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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuove gare e applicazione del Codice dei contratti pubblici 2023
Quesito
Con il quesito 1858 del 29/03/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture, è stato chiesto se per le nuove gare indette dal 01/04/2023 si applicherà il nuovo Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 36/2023, oppure sino al 01/07/2023 il D.Leg.vo 50/2016.
Risposta
Con risposta al quesito, il Ministero delle infrastrutture ha indicato che trova applicazione l'art. 229 del D. Leg.vo 36/2023, ai sensi del quale il nuovo Codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 01/04/2023, mentre le disposizioni del nuovo Codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 01/07/2023.
Pertanto, le disposizioni normative del nuovo Codice troveranno applicazione solo a far data dal 01/07/2023, con conseguente obbligo per le stazioni appaltanti (SA) di adeguarsi al nuovo dettato codicistico a partire da tale data; mentre le SA potranno bandire gare ai sensi del D. Leg.vo 50/16 fino al 30/06/2023 (si veda anche la risposta al quesito del 13/03/2023, n. 1832).
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Si ricorda che dal 01/07/2023 è prevista l'abrogazione del vigente Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 50/2016 (art. 226 del D. Leg.vo 36/2023).
Inoltre, si prevede che dal 01/07/2023 le disposizioni di cui al D. Leg.vo 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il Codice acquista efficacia;
- per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 (del nuovo Codice), di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.