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08/02/2024

Appalti pubblici: chiarimenti ANAC su qualificazione dei consorzi stabili

Con il Comunicato del 31/01/2024, l'ANAC ha fornito chiarimenti in materia di qualificazione dei consorzi stabili e di requisiti professionali dei direttori tecnici alla luce del nuovo Codice appalti.

L'ANAC ha segnalato che in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice appalti (di cui al D. Leg.vo 36/2023), sono emersi alcuni dubbi interpretativi in materia di qualificazione degli operatori economici che necessitano di urgenti chiarimenti, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione della disciplina vigente da parte delle stazioni appaltanti e degli organismi di attestazione.
Con il Comunicato del 31/01/2024, l'ANAC ha dunque fornito i seguenti chiarimenti.

Cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili
In materia di qualificazione dei consorzi stabili, l'ANAC ha indicato che:
- nelle lett. a) e b) dell'art. 67, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 è indicato che, per i consorzi stabili, in caso di appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono cumulati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; in caso di appalti di lavori, detti requisiti sono posseduti e comprovati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. L'art. 67, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 specifica, con riferimento alle autorizzazioni e agli altri titoli abilitativi, che gli stessi sono posseduti dal consorziato esecutore in quanto condizioni necessarie per poter esercitare l’attività;
- la giurisprudenza più recente ha chiarito che è consentito ai consorzi stabili di far ricorso in modo generalizzato al c.d. “cumulo alla rinfusa” ai fini dell’affidamento di servizi e forniture, e dunque di poter ben integrare i requisiti previsti dalla lex specialis mediante quelli posseduti dalle proprie consorziate, a prescindere dal fatto che le stesse siano state designate o meno in gara come esecutrici del contratto (si veda la Sent. C. Stato 29/09/2023, n. 8592);
- sembra essersi consolidato l’indirizzo giurisprudenziale che, con riferimento agli appalti di lavori (i cui principi sono tuttavia estensibili anche a quelli di forniture e servizi), ritiene sufficiente, ai fini partecipativi, il possesso dell’attestazione di qualificazione richiesta dalla lex specialis in capo al consorzio stabile, a prescindere dalla qualificazione della/e consorziata/e designata/e come esecutrice/i (si vedano Sent. C. Stato 04/07/2023, n. 6533; Sent. C. Stato 09/10/2023, n. 8767, Consorzi stabili, applicabilità del cumulo alla rinfusa alla luce del Codice 2023 e Appalti pubblici: necessaria qualificazione della consorziata designata per l'esecuzione).

Sulla base di tali elementi, l'ANAC, a seguito dell’entrata in vigore del D. Leg.vo 36/2023, ha confermato la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione, facendo presente che, con riferimento alle procedure regolate dal nuovo Codice appalti, si uniformerà agli orientamenti del Consiglio di Stato sopra richiamati.

Divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti, è sorto il dubbio in ordine alla permanenza del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile, di cui all’art. 36, comma 5, del D. Leg.vo 163/2006, stante la mancata riproduzione di detta previsione nel nuovo Codice appalti.

L’ANAC, nei casi di dubbia interpretazione delle nuove disposizioni ritiene opportuno, laddove possibile, propendere per un’interpretazione conforme alla disciplina previgente e ha pertanto indicato che il divieto in questione debba considerarsi permanente.

Requisiti professionali dei direttori tecnici
L'ANAC ha evidenziato che la previgente normativa prevedeva una deroga in materia di dimostrazione dei requisiti professionali in favore dei direttori tecnici, mentre il D. Leg.vo 36/2023 non prevede alcuna deroga.
Pertanto, l'ANAC ha indicato che, a decorrere dal 01/07/2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del D. P.R. 25/01/2000, n. 34 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 01/07/2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria.

Dalla redazione