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13/04/2023

Gli accordi quadro nel nuovo Codice dei contratti pubblici

L'art. 59 del nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 36/2023) disciplina gli accordi quadro e stabilisce l'obbligo di indicare il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.

Gli accordi quadro sono contemplati all'art. 59 del nuovo Codice degli appalti (D. Leg.vo 36/2023) e la loro definizione è contenuta nella lett. n), dell'art. 2 dell'Allegato I.1 al nuovo Codice.

Definizione
In particolare, l'accordo quadro è definito come l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Tale definizione è contenuta nell’art. 33 della Dir. 26/02/2014, n. 24, dell’UE ed era stata già ripresa dalla lett. iii), dell’art. 3 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

Durata
L'art. 59, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro.

Disciplina generale
L'art. 59, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 prevede l'obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale, così da consentire un’effettiva partecipazione (o non partecipazione) concorrenziale delle imprese, sulla base della consapevolezza della stima del valore. In tal senso si era espressa la Corte di Giustizia UE (Sent. C. Giustizia UE 17/06/2021, n. C-23/20) e, più recentemente, l'ANAC (con la Delibera 25/01/2023, n. 33, si veda Appalti pubblici e accordi quadro: il bando di gara deve indicare la quantità stimata).
Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’accordo quadro.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle soglie di rilevanza europea, l'art. 14, comma 16, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che per gli accordi quadro, l’importo da prendere in considerazione è l’importo massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro.
Per quanto riguarda gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, l'art. 111, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che, nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell'art. 59 del D. Leg.vo 36/2023, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.
L'art. 112, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, prevede che la relazione unica sulle procedure di aggiudicazione degli appalti non è richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro, o se l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà tale prestazione.
L'art. 117, commi 1 e 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede disposizioni specifiche relative alle garanzie definitive dovute nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro.
L'art. 154, del D. Leg.vo 36/2023 prevede la disciplina degli accordi quadro nei settori speciali.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 59, del D. Leg.vo 36/2023 applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell’indizione della procedura per la conclusione dell’accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa.

Accordi quadro conclusi con un solo operatore economico
Come già previsto dall'art. 54, comma 3 del D. Leg.vo 50/2016, l'art. 59, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell’accordo quadro stesso. L’amministrazione aggiudicatrice può consultare per iscritto l’operatore economico parte dell’accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

Accordi quadro conclusi con più operatori economici
L’accordo quadro concluso con più operatori economici può essere eseguito con le seguenti modalità, già previste dall'art. 54 del D. Leg.vo 50/2016:
- accordi chiusi - l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo quadro effettuerà la prestazione (tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro). In questo caso, il contratto esecutivo per la prestazione specifica viene stipulato, senza riaprire il confronto competitivo, con l’operatore economico parte dell’accordo quadro individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione e secondo i termini e le condizioni già fissate nell’accordo quadro;
- accordi aperti - l’accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. In questo caso, si riapre il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro;
- accordi misti - l’accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. In questo caso, la scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all’accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro, i quali precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Il contratto esecutivo per la prestazione specifica viene stipulato in parte senza la riapertura del confronto competitivo (come per gli accordi quadro chiusi) e in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo (come per gli accordi quadro aperti), qualora tale possibilità sia stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l’accordo quadro.
Tali disposizioni si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell’accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti.

Procedura per i confronti competitivi
L'art. 59, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023 (come già l'art. 54, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016) prevede che i confronti competitivi previsti in caso di accordi quadro aperti o misti si basano sulle stesse condizioni applicate all’aggiudicazione dell’accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l’accordo quadro, secondo la seguente procedura

Consultazione degli operatori economici

Per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l’oggetto dell’appalto.

Fissazione di un termine per la presentazione delle offerte

La stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell’oggetto dell’appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte.

Presentazione delle offerte

Le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

Aggiudicazione dell’appalto

La stazione appaltante aggiudica l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

 

Inammissibilità
Si precisa che, in ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto per i casi di riapertura del confronto competitivo, ai fini dell’ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all’accordo quadro non è ammissibile ove l’appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell’accordo.

Dalla redazione