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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 272
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 272
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 272
Delib. ANAC 20/06/2023, n. 272
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Premessa
Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici”; VISTO l’art. 222, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quale dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione formula, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri atti amministrativi generali, destinati a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche; VISTO l’art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il quale dispone che l’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62- bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosi |
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PARTE I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI |
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Titolo I - Principi e disposizioni comuni |
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Art. 2 - (Oggetto)1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare: |
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Art. 3 - (Diritto di accesso)1. Fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal |
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Art. 4 - (Responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilit� |
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Art. 5 - (Comunicazioni)1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura accessibile dal sito dell’Autorità. |
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Art. 6 - (Articolazione del Casellario informatico)1. Il Casellario informatico è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità: |
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Art. 7 - (Livello di libera consultazione)1. Il “Livello di libera consultazione” è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A. 2. La “Ricerca attestazioni” consente la ricerca degli operatori economici in possesso delle attestazioni di qualificazione, nelle quali sono indicate: |
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Art. 8 - (Livello di accesso riservato di sola consultazione)1. Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ è consentito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e alle S.O.A. È, altresì, accessibile agli operatori economici destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione. 2. Il ‘‘Livello di accesso riservato di sola consultazione’’ rende accessibili in relazione agli operatori economici: a) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio; ii) provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale; |
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Art. 9 - (Livello di accesso riservato all’ANAC)1. Il Livello di accesso riservato all’ANAC raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità anche inerente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 100 del Codice, nonché all’implementazione del sistema di monitoraggio delle prestazioni definito “Reputazione dell’Impresa” di cui all’art. 109 del Codice. |
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Art. 10 - (Trasparenza del Casellario informatico)1. I soggetti di cui all’articolo 8, comma 1, possono accedere al Livello di accesso riservato di sola consultazione, di cui all’art. 8, per la ver |
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PARTE II - ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO INFORMATICO |
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Titolo I - Comunicazioni inviate da soggetti terzi |
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Art. 11 - (Obbligo informativo)1. Fino alla completa digitalizzazione delle procedure, le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli altri soggetti detentori di informazioni conc |
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Art. 13 - (Comunicazioni da parte del Prefetto)1. Il Prefetto informa, ai sensi dell’art. 32, d.l. 24 giugno 2014 |
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Art. 14 - (Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende)1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, codice antimafia, all’operatore economico, già destinata |
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Art. 15 - (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.)1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall’Autorità con propria delibera, entro il termine di 10 giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell’attestazione, dandone comun |
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Art. 16 - (Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli operatori economici)1. Il legale rappresentante dell’operatore economico qualificato secondo il Sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 100 del Codice, deve inviare all’Autorità le informazioni individuate dalla stessa con propria delibera, entro il termine di 30 giorni dall’avverarsi di una delle |
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Art. 17 - (Annotazione sanzioni interdittive)1. Il dirigente iscrive nel Casellario informatico le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di |
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Art. 18 - (Annotazione di misure cautelari reali o personali)1. L’Autorità Giudiziaria comunica le misure cautelari reali o personali nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo |
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Titolo II - Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità |
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Art. 19 - (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione)1. La stazione appaltante o l’ente concedente comunica all’Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle pr |
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Art. 20 - (Conclusione del procedimento)1. Il Consiglio, qualora all’esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano |
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Art. 21 - (Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.)1. Il dirigente, all’esito del procedimento di cui all’articolo 20 del Regolamento sanzionatorio, nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consig |
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PARTE III - PUBBLICITÀ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 22 - (Durata della pubblicazione nel Casellario informatico delle annotazioni)1. Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall’Autorità. 2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. a), c), d), f), g), j) e k) e comma 3, lett. d) è pari a tre anni dalla data di prima pubblicazione. 3. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lett. e), aventi carattere interdittivo, è pari al p |
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Art. 23 - (Intervento provvedimenti giurisdizionali)1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l’annotazione nel Livello di accesso riservato di sola consultazione |
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Art. 25 - (Entrata in vigore)1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale. |
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