Verifica congruità incidenza manodopera per appalti pubblici e privati di lavori edili | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/05/2024

Verifica congruità incidenza manodopera per appalti pubblici e privati di lavori edili

Il D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR 4), modificato dal D.L. 60/2024, prevede sanzioni in caso di esito negativo della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera nell'ambito di appalti pubblici e privati per la realizzazione di lavori edili.

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, l'art. 29, comma 10, del D.L. 19/2024 prevede che, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto (negli appalti pubblici) e il direttore dei lavori o committente (negli appalti privati), verificano la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 25/06/2021, n. 143 (previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del D.L. 76/2020, si veda Verifica congruità incidenza della manodopera nel settore edile: emesso il Decreto).

I commi 11 e 12 dell'art. 29 del D.L. 19/2024, come modificati dal D.L. 60/2024, prevedono le seguenti sanzioni.
Negli appalti pubblici (senza soglia di importo), l’avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile.
Inoltre, l’esito dell’accertamento della violazione è comunicato all’ANAC, anche ai fini dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi della lett. b), dell'art. 222, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023.

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro (invece di 500.000, come previsto in precedenza) il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori (ove nominato, o del committente stesso in mancanza di nomina), dell’attestazione di congruità.
Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

All’accertamento delle violazioni, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni nel caso di appalti privati, provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

L'art. 29, comma 1, del D.L. 19/2024 (come modificato dalla legge di conversione L. 56/2024) prevede l’obbligo di corrispondere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale - stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto. 

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In tema di lavori edili e di coordinamento delle relative disposizioni applicabili, appare utile chiarire quanto segue.
Sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera
Il D. Min. Lavoro e Pol. Soc. 25/06/2021, n. 143 definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, relativamente allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati.
In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line.
Con riferimento ai lavori privati, le disposizioni del D.M. si applicano esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.
Sanzioni in caso di esito negativo della verifica
L’art. 29, commi 10-14, del D.L. 19/2024 si riferisce alle sanzioni da applicare in caso di esito negativo definitivo della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera, da effettuarsi prima di procedere al saldo finale dei lavori. Tali sanzioni si applicano agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore ai 500.000 euro e agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore ai 150.000 euro.
Applicazione CCNL per lavori edili e agevolazioni fiscali
L'art. 1, comma 43-bis della L. 234/2021 prevede che per i lavori edili di cui all’allegato X al D. Leg.vo 81/2008, i benefìci previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del DL 34/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16, comma 2, del DL 63/2013, dall’art. 1, comma 12, della L 205/2017, n. 205, e dall’art, 1, comma 219, della L 160/2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile. Tale previsione si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro
Dunque, l’art. 1, comma 43-bis, della L. 234/2021 si riferisce all’applicazione del CCNL da indicare nell’atto di affidamento per determinati lavori edili, di importo superiore a 70.000 euro ai fini dell'erogazione dei benefici previsti dalle agevolazioni.

Dalla redazione