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23/01/2024

Appalti pubblici: requisiti professionali e polizze assicurative per progettisti

Con riferimento ai progettisti dipendenti della PA, l'ANAC ha confermato l'insussistenza della necessità di iscrizione all'albo professionale e l'obbligo di stipula di polizze assicurative.

Quesiti
In tema di appalti pubblici, sono stati posti all'ANAC due quesiti relativi:
1. ai requisiti professionali dei progettisti interni all’amministrazione, con particolare riguardo alla necessità per gli stessi di essere iscritti all’Albo professionale;
2. alla sussistenza dell’obbligo di copertura assicurativa per i progettisti interni.

1. Requisiti professionali dei progettisti
L'ANAC, con il parere del 10/01/2024, n. 64, ha osservato quanto segue:
- nel D. Leg.vo 36/2023 non è stata riproposta una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 24, commi 3 e 5, del D. Leg.vo 50/2016, la quale stabiliva l’obbligo per i progettisti interni di essere in possesso di abilitazione professionale, mentre per quelli esterni prevedeva, oltre a tale abilitazione, anche l’iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
- nel D. Leg.vo 36/2023 rimane ferma la possibilità di affidare internamente la progettazione, come emerge dall’art. 3, comma 1, dell'All. I.7, il quale prevede che il DIP è redatto e approvato prima dell’affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante;
- inoltre, l’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, in tema di incentivi per funzioni tecniche svolte dai dipendenti ed elencate nell’Allegato 10, include la progettazione;
- l'art. 66, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i soggetti ammessi a partecipare devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell’allegato II.12 al Codice;
- per i tecnici esterni all’ente, l'art. 34 dell’Allegato II.12 (parte V) individua i requisiti professionali necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi tecnici, specificando che i professionisti singoli o associati devono possedere i titoli richiesti (laurea o diploma) attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali, essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’UE cui appartiene il soggetto;
- dunque, in continuità con il previgente D. Leg.vo 50/2016, il D. Leg.vo 36/2023 prescrive il possesso (tra l’altro) dell’iscrizione all’Albo professionale esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni.
L'ANAC ha pertanto concluso che, in assenza di diverse indicazioni nel D. Leg.vo 36/2023, può ritenersi confermata l’insussistenza dell'obbligo di iscrizione all'Albo professionale per il personale interno alla stazione appaltante incaricato dello svolgimento di attività progettuale, fermo restando in ogni caso il possesso di idonea competenza in materia e l’abilitazione all’esercizio della professione.

2. Obbligo di copertura assicurativa dei progettisti interni
Con riguardo al secondo quesito, riferito all’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti interni, previsto nell'art. 24, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016, ma non previsto in maniera espressa nel D. Leg.vo 36/2023, l'ANAC ha indicato che:
- l'art. 2, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, prevede che, per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale;
- l'art. 45, commi 5 e 7, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che una parte degli incentivi deve essere utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- l'art. 5, comma 1, dell'Allegato I.7 al D. Leg.vo 36/2023, lett. e), n. 10 (si veda anche il n. 9), include, fra le somme a disposizione della stazione appaltante nell’ambito del quadro economico dell’intervento, anche le spese di cui all’art. 45, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 relative alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
Posto quanto sopra, l'ANAC ha ritenuto che, in tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono per la conferma dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023.

L'ANAC ha richiamato inoltre due provvedimenti, già illustrati in Polizza assicurativa per dipendente pubblico incaricato di verifica della progettazione e Appalti pubblici: assicurazione obbligatoria dipendenti PA per attività tecniche.

Si segnala infine la lett. p) dell'art. 1, comma 2, della L. 21/06/2022, n. 78 (Legge delega revisione Codice appalti), che indica quale criterio direttivo la previsione, in caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni aggiudicatrici, della sottoscrizione di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle medesime amministrazioni.

Dalla redazione