014), il quale tratta delle verifiche cui è tenuta la SOA ai fini della valorizzazione dei suddetti lavori nel certificato.
L'ANAC ha quindi precisato che:
- la previsione del Manuale sull’attività di qualificazione, in base alla quale si ritiene sufficiente che il riscontro di veridicità provenga da almeno uno dei due soggetti che devono sottoscrivere il CEL (committente e direttore dei lavori), non può essere invocata in assenza del presupposto necessario per applicarla, ovvero che le SOA dimostrino di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro esaustività e congruenza sia idonea a comprovare la veridicità e sostanza di quanto esibito;
- le previsioni di cui all’art. 86, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e le indicazioni contenute nel Manuale sull’attività di qualificazione si applicano anche ai CEL privati rilasciati e già valutati in vigenza del D.P.R. 34/2000;
- qualsivoglia documento esibito in copia autentica non necessita di essere verificato presso il soggetto emittente o tenuto alla conservazione dell’originale solo laddove si possa evincere, con assoluta certezza, che tale atto sia la copia del documento originale a suo tempo esibito al pubblico ufficiale (funzionario comunale o notaio).
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