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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Nuovo Codice dei contratti pubblici pubblicato in G.U.
Il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 adottato in attuazione dell’art. 1 della L. 78/2022, entra in vigore il 01/04/2023, mentre le sue disposizioni e relativi allegati acquistano efficacia il 01/07/2023.
Da tale ultima data è prevista l'abrogazione del vigente Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 50/2016.
A decorrere dal 01/07/2023 inoltre, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del D. Leg.vo 50/2016, laddove non diversamente previsto, si applicheranno le disposizioni del nuovo Codice e dei suoi allegati.
Il nuovo Codice è strutturato in 5 libri:
- Libro I, relativo ai principi generali ai quali ci si deve attenere nell'affidamento degli appalti, alla digitalizzazione dei contratti, a programmazione e progettazione;
- Libro II, relativo alla disciplina dei contratti di importo inferiore alle soglie europee, alle clausole comuni, ai sogggetti, alle procedure di scelta del contraente, allo svolgimento delle procedure di gara, all'esecuzione, ad alcune disposizioni particolari;
- Libro III, relativo all'appalto nei settori speciali;
- Libro IV, relativo a concessioni e partenariato publico-privato;
- Libro V, relativo a contenzioso, ANAC, disposizioni di coordinamento.
Tra le diverse disposizioni transitorie, si prevede che dal 01/07/2023 le disposizioni di cui al D. Leg.vo 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:
- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il Codice acquista efficacia;
- per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 (del nuovo Codice), di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al D. Leg.vo 50/2016 si intenderà riferito alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, o, in mancanza, ai principi desumibili dal nuovo Codice stesso.
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