Riduzione dei livelli di progettazione nel nuovo Codice appalti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/04/2023

Riduzione dei livelli di progettazione nel nuovo Codice appalti

Il nuovo Codice appalti riduce a due i livelli della progettazione in materia di lavori pubblici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Non è previsto il progetto definitivo.

L’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che la progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in 2 livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo.
Si tratta di una rilevante novità rispetto al D. Leg.vo 50/2016, il quale prevedeva che la progettazione si articolasse secondo 3 livelli (art. 23 del D. Leg.vo 50/2016), incluso il progetto definitivo.

I. L'art. 41, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023, dettaglia le finalità e il contenuto del progetto di fattibilità tecnico-economica, il quale:
- individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- contiene i necessari richiami all’eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell’art. 41 del D. Leg.vo 36/2023;
- individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consente, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa;
- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- contiene il piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

II. Ai sensi dell'art. 41, comma 8, del D. Leg.vo 36/2023, il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:
- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è corredato del piano di manutenzione dell’opera per l’intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l’affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l’attività progettuale svolta in precedenza.

L'art. 41 del D. Leg.vo 36/2023, prevede inoltre che:
- la stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, deve indicare le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione;
- per le opere proposte in variante urbanistica di cui all’art. 19 del D. P.R. 08/06/2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;
- per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Per quanto riguarda la progettazione di servizi e forniture, essa è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

L’allegato I.7 al nuovo Codice:
- definisce i contenuti dei 2 livelli di progettazione;
- stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;
- stabilisce le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente;
- indica i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

Dalla redazione