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05/04/2023

Nuovo Codice appalti e procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia

Il nuovo Codice appalti disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea prevedendo l'affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando.

Con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (di cui all'art. 14 del D. Leg.vo 36/2023), l'art. 50 del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento con le seguenti modalità.

Affidamento diretto
Si procede con affidamento diretto: 
- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

In questi casi, la stazione appaltante deve assicurarsi che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Procedura negoziata senza bando
Si procede con procedura negoziata senza bando:
- previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);
- previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

In questi casi:
- gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate devono essere individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1 al Codice, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023
- per la selezione degli operatori da invitare, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori;
- le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso, ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023.

Schema riassuntivo

SERVIZI E FORNITURE

IMPORTO IN EURO

PROCEDURA

Fino a 140.000

Affidamento diretto a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto

Da 140.000 fino a soglia europea

Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici

 

 

LAVORI

IMPORTO IN EURO

PROCEDURA

Fino a 150.000

Affidamento diretto a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del contratto

Da 150.000 a 1.000.000

Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori

Da 1.000.000 a soglia europea

Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori

 
Esecuzione
Con riferimento alla fase di esecuzione, si prevede che:
- dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; salvo il diritto dell'aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute, nel caso di mancata stipulazione;
- la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato, emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
 
Trasparenza
Per quanto riguarda la trasparenza e conoscibilità dell'operato della stazione appaltante, si prevede che:
- le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati;
- i bandi e gli avvisi di preinformazione relativi ai contratti sottosoglia sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all’art. 85 del D. Leg.vo 36/2023, con esclusione della trasmissione del bando di gara all’Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
- con le stesse modalità del punto precedente è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento; per le procedure negoziate, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.
 
***
Si ricorda che l’art. 1 del D.L. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), era intervenuto in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia, ai fini dell’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, introducendo disposizioni transitorie in deroga.

Le modalità previste per l'affidamento dei contratti dal Decreto Semplificazioni, sono molto simili a quelle sopra descritte (si veda Affidamenti sotto soglia, le procedure in vigore fino al 30/06/2023) e si applicano qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 30/06/2023, mentre le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, acquistano efficacia il 01/07/2023.

Dalla redazione